Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10121 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
I E D A S ) A O 4 T S ₹ R S n A T O T 7 S 8 P I 9 A 1 M G I ' R E o EPUBBLICA ITALIANA L z T r R L L a A I m A D D 6 I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO , E SEZZONE MA CIV (E10121 01 N e T Oggetto1 01 O G rg N L CORTE SUPREMA S AZIONE a O E L L S O 9 A 1 E . B t D ASSEGNO r A IL ( Compo ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19554/99 Dott. Pasquale Presidente REALE Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO © Consigliere Cron. 22723 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. Ud. 13/03/2001 ConsigliereDott. Francesco Maria FIORETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, presso l'avvocato FABIO GULLOTTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente contro domiciliata in ROMA VIAelettivamente NOVELLI LAURA, TIBULLO 16, presso l'avvocato CLAUDIO STRONATI, rappresentata e difesa dall'avvocato ELVIRA SVARIATI, giusta delega a margine del controricorso;
2001
- controricorrente -
709 avverso la sentenza n. 2500/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 29/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gullotta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza 27.5 / 8.8,.1996 il Tribunale di Roma dichiarò cessati gli effetti civili del matrimonio di LL LA con EL RC, contratto il 14.7.1990; respinse la istanza di assegno divorzile proposta dalla LL, in quanto essa conviveva more uxorio con altra persona, dalla quale aveva avuto un figlio, e svolgeva attività lavorativa, retribuita in ragione di L. 700.000 al mese. La LL propose appello con riferimento a que- st'ultima statuizione, lamentando che non le fosse sta- to confermato l'assegno di L. 500.000 mensili che le era stato assegnato in sede di separazione consensuale, allorquando già fruiva del modesto reddito di lavoro, nonché deducendo che la convivenza more uxorio non ave- va generato alcun suo diritto nei confronti del convi- 2 vente. Il EL resistette al gravame e la Corte di Appello di Roma, con sentenza 1.6.1999, preso atto del- la dichiarazione delle parti che il rapporto di convi- venza della LL era cessato, per decesso del convi- vente, in parziale riforma della sentenza del tribuna- le, acquisita la documentazione fiscale dei redditi della appellante - mentre nulla aveva prodotto il Gu- glielmi, che aveva così disatteso l'ordine di esibizio- - pose a carico dell'appellato un asse- ne della corte gno mensile di L. 500.000, con decorrenza dall'agosto 1996 e con rivalutazione dall'agosto 1997. Ha proposto ricorso per cassazione EL RC, un motivo;
ha resistito con controricorso LL con LA. Entrambi hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con l'unico articolato motivo il ricorrente denun- zia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 I° comma C.C. e dell'art. 5 L.
1.12.1970 n.898, modificato dall'art. 10 L.
6.3.1987 n.74; nonché ily la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che l'assegno divorzile ha natura composita e non esclusivamente assistenziale, come affermato dal- la sentenza impugnata, e che nessun deterioramento del 3 tenore di vita in conseguenza della separazione prima e del divorzio poi aveva lamentato la LL, а diffe- renza di quanto ritenuto dalla corte di merito. Aggiun- ge che il primo giudice aveva rivalutato le condizioni reddituali di ciascun coniuge, fondando su di esse- che avevano costituito la sostanziale ratio decidendi - la mancata attribuzione dell'assegno, attesa la rilevanza marginale della convivenza more uxorio, poi cessata. Lamenta che la corte non abbia esaminato gli altri cri- teri di attribuzione e quantificazione dell'assegno, tra tutti la durata di pochi mesi del matrimonio, e censura la statuizione in ordine alla decorrenza del- l'assegno, fissato alla data della sentenza di primo grado piuttosto che a quella del decesso del conviven- te, avvenuta nell'agosto dell'anno successivo. Infine deduce di avere contratto matrimonio il 4.9.1999, così venendo a risultare gravato del mantenimento del nuovo nucleo familiare. Il ricorso è infondato, non meritando di essere ac- colto nessuno dei profili considerati dalla complessa censura. Errata è, anzitutto, la premessa da cui essa muove e che costituisce il fondamento della critica rivolta alla sentenza impugnata - secondo cui l'assegno divor- zile, contrariamente alla affermazione della corte ter- 4 ritoriale, non avrebbe carattere esclusivamente assi- stenziale, non trovando il suo presupposto nella inade- guatezza dei mezzi del coniuge richiedente a consentir- gli un tenore di vita analogo a quello avuto in costan- za di matrimonio. Tale situazione costituirebbe solo la fonte di legittimazione della pretesa, dipendendo non solo la quantificazione, ma la stessa attribuzione di tale assegno "da altre condizioni e precisamente dalla valutazione discrezionale comparata dei diversi criteri indicati nella prima parte della norma, tra cui quello assistenziale compare come uno accanto agli altri". La tesi è resistita dalla formulazione dell'art. 5 VI° comma L. 898/1970, così come modificato dalla L.
1.8.1978 n.436 e dalla L.
6.3.1987 n. 74, in forza del quale la concessione dell'assegno divorzile trova pre- supposti nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi a garantirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio;
mentre è la concreta liqui- dazione che deve essere effettuata tenendo conto dei vari criteri fissati dalla legge (Cass. 12182 e 10260/1999; 7352, 6468, 4809, 2955 e 2087 e 317/1998; 7269/1997). Ciò premesso, ha accertato il giudice di merito il notevole divario delle condizioni economiche dei coniu- 5 gi, considerata la qualità professionale di bancario con titolo di studio di ragioniere e un reddito di 15 mensilità del EL e quella di segretaria di stu- dio medico, con un modesto grado di istruzione della LL;
ed ha da ciò desunto il deterioramento, ri- spetto a quelle avute in costanza di matrimonio, delle condizioni di vita di quest'ultima, che aveva documen- tato un reddito nell'anno 1988 di circa L.
1.300.000 mensili (sensibilmente inferiore quello degli anni pre- cedenti), mentre si era astenuto da analoga prova il disattendendo l'ordine di esibizione dato EL, dal giudice. Né ha fondamento l'assunto che la LL non aves- se lamentato siffatto deterioramento, poiché la do- glianza è nella richiesta stessa dell'assegno divorzile а suo tempo formulata. E del pari senza rilievo è la deduzione della marginalità del periodo di convivenza matrimoniale, non valutata dalla sentenza impugnata, dal momento che, a prescindere dal rilievo che dei cri- teri enunciati dalla legge il giudice non è tenuto alla completa valorizzazione, dovendo l'apprezzamento essere limitato a quanto dedotto e controverso, va rilevato che il matrimonio non ebbe affatto la durata marginale di pochi mesi (è alla durata del matrimonio che la leg- ge fa riferimento, piuttosto che a quella della convi- 6 venza, pur se di essa il giudice, nel suo apprezzamento discrezionale, non può non tener conto, quanto meno ai fini della valutazione della cessazione della comunione materiale e spirituale), sì da rappresentare una circo- stanza assolutamente insignificante, dal momento che dallo stesso ricorso il vincolo risulta contratto il 14.7.1990 e che la separazione consensuale intervenne il 13.3.1992, mentre il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili seguì il 15.9.1995. Tale elemento la corte di merito ha ritenuto di non apprezzare, per la sua non obbiettiva valenza, né posi- tiva né negativa, tenuto soprattutto conto che era man- cata una specifica deduzione a riguardo delle parti, di esso il ricorrente avendo mancato di prospettare la utilità della valutazione nel giudizio comparativo e bilanciato dei criteri indicati dalla legge, una volta risultata rilevante la scarsa consistenza del reddito della LL, la modesta quantificazione dell'assegno e la sua corrispondenza alla misura, dalle parti stesse concordata in sede di separazione consensuale. Infondata è, infine, la censura per ciò che attiene alla decorrenza dell'assegno, fissata all'agosto 1996, in cui fu resa la sentenza del tribunale di cessazione degli effetti civili del matrimonio. E', infatti, del tutto inconferente che la LL 7 abbia convissuto per un certo periodo con altra perso- na, dopo quella data, e che quella convivenza sia ces- sata nel corso del giudizio di impugnazione, posto che la corte territoriale ha apprezzato tale ultima circo- stanza, solo al fine di verificare il deterioramento delle condizioni economiche e cioè il presupposto della natura assistenziale dell'assegno, senza connettere la sua quantificazione a quell'evento, poiché non ha dato, né poteva dare conto alcuno in difetto di una indagi- - ne ad hoc della esistenza e della misura del supposto - contributo economico. Senza pregio è infine la circostanza dedotta dal EL, di essere passato a nuove nozze nel corso del giudizio di cassazione, sia perché nuova, sia per- I D A ché sopravvenuta, sia perché insuscettibile di essere T S O P valutata in sede di legittimità. M ) I E A ' 4 7 L . S L n O Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in S A 7 D R A 8 T T 9 E 1 T S I o N L. di cui L.
2.000.000 per onorari. A E z G r R m a il ricor E T m il ricorso e condanna R L
P.Q.M.
6 A I e D La Corte rigetta I g N , g e G O L L O L te al pagamento delle spese processuali k A O A B L. 211000 di cui L.
2.000.000 per onorari. Roma 13.3.2001 h Il Consigliere estensore Il Presidente Donato Plenteda Pasquale Real ONSAZIONE 251 2001 CANCELLIERE