Sentenza 7 gennaio 2004
Commentario • 1
- 1. Impedimenti illegittimi e cerchiobottismi istituzionaliMassimo Villone · https://www.costituzionalismo.it/ · 13 gennaio 2011
Siamo finalmente giunti alla decisione della Corte costituzionale sulla legge 51/2010. Secondo il comunicato del 13 gennaio, la Corte ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione, l'art. 1, comma 4, relativo all'ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ha altresì dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della Cost., l'art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale, l'impedimento addotto. Ha invece ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 1, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2004, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA BA, elettivamente domiciliato in P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VINCENZO MONTAGNA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI US;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 01/01/1148 proposto da:
LI US, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PIETRO TUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IA BA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 834/00 del Tribunale di MATERA, depositata il 05/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato MARTUCCELLI che deposita delega dell'Avvocato Pietro TUCCI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso rigetto ricorso principale, assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'11 maggio 1985 PP AG, deducendo di essere assegnatario di un fondo ESAB in agro di Policoro, in catasto alla partita 2728, fol. 9 p.lla 87 e lamentando l'incertezza del confine oltre ad una parziale occupazione abusiva in suo danno ad opera di NC AT, a sua volta assegnatario di altro limitrofo podere ESAB (partita 2961, fol. 9 e p.lla 86) chiedeva al Pretore di Pisticci l'accertamento giudiziale del confine fra i detti terreni e la condanna del convenuto al rilascio della porzione di terreno indebitamente usurpata ed al ripristino dell'originario confine.
Il giudice adito, qualificata la domanda quale "actio finium regundorum" e respinte le eccezioni sollevate dal convenuto - riguardanti rispettivamente la carenza di interesse ad agire in capo al AG nonché l'intervenuto acquisto in suo favore della fascia di terreno controversa per usucapione - con sentenza del 18 febbraio 1993, condividendo le conclusioni del nominato CTU, accoglieva integralmente le domande attoree.
Proposto gravame dal soccombente, il Tribunale di Matera, con sentenza del 5 luglio 2000 rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione AT NC sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso PP AG il quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale condizionato affidato anch'esso ad un'unica censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale condizionato, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Ciò posto, con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 178, 317, 345 e 346 stesso codice.
Osserva il ricorrente che il giudice d'appello, confondendo il procedimento relativo alla richiesta e all'ammissione delle prove innanzi al Pretore con quello relativo agli stessi incombenti dinanzi al Tribunale, avrebbe, pur ritenuta ammissibile l'eccezione di usucapione, dichiarato la stessa infondata in quanto la relativa prova per testimoni, finalizzata a dimostrare che esso NC aveva sempre posseduto il terreno oggetto di causa nelle stesse dimensioni usucapendo pertanto la superficie in contestazione, non poteva essere offerta nel giudizio di secondo grado.
La doglianza è infondata.
Con il gravame di merito l'attuale ricorrente, dopo aver dato atto che il primo giudice aveva respinto la richiesta prova testimoniale intesa a dimostrare l'intervenuta prescrizione acquisitiva del terreno "de quo", ha riproposto la stessa istanza istruttoria senza però censurare esplicitamente i motivi per cui tale richiesta era stata rigettata o dolersi della omessa pronuncia al riguardo. Correttamente, pertanto, il giudice d'appello, conformemente a Cass. n. 4837/80, n. 5957/84 e n. 9779/93, ha escluso che il mezzo di prova offerto in prime cure e non ammesso dal giudice di primo grado, fosse riproponibile in sede di gravame ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Alla stregua delle esposte argomentazioni il ricorso principale va respinto, con assorbimento di quello incidentale, dichiaratamente condizionato all'accoglimento del primo.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno pertanto poste interamente a carico del NC AT.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna NC AT al pagamento, in favore di PP AG, delle spese di questo giudizio che liquida in euro 45,50 oltre ad euro 1.500,00 per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004