Sentenza 23 marzo 1998
Massime • 1
In tema di prescrizione del reato, il permanere dell'interesse dello Stato al perseguimento del reato resta giuridicamente rilevante solo entro le cadenze temporali indicate dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen. e pertanto si verifica la prescrizione qualora dopo un atto interruttivo non sia compiuto alcun atto del procedimento per il periodo fissato dall'art. 157 detto codice.(Fattispecie in cui è stato ritenuto prescritto il reato di falsa testimonianza commesso il 31 maggio 1991, per il quale era stata pronunciata sentenza di primo grado il 19 marzo 1992 ed emesso decreto di citazione a giudizio il 23 giugno 1997).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/1998, n. 4704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4704 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone Presidente del 23 marzo 1998
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ilario Martella Consigliere N. 427
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 2677 del 1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ME CL,
avverso la sentenza 6 ottobre 1997 della Corte di appello di Catania. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. ME CL ricorre per cassazione contro la sentenza 6 ottobre 1997 con la quale la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione pronunciata il 19 marzo 1997 dal locale Tribunale, che aveva condannato l'imputato alla pena di un anno di reclusione per il delitto di falsa testimonianza commesso il 31 maggio 1991, concesse le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta in primo grado a mesi otto di reclusione.
Deduce, con unico motivo, violazione degli artt. 157 e 160 c.p., per essere il reato per cui è intervenuta condanna estinto per prescrizione.
Il ricorso è fondato.
2. È necessario premettere che, considerato il tempus commissi delicti, antecedente alla modificazione dell'art. 372 c.p. ad opera dell'art. 11, 2^ comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la pena comminata dall'editto per il reato di falsa testimonianza è quella della reclusione da sei mesi a tre anni;
deve, dunque, trovare applicazione, ai fini della prescrizione, l'art. 157, 1^ comma, n. 4, a norma del quale il reato si prescrive nel termine di cinque anni (elevabili a sette anni e sei mesi in forza di atti interruttivi, ex art. 160 c.p.). Ora, poiché la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 19 marzo 1992 e poiché l'ulteriore atto interruttivo è costituito dal decreto di citazione per il giudizio di appello, decreto emesso il 23 giugno 1997, appare chiaro che per il periodo di cinque anni non è stato compiuto alcun atto del procedimento, con conseguente decorso del termine di prescrizione ordinaria. Il tutto secondo un itinerario interpretativo assolutamente incontestabile perché esso iscrive la causa interruttiva del decorso dalla prescrizione nella logica stessa dell'istituto, cosicché il permanere dell'interesse dello stato al perseguimento del reato resta giuridicamente rilevante solo entro le cadenze temporali indicate dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1998