CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 4781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4781 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN TO, nato a [...] il [...] avverso le ordinanze del 27/10/2021 e del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, ALESSANDRO CIMMINO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio delle impugnate ordinanze limitatamente alla determinazione pena e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4781 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 29/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/10/2021, la Corte di appello di Roma - in fun- zione di giudice dell'esecuzione - in accoglimento dell'istanza avanzata in via subordinata da ER NT, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Pretura di Latina, sez. distaccata di Fondi, del 10/6/1998 e 2) sentenza del Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, del 24/2/2006, ed ha rideterminato la pena complessiva in anni due e giorni quindici di reclusione. Con successiva ordinanza del 12/1/2022, lo stesso giudice dell'esecuzione - sollecitato da una nota difensiva che censurava il contenuto della prima ordinanza per questioni di merito e per la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius - ha ritenuto di avere commesso un errore nella rideternninazione della pena per il riconosciuto reato continuato e l'ha corretta fissandola in anni due di reclusione ed € 50 di multa. Nella prima ordinanza il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza principale di riconoscimento della identità del fatto ex art. 669 cod. proc. pen., rilevando che i fatti di cui alle indicate sentenze erano diversi sia per le condotte che per le date di consumazione. 2. Avverso dette ordinanze ha proposto distinti ricorsi per cassazione il difensore del condannato, avv. Tony Ceccarelli, deducendo i seguenti motivi di impugnazione, parzialmente coincidenti. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 669, comma 6, cod. proc. pen. che applica la disciplina del ne bis in idem anche ai casi di reato continuato. Tale disposizione prevede la possibilità di una parziale identità del fatto, che comporta la revoca della quota di pena più gravosa comminata per la condotta già giudicata con pronuncia più favorevole. E che si sia trattato di una (parziale) sovrapponibilità dei fatti è stato riconosciuto dallo stesso giudice dell'esecuzione nella prima ordinanza, laddove ha considerato coincidenti le condotte di occupazione e recinzione del lotto demaniale, situazione che avrebbe dovuto indurre ad applicare la disciplina dell'art. 669, comma 6, cod. proc. pen. e non quella della continuazione. Invero, è comune ad entrambe le sentenze l'accertamento dell'identica condotta di occupazione abusiva della medesima area, nonché la realizzazione della recinzione a delimitazione della stessa. Pertanto, si sarebbe dovuta applicare la sola pena pecuniaria, che era stata inflitta con la sentenza pretorile, con revoca 2 della reclusione di un anno e otto mesi inflitta per il reato sub A) dalla sentenza del Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina. 2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riguardo all'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. che prescrive che la determina- zione della pena unica per il reato continuato non possa essere superiore alla somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza. Nella prima ordinanza, la pena per il reato continuato è stata ridetermi- nata in [...] anni e 15 giorni di reclusione, a fronte delle pene, rispettivamente, di anni due di reclusione inflitti con la seconda sentenza e di € 229,82 di multa inflitta con la prima sentenza. La pena finale ha dunque violato il divieto di reformatio in peius, nonché il criterio del favor rei che ispira l'istituto della continuazione. 2.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius per l'aumento di pena comminato per il reato di cui al capo B) della sentenza del Tribunale di Terracina, fissato dal giudice dell'esecuzione in mesi otto di reclusione, a fronte della pena di mesi quattro fissata dal giudice di cognizione. Rileva il ricorrente che nella sentenza del Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, la pena per il reato satellite sub B) era stata fissata in quattro mesi di reclusione, mentre dal calcolo del giudice dell'esecuzione emerge una pena di otto mesi per la medesima contravvenzione. 2.4. Nel secondo ricorso, indirizzato avverso la seconda ordinanza del giudice dell'esecuzione, si ripropone il motivo della violazione dell'art. 669, comma 6, cod. proc. pen. (primo motivo del primo ricorso), nonché quello della violazione del divieto di reformatio in peius per la rideternninazione della frazione di pena per il reato di cui al capo B) (terzo motivo del primo ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va precisato che, a seguito dell'emanazione della seconda ordinanza, correttiva della prima, la situazione del ricorrente risulta congiuntamente regolamentata da tali provvedimenti, sicché i motivi di impugnazione saranno esaminati con visione globale. Ciò premesso, il ricorso è fondato con riferimento alla determinazione della pena per il riconosciuto reato continuato, mentre deve essere respinta nel resto. 1.1. E' infondato il motivo della identità del fatto, con pretesa violazione dell'art. 669 cod. proc. pen. 3 lì La nozione di identità del fatto, è stata descritta nell'esegesi di legittimità nei seguenti termini: "Ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Pg in proc. Donati e altro, Rv. 231799), non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518-02). Nel caso di specie, il reato continuato riconosciuto in executivis è riferito a condotte di occupazione e recinzione di un lotto demaniale, la cui protrazione, dopo la prima sentenza di condanna, ha dato luogo ad una nuova ipotesi di reato, poiché è stata eseguita anche attraverso la realizzazione di nuove opere che hanno inciso sugli stessi effetti materiali della condotta, con l'esecuzione di lavori in violazione dell'art. 163 del d. Igs. n. 490/99. Va infatti ribadito che, in tema di occupazione di immobili, la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, PmT c/ Cerullo, Rv. 277019). Pertanto, corretta è stata l'individuazione della continuazione tra le due distinte condotte di reato, da ciò conseguendo l'esclusione dell'identità del fatto - anche parziale, come invoca il ricorrente - risultando in conclusione immune da censure l'impugnata ordinanza sul punto. 1.2. Quanto alla determinazione della pena per il riconosciuto reato conti- nuato, si rileva che il giudice dell'esecuzione ha corretto la prima determinazione onde assicurare il rispetto dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen.: infatti la pena individuata nella seconda ordinanza - due anni di reclusione e C 50,00 di multa - è inferiore al cumulo materiale delle pene derivanti dalle due sentenze di condanna. Sul punto - ribadita la necessità di rispettare sia il limite fissato dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. ("Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto"), sia quello del triplo della pena base di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. - in ogni caso si sottolinea la impossibilità di quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, a tenore del consolidato principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01. 4 Il Presidente Il Consigliere estensore 1.3. Pertanto, il relativo motivo di ricorso è fondato, in quanto il segmento di pena per la contravvenzione sub B) è stato raddoppiato (da 4 a 8 mesi), con erronea giustificazione da parte del giudice dell'esecuzione, laddove ha rilevato che comunque ciò aveva mantenuto inalterata la quantificazione della pena stabilita dal giudice della cognizione. 2. L'ordinanza in esame deve essere quindi annullata in parte qua, con rinvio al giudice dell'esecuzione di Roma, in diversa composizione (come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 183 del 2013), per un nuovo esame che tenga conto dei rilievi innanzi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza del 28.10.2021, come corretta dall'ordinanza del 12.01.2022, limitatamente alla determinazione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma. Così deciso il giorno 29 settembre 2022
lette le conclusioni del Procuratore generale, ALESSANDRO CIMMINO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio delle impugnate ordinanze limitatamente alla determinazione pena e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4781 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 29/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/10/2021, la Corte di appello di Roma - in fun- zione di giudice dell'esecuzione - in accoglimento dell'istanza avanzata in via subordinata da ER NT, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Pretura di Latina, sez. distaccata di Fondi, del 10/6/1998 e 2) sentenza del Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, del 24/2/2006, ed ha rideterminato la pena complessiva in anni due e giorni quindici di reclusione. Con successiva ordinanza del 12/1/2022, lo stesso giudice dell'esecuzione - sollecitato da una nota difensiva che censurava il contenuto della prima ordinanza per questioni di merito e per la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius - ha ritenuto di avere commesso un errore nella rideternninazione della pena per il riconosciuto reato continuato e l'ha corretta fissandola in anni due di reclusione ed € 50 di multa. Nella prima ordinanza il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza principale di riconoscimento della identità del fatto ex art. 669 cod. proc. pen., rilevando che i fatti di cui alle indicate sentenze erano diversi sia per le condotte che per le date di consumazione. 2. Avverso dette ordinanze ha proposto distinti ricorsi per cassazione il difensore del condannato, avv. Tony Ceccarelli, deducendo i seguenti motivi di impugnazione, parzialmente coincidenti. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 669, comma 6, cod. proc. pen. che applica la disciplina del ne bis in idem anche ai casi di reato continuato. Tale disposizione prevede la possibilità di una parziale identità del fatto, che comporta la revoca della quota di pena più gravosa comminata per la condotta già giudicata con pronuncia più favorevole. E che si sia trattato di una (parziale) sovrapponibilità dei fatti è stato riconosciuto dallo stesso giudice dell'esecuzione nella prima ordinanza, laddove ha considerato coincidenti le condotte di occupazione e recinzione del lotto demaniale, situazione che avrebbe dovuto indurre ad applicare la disciplina dell'art. 669, comma 6, cod. proc. pen. e non quella della continuazione. Invero, è comune ad entrambe le sentenze l'accertamento dell'identica condotta di occupazione abusiva della medesima area, nonché la realizzazione della recinzione a delimitazione della stessa. Pertanto, si sarebbe dovuta applicare la sola pena pecuniaria, che era stata inflitta con la sentenza pretorile, con revoca 2 della reclusione di un anno e otto mesi inflitta per il reato sub A) dalla sentenza del Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina. 2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riguardo all'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. che prescrive che la determina- zione della pena unica per il reato continuato non possa essere superiore alla somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza. Nella prima ordinanza, la pena per il reato continuato è stata ridetermi- nata in [...] anni e 15 giorni di reclusione, a fronte delle pene, rispettivamente, di anni due di reclusione inflitti con la seconda sentenza e di € 229,82 di multa inflitta con la prima sentenza. La pena finale ha dunque violato il divieto di reformatio in peius, nonché il criterio del favor rei che ispira l'istituto della continuazione. 2.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius per l'aumento di pena comminato per il reato di cui al capo B) della sentenza del Tribunale di Terracina, fissato dal giudice dell'esecuzione in mesi otto di reclusione, a fronte della pena di mesi quattro fissata dal giudice di cognizione. Rileva il ricorrente che nella sentenza del Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, la pena per il reato satellite sub B) era stata fissata in quattro mesi di reclusione, mentre dal calcolo del giudice dell'esecuzione emerge una pena di otto mesi per la medesima contravvenzione. 2.4. Nel secondo ricorso, indirizzato avverso la seconda ordinanza del giudice dell'esecuzione, si ripropone il motivo della violazione dell'art. 669, comma 6, cod. proc. pen. (primo motivo del primo ricorso), nonché quello della violazione del divieto di reformatio in peius per la rideternninazione della frazione di pena per il reato di cui al capo B) (terzo motivo del primo ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va precisato che, a seguito dell'emanazione della seconda ordinanza, correttiva della prima, la situazione del ricorrente risulta congiuntamente regolamentata da tali provvedimenti, sicché i motivi di impugnazione saranno esaminati con visione globale. Ciò premesso, il ricorso è fondato con riferimento alla determinazione della pena per il riconosciuto reato continuato, mentre deve essere respinta nel resto. 1.1. E' infondato il motivo della identità del fatto, con pretesa violazione dell'art. 669 cod. proc. pen. 3 lì La nozione di identità del fatto, è stata descritta nell'esegesi di legittimità nei seguenti termini: "Ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Pg in proc. Donati e altro, Rv. 231799), non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518-02). Nel caso di specie, il reato continuato riconosciuto in executivis è riferito a condotte di occupazione e recinzione di un lotto demaniale, la cui protrazione, dopo la prima sentenza di condanna, ha dato luogo ad una nuova ipotesi di reato, poiché è stata eseguita anche attraverso la realizzazione di nuove opere che hanno inciso sugli stessi effetti materiali della condotta, con l'esecuzione di lavori in violazione dell'art. 163 del d. Igs. n. 490/99. Va infatti ribadito che, in tema di occupazione di immobili, la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, PmT c/ Cerullo, Rv. 277019). Pertanto, corretta è stata l'individuazione della continuazione tra le due distinte condotte di reato, da ciò conseguendo l'esclusione dell'identità del fatto - anche parziale, come invoca il ricorrente - risultando in conclusione immune da censure l'impugnata ordinanza sul punto. 1.2. Quanto alla determinazione della pena per il riconosciuto reato conti- nuato, si rileva che il giudice dell'esecuzione ha corretto la prima determinazione onde assicurare il rispetto dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen.: infatti la pena individuata nella seconda ordinanza - due anni di reclusione e C 50,00 di multa - è inferiore al cumulo materiale delle pene derivanti dalle due sentenze di condanna. Sul punto - ribadita la necessità di rispettare sia il limite fissato dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. ("Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto"), sia quello del triplo della pena base di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. - in ogni caso si sottolinea la impossibilità di quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, a tenore del consolidato principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01. 4 Il Presidente Il Consigliere estensore 1.3. Pertanto, il relativo motivo di ricorso è fondato, in quanto il segmento di pena per la contravvenzione sub B) è stato raddoppiato (da 4 a 8 mesi), con erronea giustificazione da parte del giudice dell'esecuzione, laddove ha rilevato che comunque ciò aveva mantenuto inalterata la quantificazione della pena stabilita dal giudice della cognizione. 2. L'ordinanza in esame deve essere quindi annullata in parte qua, con rinvio al giudice dell'esecuzione di Roma, in diversa composizione (come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 183 del 2013), per un nuovo esame che tenga conto dei rilievi innanzi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza del 28.10.2021, come corretta dall'ordinanza del 12.01.2022, limitatamente alla determinazione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma. Così deciso il giorno 29 settembre 2022