Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7625 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
197625 /0 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.6873/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 17488 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 10/4/01 Dott. Fernando LUPI Presidente rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DU RI, elettivamente domiciliato in Roma alla Via della Balduina n. 120 presso l'avv. Beniamino D'Aloisio che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 1798 ALITALIA- LINEE AEREE ITALIANE s.p.a., in persona dei legali rappresentanti dott. Leopoldo Conforti e dott. Amedea Pennacchi, elettivamente domiciliata in 1 Roma alla via delle Tre Madonne, n.8 presso l'avv. Maurizio Marazza che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
Avverso le sentenza n. 15332/98 del TRIB di Rome dep. il 18/3/98 waite le relazione delle couse svolte nelle pubblica udienze de 1658222/94.", 10/4/2004 del Cons. Lup: Ferdinando, uditiglow.T: D/Aloisio Manarie;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18.9.98 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello - -proposto dall' ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE s.p.a nei confronti di MO NO, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando l'impugnativa della comunicazione di risoluzione del rapporto, in data 9.8. 1991 e con effetto dal 17.6.1992, data di compimento da parte del MO del sessantesimo anno di età Osservava in motivazione che l'art. 1 lettera a) del DPR n.279 del 1992, che aveva elevato il limite di età a 65 anni per le licenze di volo e sul quale il MO aveva fondato la domanda, era stato annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con sentenza in data 10.4.1997. L'efficacia ex tunc dell'annullamento del regolamento determinava a norma dell'art.914 n.2 cod. nav., del quale l'art.9 del DPR n.566/88 costituisce un'applicazione, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, restando così assorbite le questioni relative al raggiungimento o meno della massima anzianità contributiva ed al conseguente diritto della datrice di lavoro di recedere dal rapporto. -2- Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il MO, resiste con controricorso l'ALITALIA. Ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando l'omessa applicazione dell'art.4 della legge 20.6.1865 n.2248 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il MO assume che solo il giudice ordinario e non anche il privato può disapplicare un atto amministrativo e conseguentemente l'ALITALIA non avrebbe potuto licenziandolo disapplicare il DPR n.279 del 1992. La questione, a prescindere dalla sua fondatezza, non rileva nel presente giudizio in quanto il Tribunale ha ritenuto che, avendo il giudice amministrativo annullato con effetto sin dall'emanazione la norma regolamentare modificatrice del limite di età per i piloti, hanno ripreso vigore i precedenti limiti di età per la validità della licenza di volo e che la cessazione di essa al compimento del sessantesimo anno ha comportato la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. Il Tribunale non ha valutato la legittimità dell'atto con cui l'Alitalia ha comunicato la risoluzione del rapporto, che implicitamente ha ritenuto non atto negoziale ma meramente certativo, ma ha constatato che la risoluzione è avvenuta per legge alla data indicata dalla datrice di lavoro. Con il secondo e terzo motivo, che si trattano congiuntamente perché connessi, il MO denunziando il vizio di motivazione e la violazione dell'art.6 della legge n.407 del 1990 (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata -3- per non avere tenuto conto che l'indicata sentenza del Consiglio di Stato non ha annullato del tutto la validità della proroga del limite di età a 65 anni disposta dal DPR n.279/1992, che è rimasta per il terzo pilota. Poiché l'ALITALIA gestisce linee che prevedono tale figura professionale ed era possibile su di esse l'utilizzo del ricorrente ed il recesso al compimento del 60 anno di età non era giustificato. L'art.6 della legge n.407 del 1990, inoltre, aveva prorogato a 62 anni il limite di età, anche nel caso che i lavoratori avessero maturato l'anzianità contributiva massima, sicchè il MO non poteva essere licenziato ad nutum al compimento del sessantesimo anno di età. Le censure sono infondate. Il Tribunale ha accertato la risoluzione di diritto del rapporto alla data della scadenza della validità della licenza di volo per primo ufficiale del MO, a sensi dell'art.914 del cod. nav. che prevede come causa di risoluzione di diritto dello speciale rapporto di lavoro la cessazione della validità del titolo professionale. Non essendo stato impugnato questo punto della sentenza è evidente l'irrilevanza di censure che presuppongono, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che il rapporto sia cessato per recesso del datore di lavoro. Il ricorso va pertanto rigettato. Lespese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. -4-
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di ,oltre £.
3.000.0000 di onorario di cassazione, che liquida in £. 78.000 avvocato. Così deciso in Roma il 10 aprile 2001 Il Presidente est. TernТем Ch. ее IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -5 61.2001 ILCANOELLIERE OL C A S -5-