Sentenza 23 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale, processuale o amministrativa. Ne consegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato comune, imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. pen., sanzionato dall'art. 276 stesso codice con la possibile applicazione di una misura più grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/1998, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 23.02.1998
1.Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 224
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 47579/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso la PRETURA di LAURO (Sez. dist. Avellino)
nei confronti di:
AI RE N. IL 15.02.1971
avverso sentenza del 17.07.1997 PRETORE di LAUROvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO
Svolgimento del processo.
Con sentenza del 17-7-1997, il Pretore di Avellino - sez. distaccata di Lauro - assolveva UT OR dal reato ascrittogli di violazione degli obblighi impostigli in sede cautelare, ritenendo che non fosse configurabile la fattispecie, di cui all'art. 650 c.p., perché era prevista una sanzione già nel codice di rito.
Avverso tale decisione, ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica, rilevando che l'art. 650 c.p. sarebbe sussidiario soltanto rispetto ad altre più gravi ipotesi di reato e non a sanzioni di altra natura;
ben potrebbe, quindi, la violazione in esame essere punita da tale norma, in quanto il principio di specialità, previsto dall'art. 15 c.p., sarebbe invocabile solo per delle fattispecie punite penalmente.
Motivi della decisione.
Osserva la Corte che il ricorso in esame si fonda sul rilievo che la formulazione dell'art. 650 c.p. dimostrerebbe una sussidiarietà soltanto rispetto ad altre più gravi ipotesi di reato e non a sanzioni di altra natura, sicché ben potrebbe la violazione in esame essere punita da tale nonna, in quanto il principio di specialità, previsto dall'art. 15 c.p., sarebbe invocabile solo per delle fattispecie punite penalmente.
Tale tesi non può essere condivisa perché la possibilità di sostituire la misura violata con una più grave (art. 276 c.p.p), prevista dal legislatore allorché siano violati gli obblighi, imposti ai fini cautelari, costituisce già una sanzione, anche se di natura processuale, all'inosservanza di una prescrizione dell'Autorità Giudiziaria, sicché deve escludersi la configurabilità di una violazione dell'art. 650 c.p., trattandosi della stessa condotta.
Conforme appare l'orientamento costante di questa Corte che, in fattispecie analoga, ha deciso: "in tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria che trova applicazione solo quando la inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale, processuale o amministrativa. Ne segue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato comune, imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283, cod. proc. pen., sanzionato dall'art. 276 cod. proc. pen. con la possibile applicazione di una misura più grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 cod. pen." (Sez. I, 12-6-1996 n. 5965, RV. 205. 111; conf. Sez. I, 19-5-1997, Califano). Il ricorso appare, quindi, infondato e deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1998