Sentenza 18 luglio 2001
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per regolamento di competenza proposto dal debitore nei confronti del provvedimento di rigetto nel merito della istanza relativa al suo fallimento, non assumendo alcun rilievo al riguardo l'interesse dello stesso, che può essere fatto valere con il reclamo ex art. 22, secondo comma, legge fall., alla condanna dei creditori istanti al rimborso delle spese in suo favore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2001, n. 9754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9754 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
DI LI GI, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della DINAUTO sas di GI DI LI & C., con sede in Roma elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso l'avvocato MASSIMO MELLARO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA BORGIA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE PUGLIESE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso l'avvocato RAFFAELE CAPPIELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DELLIANNA, LIA MISURALE DELL'ANNA, giusta mandato a margine del controricorso;
- resistente -
avverso il decreto del Tribunale di LECCE, emesso il 04/11/99 (n. 140/99 Esp.);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/03/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso con le ulteriori statuizioni di legge.
Il Collegio
premesso
- che GI Di NA, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della società in a.s. Dinauto di GI Di NA e C., ha proposto istanza di regolamento di competenza contro il decreto 4 novembre 1999 del Tribunale di Lecce che ha rigettato le istanze di fallimento proposte nei confronti della stessa società dalla Banca OP SE e dalla Banca Intesa;
- che la Banca OP SE ha depositato scritture difensive, eccependo la inammissibilità del ricorso perché sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione e perché la questione della competenza doveva essere in ogni caso dedotta con il reclamo alla Corte d'appello previsto dall'art. 22, comma 2, l.f.;
- che il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso in ragione della natura del provvedimento impugnato;
ritenuto
- che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, ma per una ragione diversa così dalle eccezioni della Banca esistente, come dalla prospettazione del Pubblico Ministero;
- che, infatti, consolidato nella giurisprudenza di legittimità è il principio secondo cui la procura conferita al difensore per il giudizio di merito è comprensiva della potestà di proporre istanza di regolamento di competenza, sicché non è richiesto che il procuratore che sottoscrive il ricorso sia iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione;
- che il provvedimento di rigetto della istanza di fallimento implica una pronuncia positiva sulla competenza, espressione del medesimo potere cognitivo esercitato dal tribunale quando debba dichiarare la propria incompetenza in ordine ad analoga istanza e non si dubita che nei confronti di una tale declinatoria sia data agli interessati (il creditore istante, lo stesso debitore, il Pubblico Ministero richiedente) la facoltà di impugnativa con la istanza di regolamento di competenza;
- che dunque il decreto di rigetto per ragioni di merito (dato sull'implicito presupposto della ritenuta competenza) non possa dirsi provvedimento sottratto, per la natura del potere cognitivo con esso esercitato, alla impugnativa per regolamento, ben potendo configurarsi l'interesse dello stesso creditore istante (in relazione all'esito della istruttoria prefallimentare) a prospettare, con la istanza di regolamento, la competenza di un diverso tribunale;
- che invece deve escludersi in via generale, e quindi nella specie, l'interesse del debitore - che ha resistito alla istanza del creditore - a impugnare con l'istanza di regolamento il decreto di rigetto di cui all'art. 22 l.f. che accoglie integralmente la sua prospettazione difensiva;
- che nell'unico precedente specifico (Cass 3676/1988), richiamato dal Pubblico Ministero, questa Corte ha negato la ammissibilità della istanza di regolamento di competenza proposta dal debitore contro il rigetto della istanza del suo fallimento, facendo propria la motivazione delle conclusioni del P.M. in quel procedimento che aveva prospettato il duplice argomento del carattere di non definitività della statuizione del tribunale ex art. 22, comma 1 l.f., inidonea a consegui re l'efficacia del giudicato e del difetto dell'interesse del debitore a quel mezzo di impugnazione;
- che con riguardo al primo argomento, sembra efficace la obbiezione che esso dovrebbe valere pure per la pronuncia declinatoria di competenza, generalmente riconosciuta invece come suscettibile di impugnazione con la istanza di regolamento;
- che nella specie il ricorrente prospetta il proprio interesse all'impegnativa anche avuto riguardo al fatto che il Tribunale, avendo rigettato le istanze dei creditori, non abbia provveduto alla condanna degli stessi - soccombenti - al rimborso delle spese a favore di esso debitore, ma un tale interesse altrimenti poteva è doveva essere fatto valere con il reclamo ex art. 22, comma 2, l.f., cui lo stesso debitore è ammesso a seguito dell'intervento correttivo del giudice delle leggi (Corte Cost. n. 328 del 1999, che ha dichiarato la parziale illegittimità di quel disposto là dove non prevede la facoltà per il debitore di proporre il reclamo):
- che, dichiarata la inammissibilità della istanza per difetto di interesse, il ricorrente Di NA nella duplice qualità - deve essere condannato al rimborso delle spese di questo giudizio a favore della Banca resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio liquidate, a favore della Banca resistente, in complessive lire 2.223.500 delle quali lire 2 milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2001