Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2003, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
0:3941/03 сеce 71892 „IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrali: OGGETTO: TRIBUTI Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente 1 ZONE Dott. Massimo ODDO Consigliere TERREMOTATE Dot . Eugenio AMARI Consigliere R.G.N.19628/00 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Dott. Francesco Ant. GENOVESE Consigliere Cron. 9034 ha pronunciato la seguente: Rep- SENTENZA od. 02/07/02 sul ricorso proposto da : MINISTERO DELLE FINANZE, in persona de! Ministro in carica, olettivamente domiciliato in Roma, via dei Portognesi n. 12, presso 1'Avv. Gen. dollo Statc, che lo rappresenta e difende per legge;
ricorrente E N O I E Z L A I S
contro
S V A b r o E k N I C I C D GI NC E A N - intimato O I I S P E T R M O avverso la sentenza della Commissione Tributari A C C Regionale di FERUGIA n. 213 del 13 OTTOBRE 1999. Jdita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Relatore Cors. Francesco DAYL Antonio GENOVESE;
Gdito l'avv. Melillo per l'Avv. Gen. dello Stato, che si è rimesso alla Corte;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso ん 2 ESENTE DA REGISTRAZIONE Svolgimento del processo GI NF, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, con sentenza, contro la quale proponeva ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione c falsa applicazione degli artt.: 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46; 2 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 597. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirctte, sospesc in virtù dell'art. 13-quinquies del Decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 - deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi>> (Cassazione, senti. nn. 4945 del 2000, 8659 del 2001, 10237 del 2001 e 11248 del 2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 2 luglio 2002 L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE Hve andкак она любиJe r Il Presidente Dt. Francesco CRISTARELLA ORESTANO DEPOSITO IN CANCELLERI 10 MAR 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi Osvaldo AscanioOsval IL CANCELLERE C1 A