Sentenza 16 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2002, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2002 |
Testo completo
02302/02 PUBBLIC ITA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 12155/99 Cron. N. 5555 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Guglielmo Sciarelli -Presidente- 2. Alberto Spanò -Consigliere- Ud.
6.12.2001 C Mario Putaturo Donati SC -Consigliere- 3. 664. Donato Figurelli -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis -Consigliere Rel.- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HI AN, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da- gli Avv.ti Nicola ed Oscar Lojodice del foro di Bari, come da procura a margine del ricorso Ricorrente CONTRO 4804 ISTITUTO Nazionale dELLA PREVIdenza sociALE- INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, eletti- vamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso, 2 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Nicola Valente, Michele Di Lullo e Carlo De Angelis come da procura in atti Costituito con procura per la cassazione della sentenza n. 1630/98 del Tribunale del La- voro di Bari del 21.4.1998/17.6.1998 in Causa R.
6. m..2117/36. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.12.2001 dal Cons. Dott. A. De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 25.10.1994 NA CC conveniva in giu- dizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Bari l'INPS per sentire condannare l'istituto alla corresponsione della pensione di inabi- lità ovvero, in subordine, dell'assegno di invalidità, così come ri- chiesto in sede amministrativa. All'esito, espletata consulenza tecnica di ufficio, il Pretore adito con sentenza del 15.4.1996 accoglieva la domanda della ricor- rente con condanna dell'INPS alla corresponsione dell'assegno di invalidità a decorrere dal 1.4.1995. Proposto gravame da parte dell'INPS, il Tribunale di Bari, rinno- vata la consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 1630 del 1998 accoglieva l'appello e, in riforma della decisione impugna- ta, rigettava la domanda della CC. In particolare il Tribunale, nel disattendere le conclusioni del consulente di ufficio di secondo grado, riteneva di condividere le 3 censure avanzate avverso tale elaborato peritale dal dott. Zam- betta, sanitario dell'INPS, il quale aveva evidenziato nella sua relazione tecnica che la situazione biologica della CC era nel complesso buona e tale da consentirle numerose altre occa- sioni di lavoro non particolarmente gravose, sì da escludere in tal caso la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo del normale. La CC ricorre per cassazione con unico articolato moti- vo. L'INPS si è costituito con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. C.P.C., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del RDL n. 1 del 1949 e violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984. Al riguardo sostiene che il giudice di appello ha del tutto igno- rato le conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio di primo e se- condo grado fondando la propria decisione sulla relazione tecnica del sanitario dell'INPS, sicché, ad avviso del ricorrente, la deci- sione è affetta da grave carenza di motivazione, oltre che da evidente contraddizione, in relazione anche all'omessa valutazio- ne dell'aggravamento della malattia ex art. 149 disp. att. C.P.C. La censura è infondata. Il Tribunale, come già si è detto, ha ritenuto di disattendere le conclusioni del consulente di secondo grado e di condividere i rilievi avanzati a tale elaborato dal dott. Zambetta, sanitario dell'INPS, il quale aveva evidenziato che la situazione biologica della CC era nel complesso buona e tale da consentirle numerose altre occasioni di lavoro non particolarmente gravose Il Tribunale ha precisato che l'attività di commerciante di elet- trodomestici svolta dalla CC di per sé non comportava un notevole dispendio di energie, essendo classificabile tra le at- tività sedentarie. D'altro canto l'adesione del giudice di appello alle conclusioni del sanitario dell'INPS e il dissenso da quelle del consulente di secondo grado sono stati motivati in maniera adeguata in ordine agli elementi concreti sottoposti al suo esame e con indicazione dei criteri logici e giuridici seguiti (in termini Cass. sentenza n. 9842 del 10.10.1997). Lo stesso Tribunale, contrariamente all'assunto della ricorrente, non era tenuto a disporre nuova indagine tecnica al fine di avva- lorare i rilievi dell'INPS, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio nel caso di specie può ritenersi giustificato dal motivato convincimento e dal giudizio, immune da vizi logici e giuridici, circa la decisività e sufficienza delle risultanze peritali di parte (sul potere discrezionale del giudice e sui limiti del mancato esercizio di tale potere si richia- mano ex plurimis Cass. sentenza n. 8200 del 19 agosto 1998; Cass. sentenza n. 7964 del 21 luglio 1995; Cass. sentenza n. 5 6021 del 22 novembre 1984). In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va respinto. Nessuna pronuncia per le spese del giudizio di cassazione, ricor- rendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 6 dicembre 2001 Gugliden wall Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Alexandro de Reus's IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria: E cg 16 FEB. 2002 I D , A S O M S 0 L E L 1 R A IL CANCELLIERE P T . 3 O U , B 3 T S A I R 5 S D 'A . E P L A N S L T I E S 3 N D O -7 G I P S O -8 IM N 1 A E 1 D A S E D I E , A E O G T R O G N T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D