Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10246 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA COR1024.6.201 IN NOME DEL POPOLO M D CASSA ONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 12589/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Cron. 73855 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Ud. 15/05/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: TI GI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato CUTELLE' PANCRAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FARO ARNALDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, l'Avvocaturapresso 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, MICHELE DI LULLO, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in 2359 -1- calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avversO la sentenza n. 452/98 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 26/05/98 R.G.N. 2869/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. n. 12589/99 Svolgimento del processo Rigettata, dal Pretore-giudice del lavoro di Agrigento, la domanda della si- gnora AN PA diretta ad ottenere nei confronti dell'Istituto nazio- nale della previdenza sociale il riconoscimento della pensione d'inabilità o, in subordine, dell'assegno d'invalidità, il Tribunale di Agrigento, cui s'era appellata l'assicurata denunciando la sottovalutazione medico-legale, dispo- sta la rinnovazione dell'indagine sanitaria e sentito a chiarimenti l'Ausiliare, rigettava il gravame, tenuto conto che il quadro patologico da cui risultava affetta: artrosi lombare a discreta incidenza funzionale;
ipocalcemia; vari- cosità alle gambe;
diverticolosi del colon ed ernia iatale in soggetto isterec- tomizzato, pari ad una invalidità fra il 31 e il 40%, non consentiva di acco- gliere la domanda, avuto riguardo all'età, essendo nata nel 1938, ed alla sua attività di coltivatrice diretta, e che la riduzione della flessione della colonna vertebrale di circa il 50%, accusata dalla assicurata non era, in particolare, suffragata da elementi obiettivi, fatta eccezione, peraltro dubitativamente, della manovra del Lasegue e tenuto conto che "l'uso del busto a stecche rigi- de.. [non] fornisce alcuna indicazione sulla gravità del processo artrosico.". Contro questa sentenza l'assicurata propone ricorso per cassazione. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha depositato procura. Motivi della decisione La signora AN deduce il difetto di motivazione della sentenza (art. 360, n. 5, cod.proc.civ.), perché, pur in presenza, in sede d'appello, di specifiche doglianze che evidenziavano, oltre i dati dell'apparato cardiovascolare e re- spiratorio, anche un quadro osteoarticolare compromesso (referti Samaritano - De Filippi dell'ottobre '93 e del giugno '94), peraltro rilevato dall'INAM sin dal 1983, l'Ausiliare, nè in sede d'indagini, rifluite nella relazione condivisa dal Tribunale, nè in occasione dei successivi chiarimenti, aveva ritenuto di dover effettuare alcun esame specialistico particolarmente mirato a supporta- 3 re la diagnosi artrosica da lui riduttivamente esposta, senza tener conto che l'insufficienza venosa, con edemi agli arti inferiori, l'artrosi cervicale e la pe- riartrite scapolo omerale, oltre l'artrosi acromion clavicolare, compromettenti la funzionalità della spalla dx, sono particolarmente significative nei lavori agricoli. Il ricorso merita di essere accolto. Il motivo infatti, articolato sul versante del difetto di motivazione, contesta la mancata valutazione di dati sanitari che, benché evidenziati con il suppor- to di documentazione risalente al 1983 (INAM) e, soprattutto, al giugno e all'ottobre del 1993 (referti dello studio Samaritano-De Filippi), non hanno trovato alcun approfondimento nella successiva valutazione dell'Ausiliare, e sono stati totalmente trascurati nei chiarimenti disposti in seguito all'impulso di parte. Nella specie si tratta(va) di valutare l'incidenza, fra altre, di malattie artrosi- che e di discopatie, in un quadro di gastroduodenite cronica e ipertensione, meglio descritte nell'atto d'appello, di cui la Corte ha ritenuto di doverne ap- prezzare il contenuto in ragione del loro omesso esame, posto che spetta a questo Giudice di legittimità di accertare se sia stato commesso o meno il vizio di attività processuale attraverso l'esame diretto degli atti. E ciò indipendentemente dall'esistenza e dalla congruità, anche logica, della motivazione resa al riguardo dal Tribunale (v., ex multis, Cass., 12 marzo 1999, n. 2251) " In particolare, a fronte delle obiettive deficienze diagnostiche e di laborato- rio, tempestivamente denunciate nel ricorso in appello, il Tribunale non ha ritenuto di dovere far approfondire, dal suo Ausiliare, l'eziologia e la rile- paratific vanza, anche, in ipotesi, attraverso adeguate rilevazioni strumentali suggerite dalla letteratura in argomento, limitandosi, invece, a esprimere giudizi di "lieve", "discreta", "piccola" incidenza funzionale delle infermità acclarate, incorrendo così in una genericità di valutazione, che non é idonea a fondare, sulla base di tali affermazioni, in modo autonomo e sufficiente, il complessi- vo giudizio negativo espresso in ordine alla pretesa oggetto della lite. Il che legittima, obiettivamente, il ricorso per cassazione proposto dalla Fer- ranti. Infatti, a fronte della puntuale contestazione, da parte della Ferrante, della sentenza pretorile, di cui era stata denunciata la mancata valutazione o la sotto stima di alcune infermità, per contro ritenute potenzialmente idonee ad incidere sul giudizio di merito, il Tribunale, e prima ancora il Consulente, non ha dato corso all'obbligo di motivazione, se non in modo solo apparente, avendo omesso di esporre le ragioni che lo inducevano a trascurare la loro valutazione, esplicitando, nel contesto del complessivo giudizio, i motivi dell'irrilevanzaya della documentazione proposta dalla ricorrente a corredo della sua impugnazione. In altri termini, il Giudice di merito, chiamato inequivocamente a rispondere sull'efficienza di taluni elementi probatori esclusi dal giudice di primo grado, non può far a meno di valutarne espressamente l'incidenza, consentendo, in questo modo, prima ancora che a questa Corte, alle parti di apprezzare in concreto la scelta logico-giuridica del suo convincimento. Alla Corte d'appello di Palermo, cui la causa è rimessa, nel rispetto dei principi di cui all'art. 149, disp. att. cpc, per un nuovo accertamento dell'in- validità denunciata, é demandato, altresì, il regolamento delle spese proces- suali di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo giudizio e per la regolamentazione delle spese di questa fase, alla Corte d'appello di Palermo. Così deciso in Roma il 15 maggio 2001 Il Consigliere地 Il Presidente Cussa • jo IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería 26 LUG. 2001 IL CANCELLIERE IL CANCY 01 Dott. Chala censolle D , O L 3 L 2 0 2