Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/02/2004, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TORRE, difeso dall'avvocato FRANCESCO D'ANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL IO, REALE MUTUA ASSIC S.P.A.;
- intimati -
avverso sentenza n. 865/01 del Tribunale di Salerno, Sezione 3^ Civile, emessa il 05/12/00 e depositata il 15/03/01 (R.G. 947/99);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha chiesto si voglia accogliere il ricorso per manifesta fondatezza, con i provvedimenti conseguenti per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OL NT conveniva in giudizio, avanti al Giudice di pace di Salerno, OL UN e la s.p.a. Reale Mutua Assicurazioni, per sentirli condannare in solido al pagamento della somma di lire 5.994.540, a titolo di risarcimento del danno a lui derivato da incidente stradale. Si costituiva soltanto la soc. Reale Mutua che chiedeva il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, con sentenza 29.1.1999, rigettava la domanda. OL NT proponeva appello con citazione notificata alle date del 26 e del 27.3.1999. Si costituiva la soc. Reale Mutua, chiedendo il rigetto del gravame. Il Tribunale di Salerno, con sentenza 15.3.2001, dichiarava l'appello inammissibile perché tardivo. Osservava che la sentenza di primo grado era stata notificata al OL, in data 18.2.1999, mediante consegna di copia del dispositivo al difensore, da parte della competente cancelleria.
Avverso tale sentenza il OL propone ricorso per Cassazione, con motivo unico. Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorrente deduce la violazione degli artt. 325, 326 e 327 del codice di rito, osservando che nella specie era inapplicabile il termine breve per la proposizione dell'appello, in quanto il decorso di tale termine presupponeva la notificazione della sentenza ad istanza di parte, cui non poteva essere equiparata la comunicazione del deposito della sentenza, da parte della cancelleria, mediante notificazione del dispositivo di essa. Il ricorso è manifestamente fondato e merita pertanto accoglimento. La comunicazione dell'avvenuto deposito è stata fatta con biglietto di cancelleria notificato, come si è detto, in data 18.2.1999, mentre il termine breve per l'appello decorre dalla data di notificazione della sentenza ad istanza di parte e a tale adempimento non possono essere equiparate altre forme di conoscenza (vedi Cass. n. 4945/1996), cosicché nessuna rilevanza assume, ai fini che interessano la presente controversia, la comunicazione di cancelleria, che integra una attività partecipativa rivolta ad altre finalità (vedi Cass. n. 14698/2000).
P.Q.M.
La Corte.
Accoglie il ricorso;
cassa e rinvia al Tribunale di Salerno, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004