Sentenza 1 luglio 1998
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali, ai fini indicati dall'art. 274, coma primo, lettera b), cod. proc. pen., integra la fuga il trasferimento o la permanenza in un paese estero quando tale condotta appaia sicuramente diretta a sottrarsi al concreto esercizio della giurisdizione italiana, se considerata nelle sue concrete modalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1998, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 1.7.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 2422
3. " Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 47772/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Gaspare SO, n. a Minori il 27 aprile 1927;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 24 giungo 1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Oliva;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, carente di motivazione adeguata in relazione al ridimensionamento dell'accusa;
Udito il difensore Avv.to Manfredo Rossi, che ha invocato l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
Con due ordinanze in data 16 aprile 1993 e 28 novembre 1994 il GIP presso il Tribunale di Napoli dispose la custodia cautelare in carcere di Gaspare SO, consigliere della regione Campania, sottoposto ad indagini in relazione ad alcuni ipotesi di concussione commesse in occasione dell'affidamento in appalto dei lavori di ricostruzione conseguenti a terremoto.
La misura rimase ineseguita stante la latitanza in Francia del SO e il PM presso il Tribunale di Napoli con atto del 12.11.1996 chiese la revoca delle anzidette ordinanze custodiali e l'adozione di un analogo provvedimento per i reati di corruzione, in tal senso modificate le originarie imputazioni come dalla richiesta di rinvio a giudizio in data 5 giugno 1996. Con lo stesso atto il PM si oppose alla richiesta di revoca delle misure custodiali nel frattempo formulata dalla difesa del SO il 7.11.1996.
Con ordinanza in data 20.11.1996 il GIP presso il Tribunale di Napoli rigettò la richiesta della difesa, che in sede di appello fu parzialmente accolta il 28.1.1997 con adozione della misura degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere. Con successivo provvedimento in data 14 aprile 1997 lo stesso GIP, esaminata la richiesta formulata il 12.11.1996 dal Pubblico Ministero ed in parziale accoglimento della stessa, revocò le ordinanze di custodia cautelare in carcere adottate in relazione alle ipotesi di concussione, ma respinse la richiesta di adozione di analoga misura per i reati di corruzione.
Su appello del PM il Tribunale di Napoli annullò il cennato provvedimento del GIP, applicando nei confronti del SO la misura degli arresti domiciliari.
Avverso quest'ultima ordinanza ricorre il SO lamentando inosservanza di legge penale e mancanza della motivazione. Muove il ricorrente dal rilievo che, essendo stata depositata il 5 giugno 1996 la richiesta di rinvio giudizio per ipotesi di corruzione e fissata per il 30.1.1997 la udienza preliminare, il GIP presso il Tribunale di Napoli aveva assunto da tale data la funzione di giudice della udienza preliminare ed in questa veste aveva adottato l'ordinanza del 14 aprile 1997, provvedendo a revocare di ufficio ai sensi dell'art. 299, 2^ e 3^ comma, c.p.p. la misura cautelare in atto, previa nuova valutazione - come desumibile dai riferimenti normativi e dallo stesso contenuto del provvedimento - dell'intera vicenda cautelare e delle condizioni di applicabilità à termini dell'art. 275, commi 2^ e 2^ bis, c.p.p. di una misura restrittiva della libertà.
Palese sarebbe, pertanto, ad avviso del SO l'errore del Tribunale, che aveva applicata la misura degli arresti domiciliari rilevando la mancanza della motivazione in ordine al pericolo di fuga e la sussistenza di tale esigenza, senza considerare che il GUP in sede di rivalutazione complessiva ex art. 299 c.p.p. delle condizioni di applicabilità della misura cautelare poteva prescindere dai contenuti della richiesta avanzata dal PM in data 12-11-1996, e segnatamente dalle specifiche esigenze cautelari cui costui aveva fatto riferimento.
Ma nello specifico, aggiunge il ricorrente, la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. b), c.p.p. sarebbe del tutto carente in quanto viziata dalla omessa valutazione delle questioni di fatto e giuridiche prospettate, idonee a dimostrare che egli, pur soggiornando in Francia, non aveva mantenuto alcun comportamento finalizzato ad occultare la sua presenza sul territorio francese ovvero a sottrarsi alla giustizia italiana.
Le esposte doglianze, da trattare congiuntamente in quanto tra loro interferenti, sono infondate.
Ed invero le argomentazioni del ricorrente cedono al rilievo che, come è dato desumere dal tenore dell'ordinanza in data 14.4.1997 del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, il Pubblico Ministero, a fronte della diversa qualificazione delle condotte contestate, ha richiesto l'applicazione nei confronti del SO di una nuova misura coercitiva, sul presupposto, tra l'altro, del pericolo di fuga.
Orbene il Giudice, pur condividendo l'impianto accusatorio, ha del tutto omesso di valutare tale problematica, ed a tale manchevolezza ha posto rimedio il giudice del gravame con puntuale rilievo della condotta mantenuta dal SO - sicuro indice della sua volontà di sottrarsi alla giurisdizione italiana - e corretto riferimento all'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui "in materia di misure cautelari personali, ai fini indicati dall'art. 274, lett. c), del codice di rito, integra la fuga il trasferimento o la permanenza in paese estero quando tale condotta appaia sicuramente diretta - come nella specie - a sottrarsi al concreto esercizio della giurisdizione in Italia, se considerata nelle sue concrete modalità".
Non sono, quindi, ravvisabili i vizi denunciati dal ricorrente, per cui il ricorso in esame deve essere rigettato.
Segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1998