Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 3
Nelle cause regolate dal sistema del codice di rito anteriore alla novella del 26 novembre 1990 n. 353, l'eccezione in senso proprio, quale è quella di decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, non può essere proposta, a termini dell'art 190 cod. proc. civ., nel primo grado del giudizio, successivamente alla rimessione della causa al collegio. La avvenuta violazione di tale divieto non spiega, però, i suoi effetti nel successivo giudizio di appello, essendo per essa prevista non una decadenza ma una preclusione relativa alla fase del giudizio in cui l'eccezione viene formulata, e non potendo d'altronde la parte che ha commesso tale irritualità essere posta in condizioni peggiori di chi ha completamente omesso in primo grado la proposizione di un'eccezione che avrebbe potuto dedurre. Unica sanzione, prevista dal secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. previgente, è, in entrambi i casi, quella relativa alla incidenza nella ripartizione delle spese del giudizio.
Oltre che in forma espressa, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta può avvenire anche tacitamente, e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia: in particolare, ciò si verifica allorquando il venditore provveda a effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, poiché con tali comportamenti egli mostra di avere accettato la denunzia dei vizi da parte dell'acquirente senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di avere ritenuto proprio obbligo procedere alla loro eliminazione, riconoscendo implicitamente, ma inequivocamente, che la denuncia era fondata.
L'accertamento, ad opera del giudice del merito, sia dell'esistenza in concreto dei vizi della cosa venduta sia in ordine al riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi medesimi costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da errori sul piano logico e giuridico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2002, n. 10288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10288 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
METEOR SRL, in persona del legale rapp.te ALVISE MARTON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO BEVILACQUA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra IA ON, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato RENATO TOBIA, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO LABOMBARDA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 632/98 del Tribunale di LECCO, depositata il 03/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Romolo G.CIPRIANI, per delega dell'Avv. PELLEGRINI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Renato TOBIA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
La Sap s.r.l. fece opposizione al decreto con il quale il Pretore di Lecco le aveva ingiunto di pagare alla Meteor s.r.l. la somma di lire 2.483.000, a titolo di residuo prezzo per l'acquisto di una stampante Meteor 39. Espose di aver acquistato la stampante per un proprio cliente che utilizzava il codice 39 per applicazioni richiedenti un codice alfanumerico. Dopo la consegna della macchina, si era tuttavia accertato che le etichette stampate non erano leggibili dai lettori ottici di codici a barre a causa della mancanza degli asterischi iniziali e finali. Alle proprie rimostranze, la venditrice, dopo aver replicato che gli asterischi dovevano essere aggiunti tramite un intervento esterno, aveva acconsentito a sostituire la testina della stampante con una più larga, così riconoscendo l'effettiva sussistenza del vizio lamentato. In conseguenza degli inconvenienti riscontrati nella cosa acquistata e rivenduta, si era vista costretta a risarcire al proprio cliente le spese sostenute per la rettifica delle etichette stampate in modo errato. Ciò premesso, chiese- la revoca dell'ingiunzione e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti.
La Meteor s.r.l. contestò le avversarie asserzioni deducendo che la Sap, al momento dell'acquisto, non aveva specificato per quali esigenze la stampante doveva servire ne' quale codice avrebbe dovuto essere stampato e che il cambio della testina era avvenuto al solo scopo di dare una soluzione tecnica agli inconvenienti occorsi all'acquirente.
Con sentenza del 23 dicembre 1994, l'adito pretore rigettò tanto l'opposizione che la domanda riconvenzionale, ritenendo fondata e assorbente l'eccezione di decadenza dalla garanzia. In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Sap s.r.l., il Tribunale di Lecco condannò la Meteor s.r.l. a corrispondere alla società appellante, a titolo di risarcimento danni, la somma di lire 3.873.000 oltre a una cifra pari al'4% dal 15 marzo 1989 alla data della sentenza e agli interessi legali da detta data fino al saldo. La motivazione esposta a sostegno di queste conclusioni può essere riassunta, per la parte che in questa sede interessa, nelle seguenti proposizioni. Non poteva il primo giudice tenere conto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi sollevata dalla Meteor s.r.l. solo in comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente. Era pacifico in causa che la stampante venduta non era in grado di stampare il codice Alfa 39 senza un intervento esterno sul software o la sostituzione della testina e che la Meteor s.r.l. aveva spontaneamente provveduto a sostituire detto accessorio. Tale intervento tecnico, per i costi a esso collegati, doveva necessariamente interpretarsi come riconoscimento tacito del vizio o della mancanza della qualità promessa o essenziale della merce fornita non vedendosi perché la Meteor si determinò a tanto se la Sap non aveva richiesto una stampante particolare per il codice Alfa 39 e se, comunque, nelle istruzioni a corredo del prodotto era specificato che la stampa di tale codice poteva avvenire solo dopo un intervento correttivo esterno.
La cassazione della sentenza così riassunta è stata chiesta dalla Meteor s.r.l. con ricorso affidato a un unico motivo, poi illustrato con memoria, cui la Sap s.r.l. resiste con controricorso. Motivi della decisione
Con l'unico motivo la Meteor s.r.l. denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di legge, rilevando quanto segue. La eccezione di decadenza, deducibile per la prima volta in appello, poteva essere sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale. In ogni caso, essa era stata ritualmente riproposta in appello nel primo atto difensivo e quindi non poteva ritenersi tardiva. La Sap s.r.l. non aveva dimostrato di aver denunciato gli vizi nel termine di cui all'art. 1495 c.c., sicché nessuna pretesa poteva avanzare in relazione alla intercorsa vendita. Il tribunale ha desunto in maniera apodittica e illogica la sussistenza e il riconoscimento del difetto dalla sostituzione della testina effettuata non dalla Meteor ma dalla Vesta s.r.l. Al contrario, la stampante era perfettamente funzionante e idonea allo scopo per il quale era stata venduta e la sostituzione del predetto accessorio, lungi dal rappresentare un riconoscimento del vizio mai dalla venditrice ritenuto sussistente, costituì soltanto un intervento spontaneo e gratuito offerto dalla casa produttrice all'esclusivo fine di ovviare agli inconvenienti tecnici verificatisi. Peraltro, la Sap non aveva mai specificato che il proprio cliente utilizzava un codice Alfa 39 di maggiore lunghezza, in quanto essa fornitrice, ove ne fosse stata messa a parte, avrebbe dotato la stampante di una testina più grande, come quella istallata in pochi minuti dalla casa produttrice.
Il primo profilo di censura - concernente la ritualità dell'eccezione di decadenza della Sap s.r.l. dalla garanzia per i vizi o la mancanza delle qualità della cosa venduta - si rivela fondato.
Dall'esame degli atti, consentito in questa sede essendo stato denunciato un vizio in procedendo, si evince che l'eccezione in parola fu per la prima volta sollevata nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado dalla Meteor s.r.l., che, uscita vittoriosa da quel giudizio, la ripropose ugualmente nelle conclusioni adottate con la comparsa di costituzione in appello. In tale situazione, l'eccezione doveva essere esaminata dal giudice di seconde cure.
Ed invero, nel regime anteriore alla novella del 1990, l'eccezione in senso proprio diretta a paralizzare la domanda attrice, quale è quella di cui trattasi, non può essere proposta, a termini dell'art. 190 c.p.c., nel primo grado del giudizio, successivamente alla rimessione della causa al collegio. La violazione di tale divieto non spiega, però, i suoi effetti nel corso ulteriore del giudizio, essendo per essa prevista non una decadenza, ma una preclusione relativa alla fase del giudizio in cui la eccezione viene proposta. La parte, la quale abbia in primo grado commesso tale irritualità, non deve, ovviamente, essere posta in condizioni peggiori di chi abbia completamente omesso, in primo grado, la proposizione di un'eccezione che avrebbe potuto proporre. Unica sanzione, prevista dal secondo comma dell'art. 345 c.p.c., è, in entrambi i casi, quella relativa alla incidenza nella ripartizione delle spese del giudizio (cfr. Cass. 2117/1968, 987/1970, 2249/1971, 1553/1973, 1019/1974, 361/1979). L'eccezione di decadenza proposta in comparsa conclusionale dalla Meteor s.r.l. e erroneamente esaminata e accolta dal primo giudice benché sollevata a contraddittorio chiuso, poteva tuttavia essere riproposta in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. con consequenziale obbligo del secondo giudice di delibarla. Così emendata ex art. 384 c.p.c. la motivazione dell'impugnata sentenza, di questa resta fermo il decisum, comunque conforme a diritto, in quanto fondato su altra e autonoma ratio decidendi rappresentata dalla affermazione dell'intervenuto riconoscimento del vizio, che, ex art. 1495, secondo comma, c.c., esonera l'acquirente dall'onere della tempestiva denunzia e impedisce la decadenza dello stesso dalla garanzia, pur in difetto di ottemperanza a tale onere. Al riguardo, il profilo di censura riguardante il soggetto che ha in concreto eseguito l'intervento implica una questione che non risulta trattata nella sentenza. Non avendo la ricorrente indicato in quale atto difensivo ha sollevato tale questione, la stessa deve considerarsi nuova, e come tale inammissibile in questa sede. Per il resto la doglianza è infondata.
Il tribunale ha ritenuto la sostituzione della testina della stampante comportamento inequivoco e concludente della esistenza di una volontà tacita di riconoscimento del vizio, vale a dire un atto ricognitivo avente per oggetto, in modo inequivocabile, l'accertamento del vizio e della sua natura.
E ciò ha fatto in aderenza ai principi più volte enunciati da questa Corte.
Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che a norma dell'art. 1495 c.c. esclude la necessità della loro denunzia da parte dell'acquirente, costituisce infatti una manifestazione abdicativa della parte interessata a far valere la decadenza per la mancata denunzia dei vizi o dei difetti ovvero per la mancata comunicazione della denunzia entro i prescritti termini, e comporta una rinuncia alla relativa eccezione, anche se il riconoscimento sia intervenuto dopo il compimento dei predetti termini, consentendo quindi all'acquirente di conseguire quanto gli spetti per i vizi o i difetti, ancorché non tempestivamente denunziati. Oltre che in forma espressa, esso può avvenire anche tacitamente, e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza:
in particolare, ciò si verifica nei casi in cui il venditore provvede a effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, poiché con tali comportamenti egli mostra di aver accettato la denunzia del compratore senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di aver ritenuto suo obbligo procedere alla eliminazione dei vizi, riconoscendo implicitamente, ma chiaramente, che la denuncia del compratore era fondata (v. Cass. nn. 5730/1977, 6641/1991, 1561/1997, 4460/1997, 4219/1998, 15758/2001). Nella specie, il giudice dell'appello ha desunto dal comportamento del venditore il convincimento in ordine alla esistenza del diritto del compratore alla garanzia, essendo stata effettuata la sostituzione di un elemento della stampante a opera del venditore, cui era stato espressamente denunciata l'inutilizzabilità del prodotto nel suo precedente assetto per l'uso che se ne doveva fare. Ha in particolare osservato il giudice di seconde cure che risultava inspiegabile la ragione in base alla quale l'appellata si era determinata a sostituire la testina se, come asserito dalla Meteor s.r.l., la Sap non aveva richiesto una stampante in grado di stampare il codice a barre Alfa 39 e le istruzioni a corredo del prodotto avvertivano che la stampa di tale codice poteva avvenire solo dopo un intervento esterno sul software essendo la stampante programmata per stamparne uno privo del carattere speciale asterisco con funzione di start/stop.
La tesi addotta dall'appellata secondo cui l'intervento non rappresentò un riconoscimento del vizio, essendo finalizzato a "dare una soluzione agli inconvenienti capitati all'acquirente", era smentita dalla considerazione che in realtà un intervento di correzione, per i costi che esso comporta, non può che essere eseguito da un fornitore il quale intenda ovviare in tal modo al difetto o alla mancanza di qualità della merce fornita. Ora il giudizio conclusivo, così espresso, dalla corte del merito circa la sussistenza e il riconoscimento di una mancanza di qualità della res venduta espressamente richiesta al venditore sfugge al sindacato di questa Corte per essere il risultato di una indagine di fatto supportata da congrua e logica motivazione, nonché dell'utilizzazione di una massima di esperienza, sicuramente idonea a sorreggere l'inferenza probatoria che da essa si è tratta. Del resto, è noto che l'accertamento, ad opera del giudice del merito, sia dell'esistenza in concreto dei vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c. sia in ordine al riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa venduta rappresenta un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da errori sul piano logico e giuridico (cfr. Cass nn. 7589/1994, 4817/1987, 6326/1986, 3992/1980, 990/1974). Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002