CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2023, n. 24336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24336 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De CI ES, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04-05/10/2022 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA GI, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;
sentito l'avvocato Filippo Cinnante, difensore di ES De CI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura cautelare in carcere, emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro nei confronti di ES De CI per il reato di estorsione ai danni di DR UZ, per costringerlo a corrispondere a Penale Sent. Sez. 6 Num. 24336 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 06/04/2023 SC CC le rate di un prestito usurario, condotta aggravata dall'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen e dall'art. 416-bis.1, cod. pen. sia per avere agito con modalità mafiose, sia per agevolare l'associazione di ndrangheta (capo 30). 2. Avverso detta ordinanza la difesa di ES De CI propone ricorso con i motivi di seguito indicati. 2.1. Il primo censura il provvedimento impugnato per violazione di legge in relazione agli artt. 110, 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere fondato la gravità indiziaria su un'intercettazione tra presenti, avvenuta il 16 aprile 2020 tra CC e De CI, in cui il primo invitava il ricorrente a informare DR UZ di presentarsi all'appuntamento altrimenti «qualcuno gli salta addosso», seguita dall'incontro tra CC e UZ. In assenza di riscontri e con argomenti ipotetici, il provvedimento impugnato ha ritenuto il concorso nel reato del ricorrente senza elementi per ritenere se il messaggio fosse stato recapitato, così violando i principi di cui all'art. 110 cod. pen., anche con riferimento al dolo nel reato concorsuale che è stato desunto dal solo apporto materiale di De CI con evidente sovrapposizione dei piani. Infatti, l'ipotizzato intervento del ricorrente era limitato a fissare un incontro tra CC e UZ, in assenza di consapevolezza circa la pregressa azione usuraria del primo, confermata dal non essere il De CI concorrente nel capo 29 che la contesta. Il Tribunale aveva erroneamente desunto detta consapevolezza da altre conversazioni prive di rilevanza in quanto in quelle del 4 e del 15 aprile 2020 erano rimaste ignote le ragioni dell'incontro; mentre in quelle del I e del 18 aprile 2020 De CI non risultava presente. Anche il legame familiare tra il ricorrente e CC, valorizzato dal provvedimento, non può valere in assenza di elementi individualizzanti per evitare l'attribuzione della responsabilità per una inammissibile colpa di autore. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto l'ordinanza impugnata ha ravvisato l'aggravante del metodo mafioso in base alla caratura criminale di CC sebbene la forza di intimidazione debba derivare dal gruppo e non dal singolo. Invece, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata ritenuta in base ad una conversazione tra UZ e CC concernente la destinazione dei proventi dell'attività estorsiva ed usuraria agli appartenenti alla cosca, in assenza del requisito della consapevolezza del De CI. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alli art. 275, comma 2, cod. proc. pen. in quanto, con riguardo al profilo del pericolo di reiterazione del reato, il provvedimento impugnato è generico 2 mancando elementi da cui evincere che De CI avesse insistentemente cercato e forzato la vittima. Peraltro, il ricorrente non è contiguo alla criminalità organizzata stante la sua sostanziale incensuratezza, l'assenza di contatti con altri indagati - eccetto CC - e l'unicità della condotta contestatagli risalente all'agosto 2020 dunque con un ampio lasso temporale rispetto all'emissione dell'ordinanza cautelare. Con riguardo, infine, all'adeguatezza della misura applicata si censura l'omessa motivazione sulla richiesta degli arresti domiciliari alla luce dell'essere la moglie del ricorrente in stato di gravidanza, affetta da problemi psichiatrici, impossibilitata ad assistere i tre figli minorenni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo, relativi all'assenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di estorsione, aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., è inammissibile perchè formulato in termini generici e, comunque, contenenti mere censure in fatto. Il provvedimento impugnato non presenta vizi di illogicità o contraddittorietà perché individua in modo analitico gli elementi fondanti, sia pure a livello di gravità indiziaria, la sussistenza della condotta estorsiva del ricorrente avuto riguardo al contenuto univoco di una sequenza lineare di intercettazioni, avvenute tra il 4 e il 27 aprile 2020 (riportate alle pagine 4 e 5), e non solo quella del 16 aprile 2020, tra CC e De CI, ulteriormente comprovate dalle riprese videofilmate. A fronte di questi univoci elementi, puntualmente inseriti dal Tribunale nel contesto più ampio in cui SC CC è il reggente, per conto di RE Lanzino, del clan di ndrangheta storicamente operativo sul territorio di Cosenza, il ricorso si limita a contrastare l'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato tra i parlanti (CC e De CI) che per unanime giurisprudenza costituisce questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del solo giudice di merito, e sottratta al giudizio di legittimità se, come nella specie accaduto, la valutazione risulti logica e priva di travisamenti. Il Tribunale, in base alla ragionata sequenza delle richiamate conversazioni, per come supportate dai filmati, ha dimostrato come SC CC, figura apicale della ndrangheta locale, avesse chiesto al ricorrente di far pagare ad DR UZ, persona sottoposta ad usura con un interesse mensile di 1000 3 C, in grave difficoltà economica ed in ritardo sul dovuto, di adempiere altrimenti avrebbe subito gravi ritorsioni («Sennò qualcuno gli salta addosso»). L'intermediazione di De CI, dopo diversi tentativi per rintracciare la vittima resasi irreperibile, aveva dato l'esito disposto dal capo clan. Infatti, il 18 aprile 2020, UZ si era recato a casa di CC che lo aveva avvisato con chiarezza di versare le rate perché i soldi gli servivano per «pagare gli stipendi» agli appartenenti alla cosca («perché mi servono per stipendià.... Cinque in settimana me li devi dare... Devi vedere come devi fare... Io non è che ti voglio mettere il coltello... Te l'ho detto anche l'altra volta»). Il 27 aprile 2020 la vittima si era recata nuovamente a casa dell'usuraio e gli aveva consegnato il denaro come risultava distintamente dal rumore intercettato delle banconote contate da CC. Alla luce di questi univoci elementi di fatto il provvedimento impugnato ha correttamente ritenuto che l'intervento di De CI, per conto del mandante dell'estorsione, cioè il capo clan, in cui doveva sia rappresentare alla vittima che il mancato versamento delle rate avrebbe determinato ritorsioni e sia convincerla ad andare a pagare nelle sue mani, andasse qualificato come concorso nel reato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dal provvedimento, colui che svolge l'attività di intermediazione nella trattativa tra l'estorto e l'estorsore concorre nel reato quando sia comprovata la coscienza e la volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896, del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723). il Tribunale, con argomenti logici e coerenti, non contrastati in alcun modo dal ricorso, ha dato atto che, nel caso in esame, la consapevolezza di De CI circa la natura illecita dell'operazione per la quale interveniva con UZ, in nome di CC, soggetto noto per la sua alta caratura criminale ndranghetista, fosse data da plurimi e coerenti elementi: la relazione di parentela tra i due;
l'essere stato spinto da CC a contattare la vittima telefonando fuori dalla sua abitazione per non correre il rischio di essere intercettato;
l'avere comunicato a UZ, persona in grave difficoltà economica, la minaccia nel caso avesse ritardato il pagamento («Sennò qualcuno gli salta addosso»). 2.2. Il motivo di ricorso riguardante l'aggravante mafiosa è posto in termini generici. Costituisce costante giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale ricorre l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. quando l'azione incriminata, posta in essere evocando, direttamente o 4 indirettamente, la contiguità ad un'associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrice di un gruppo criminale mafioso e non di un criminale comune (così, tra le altre, Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027), concretizzandosi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulla persona offesa, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale di appartenenza (da ultimo, Sez. 1, n. 17026 del 06/10/2022, dep. 2023, Annoscia, non mass.). Di tale principio di diritto il Tribunale del riesame di Catanzaro ha fatto buon governo evidenziando come la conoscenza della caratura delinquenziale di SC CC quale capo della ndrangheta locale, inquadrato in termini completi ed approfonditi nelle pagine 2 e 3, e non soggetto che operava autonomamente da questa, fosse nota sia a De CI, che ne aveva eseguito puntualmente gli ordini, sia alla vittima che, dal rendersi irreperibile, si era presentata per ben due volte a casa del capo clan, tanto che le minacce da lui provenienti avevano una carica intimidatoria di rilievo assoluto e si iscrivevano a pieno titolo in un modo di agire tipicamente mafioso. L' aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella declinazione della finalità agevolativa dell'associazione mafiosa, è stata ritenuta sussistente con il richiamo all'ordinanza genetica - che alle pagine 68-69 e 77-78 spiega, in forza delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, che tutte le attività di usura ed estorsione confluivano nella bacinella dell'associazione - e con la consapevolezza di De CI di agire in nome e per conto di CC, quale vertice della ‘ndrangheta cosentina, cosicché la sua condotta minacciosa di recupero dei debiti usurari, stante la coincidenza di interessi tra il capo e l'associazione, andava necessariamente a vantaggio della cosca. 3. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'assenza delle esigenze cautelari, è generico e riversato in fatto. Il ricorso non si confronta con la puntuale motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo la quale avendo De CI commesso il delitto di estorsione aggravata dall'agevolazione e dal metodo mafioso in concorso con il capo clan, il decorso del tempo, peraltro per un fatto risalente ad aprile 2020, non assume rilevanza in sé perché vale la doppia presunzione relativa, ex artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-bis cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), rispetto alla quale l'incensuratezza - dato meramente formale - e le condizioni familiari del ricorrente recedono, proprio in assenza di elementi dimostrativi della recisione dei rapporti con il contesto criminale di riferimento. 5 frN Peraltro, il corretto giudizio presuntivo è stato arricchito dal Tribunale anche con la valutazione e la valorizzazione di specifici elementi riguardanti proprio la personalità e la condotta dell'odierno ricorrente, che ha insistito e forzato la resistenza della persona offesa, tanto da portarla per due volte al cospetto del capo clan, tale da comprovare il pericolo che De CI possa reiterare la condotta tenuta. 4. Alla stregua di tali argomenti il corso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2023 La Consigliera estensora
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA GI, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;
sentito l'avvocato Filippo Cinnante, difensore di ES De CI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura cautelare in carcere, emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro nei confronti di ES De CI per il reato di estorsione ai danni di DR UZ, per costringerlo a corrispondere a Penale Sent. Sez. 6 Num. 24336 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 06/04/2023 SC CC le rate di un prestito usurario, condotta aggravata dall'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen e dall'art. 416-bis.1, cod. pen. sia per avere agito con modalità mafiose, sia per agevolare l'associazione di ndrangheta (capo 30). 2. Avverso detta ordinanza la difesa di ES De CI propone ricorso con i motivi di seguito indicati. 2.1. Il primo censura il provvedimento impugnato per violazione di legge in relazione agli artt. 110, 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere fondato la gravità indiziaria su un'intercettazione tra presenti, avvenuta il 16 aprile 2020 tra CC e De CI, in cui il primo invitava il ricorrente a informare DR UZ di presentarsi all'appuntamento altrimenti «qualcuno gli salta addosso», seguita dall'incontro tra CC e UZ. In assenza di riscontri e con argomenti ipotetici, il provvedimento impugnato ha ritenuto il concorso nel reato del ricorrente senza elementi per ritenere se il messaggio fosse stato recapitato, così violando i principi di cui all'art. 110 cod. pen., anche con riferimento al dolo nel reato concorsuale che è stato desunto dal solo apporto materiale di De CI con evidente sovrapposizione dei piani. Infatti, l'ipotizzato intervento del ricorrente era limitato a fissare un incontro tra CC e UZ, in assenza di consapevolezza circa la pregressa azione usuraria del primo, confermata dal non essere il De CI concorrente nel capo 29 che la contesta. Il Tribunale aveva erroneamente desunto detta consapevolezza da altre conversazioni prive di rilevanza in quanto in quelle del 4 e del 15 aprile 2020 erano rimaste ignote le ragioni dell'incontro; mentre in quelle del I e del 18 aprile 2020 De CI non risultava presente. Anche il legame familiare tra il ricorrente e CC, valorizzato dal provvedimento, non può valere in assenza di elementi individualizzanti per evitare l'attribuzione della responsabilità per una inammissibile colpa di autore. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto l'ordinanza impugnata ha ravvisato l'aggravante del metodo mafioso in base alla caratura criminale di CC sebbene la forza di intimidazione debba derivare dal gruppo e non dal singolo. Invece, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata ritenuta in base ad una conversazione tra UZ e CC concernente la destinazione dei proventi dell'attività estorsiva ed usuraria agli appartenenti alla cosca, in assenza del requisito della consapevolezza del De CI. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alli art. 275, comma 2, cod. proc. pen. in quanto, con riguardo al profilo del pericolo di reiterazione del reato, il provvedimento impugnato è generico 2 mancando elementi da cui evincere che De CI avesse insistentemente cercato e forzato la vittima. Peraltro, il ricorrente non è contiguo alla criminalità organizzata stante la sua sostanziale incensuratezza, l'assenza di contatti con altri indagati - eccetto CC - e l'unicità della condotta contestatagli risalente all'agosto 2020 dunque con un ampio lasso temporale rispetto all'emissione dell'ordinanza cautelare. Con riguardo, infine, all'adeguatezza della misura applicata si censura l'omessa motivazione sulla richiesta degli arresti domiciliari alla luce dell'essere la moglie del ricorrente in stato di gravidanza, affetta da problemi psichiatrici, impossibilitata ad assistere i tre figli minorenni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo, relativi all'assenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di estorsione, aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., è inammissibile perchè formulato in termini generici e, comunque, contenenti mere censure in fatto. Il provvedimento impugnato non presenta vizi di illogicità o contraddittorietà perché individua in modo analitico gli elementi fondanti, sia pure a livello di gravità indiziaria, la sussistenza della condotta estorsiva del ricorrente avuto riguardo al contenuto univoco di una sequenza lineare di intercettazioni, avvenute tra il 4 e il 27 aprile 2020 (riportate alle pagine 4 e 5), e non solo quella del 16 aprile 2020, tra CC e De CI, ulteriormente comprovate dalle riprese videofilmate. A fronte di questi univoci elementi, puntualmente inseriti dal Tribunale nel contesto più ampio in cui SC CC è il reggente, per conto di RE Lanzino, del clan di ndrangheta storicamente operativo sul territorio di Cosenza, il ricorso si limita a contrastare l'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato tra i parlanti (CC e De CI) che per unanime giurisprudenza costituisce questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del solo giudice di merito, e sottratta al giudizio di legittimità se, come nella specie accaduto, la valutazione risulti logica e priva di travisamenti. Il Tribunale, in base alla ragionata sequenza delle richiamate conversazioni, per come supportate dai filmati, ha dimostrato come SC CC, figura apicale della ndrangheta locale, avesse chiesto al ricorrente di far pagare ad DR UZ, persona sottoposta ad usura con un interesse mensile di 1000 3 C, in grave difficoltà economica ed in ritardo sul dovuto, di adempiere altrimenti avrebbe subito gravi ritorsioni («Sennò qualcuno gli salta addosso»). L'intermediazione di De CI, dopo diversi tentativi per rintracciare la vittima resasi irreperibile, aveva dato l'esito disposto dal capo clan. Infatti, il 18 aprile 2020, UZ si era recato a casa di CC che lo aveva avvisato con chiarezza di versare le rate perché i soldi gli servivano per «pagare gli stipendi» agli appartenenti alla cosca («perché mi servono per stipendià.... Cinque in settimana me li devi dare... Devi vedere come devi fare... Io non è che ti voglio mettere il coltello... Te l'ho detto anche l'altra volta»). Il 27 aprile 2020 la vittima si era recata nuovamente a casa dell'usuraio e gli aveva consegnato il denaro come risultava distintamente dal rumore intercettato delle banconote contate da CC. Alla luce di questi univoci elementi di fatto il provvedimento impugnato ha correttamente ritenuto che l'intervento di De CI, per conto del mandante dell'estorsione, cioè il capo clan, in cui doveva sia rappresentare alla vittima che il mancato versamento delle rate avrebbe determinato ritorsioni e sia convincerla ad andare a pagare nelle sue mani, andasse qualificato come concorso nel reato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dal provvedimento, colui che svolge l'attività di intermediazione nella trattativa tra l'estorto e l'estorsore concorre nel reato quando sia comprovata la coscienza e la volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896, del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723). il Tribunale, con argomenti logici e coerenti, non contrastati in alcun modo dal ricorso, ha dato atto che, nel caso in esame, la consapevolezza di De CI circa la natura illecita dell'operazione per la quale interveniva con UZ, in nome di CC, soggetto noto per la sua alta caratura criminale ndranghetista, fosse data da plurimi e coerenti elementi: la relazione di parentela tra i due;
l'essere stato spinto da CC a contattare la vittima telefonando fuori dalla sua abitazione per non correre il rischio di essere intercettato;
l'avere comunicato a UZ, persona in grave difficoltà economica, la minaccia nel caso avesse ritardato il pagamento («Sennò qualcuno gli salta addosso»). 2.2. Il motivo di ricorso riguardante l'aggravante mafiosa è posto in termini generici. Costituisce costante giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale ricorre l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. quando l'azione incriminata, posta in essere evocando, direttamente o 4 indirettamente, la contiguità ad un'associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrice di un gruppo criminale mafioso e non di un criminale comune (così, tra le altre, Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027), concretizzandosi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulla persona offesa, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale di appartenenza (da ultimo, Sez. 1, n. 17026 del 06/10/2022, dep. 2023, Annoscia, non mass.). Di tale principio di diritto il Tribunale del riesame di Catanzaro ha fatto buon governo evidenziando come la conoscenza della caratura delinquenziale di SC CC quale capo della ndrangheta locale, inquadrato in termini completi ed approfonditi nelle pagine 2 e 3, e non soggetto che operava autonomamente da questa, fosse nota sia a De CI, che ne aveva eseguito puntualmente gli ordini, sia alla vittima che, dal rendersi irreperibile, si era presentata per ben due volte a casa del capo clan, tanto che le minacce da lui provenienti avevano una carica intimidatoria di rilievo assoluto e si iscrivevano a pieno titolo in un modo di agire tipicamente mafioso. L' aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella declinazione della finalità agevolativa dell'associazione mafiosa, è stata ritenuta sussistente con il richiamo all'ordinanza genetica - che alle pagine 68-69 e 77-78 spiega, in forza delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, che tutte le attività di usura ed estorsione confluivano nella bacinella dell'associazione - e con la consapevolezza di De CI di agire in nome e per conto di CC, quale vertice della ‘ndrangheta cosentina, cosicché la sua condotta minacciosa di recupero dei debiti usurari, stante la coincidenza di interessi tra il capo e l'associazione, andava necessariamente a vantaggio della cosca. 3. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'assenza delle esigenze cautelari, è generico e riversato in fatto. Il ricorso non si confronta con la puntuale motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo la quale avendo De CI commesso il delitto di estorsione aggravata dall'agevolazione e dal metodo mafioso in concorso con il capo clan, il decorso del tempo, peraltro per un fatto risalente ad aprile 2020, non assume rilevanza in sé perché vale la doppia presunzione relativa, ex artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-bis cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), rispetto alla quale l'incensuratezza - dato meramente formale - e le condizioni familiari del ricorrente recedono, proprio in assenza di elementi dimostrativi della recisione dei rapporti con il contesto criminale di riferimento. 5 frN Peraltro, il corretto giudizio presuntivo è stato arricchito dal Tribunale anche con la valutazione e la valorizzazione di specifici elementi riguardanti proprio la personalità e la condotta dell'odierno ricorrente, che ha insistito e forzato la resistenza della persona offesa, tanto da portarla per due volte al cospetto del capo clan, tale da comprovare il pericolo che De CI possa reiterare la condotta tenuta. 4. Alla stregua di tali argomenti il corso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2023 La Consigliera estensora