Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2002, n. 10288
CASS
Sentenza 16 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Nelle cause regolate dal sistema del codice di rito anteriore alla novella del 26 novembre 1990 n. 353, l'eccezione in senso proprio, quale è quella di decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, non può essere proposta, a termini dell'art 190 cod. proc. civ., nel primo grado del giudizio, successivamente alla rimessione della causa al collegio. La avvenuta violazione di tale divieto non spiega, però, i suoi effetti nel successivo giudizio di appello, essendo per essa prevista non una decadenza ma una preclusione relativa alla fase del giudizio in cui l'eccezione viene formulata, e non potendo d'altronde la parte che ha commesso tale irritualità essere posta in condizioni peggiori di chi ha completamente omesso in primo grado la proposizione di un'eccezione che avrebbe potuto dedurre. Unica sanzione, prevista dal secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. previgente, è, in entrambi i casi, quella relativa alla incidenza nella ripartizione delle spese del giudizio.

Oltre che in forma espressa, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta può avvenire anche tacitamente, e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia: in particolare, ciò si verifica allorquando il venditore provveda a effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, poiché con tali comportamenti egli mostra di avere accettato la denunzia dei vizi da parte dell'acquirente senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di avere ritenuto proprio obbligo procedere alla loro eliminazione, riconoscendo implicitamente, ma inequivocamente, che la denuncia era fondata.

L'accertamento, ad opera del giudice del merito, sia dell'esistenza in concreto dei vizi della cosa venduta sia in ordine al riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi medesimi costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da errori sul piano logico e giuridico.

Commentari3

  • 1Fornitura di merce a consegne ripartite: la garanzia per vizi non decade (Cass. 8775/24)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 19 aprile 2024

    In tema di garanzia per vizi, quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell'art. 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite. Lo afferma la Cassazione, sez. 2 civ., che con l'ordinanza n. 8775 del 3.4.2024 ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano. La vertenza origina nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società avverso il decreto con cui il Tribunale di Busto Arsizio le …

     Leggi di più…

  • 2Impegno del venditore di eliminare i vizi e novazioneAccesso limitato
    Dario Colasanti · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007

  • 3Impegno del venditore ad eliminare i vizi della cosa consegnata e novazioneAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2002, n. 10288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10288
Data del deposito : 16 luglio 2002

Testo completo