Sentenza 27 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2004, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RE ZA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, CONTRÀ XX SETTEMBRE 37 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto mandato in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1439/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 19/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e rigetto del secondo ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 marzo 1996 il Tribunale di Venezia, ritenuta l'illegittimità (per contrasto con l'art. 10, lett. c) della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 335 del 17 luglio 1969) dell'imposizione della tassa di concessione governativa per il rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85, ha condannato il
Ministero delle Finanze al rimborso, in favore della TO ZA s.p.a., della somma di lire 53.000.000 al suddetto titolo versata dalla contribuente negli anni tra il 1985 e il 1992.
Con sentenza del 19 ottobre 1999 la Corte di Appello di Venezia, decidendo sull'appello proposto dal Ministero delle Finanze, ha ridotto a lire 48.000.000 l'importo da rimborsare, limitandolo alle annualità comprese tra il 1989 e il 1992, ed ha escluso l'applicabilità, per contrasto col diritto comunitario, dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intervenuta nel corso del giudizio, sia con riguardo alla detrazione dall'importo da rimborsare delle tasse retroattivamente e forfetariamente introdotte dalla nuova norma per le annualità considerate (comma 1^), sia quanto al tasso degli interessi, fissato in misura inferiore a quella ordinaria prevista dall'art. 1 della L. n. 29 del 1961 per la restituzione di tributi indebitamente riscossi, vigente all'epoca delle istanze di rimborso (comma 3^).
Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi. La società ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso (violazione e falsa applicazione dei commi 1^ e 3^ dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) il Ministero delle Finanze ha insistito per l'applicazione di dette disposizioni, di cui ha dedotto la piena compatibilità con la normativa comunitaria e la conseguente violazione da parte del giudice d'appello.
Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la norma invocata non può trovare applicazione.
È giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, non solo che l'art. 11 della legge n. 448/98 non ha fatto venire meno l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio CEE n. 335/69, della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione dell'atto costitutivo, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85 (sentenza n. 7176 del 9 luglio 1999), ma che l'analoga tassa retroattivamente e forfetariamente istituita dalla nuova disposizione di legge per il rinnovo o mantenimento dell'iscrizione negli anni successivi al primo (tra cui, appunto, gli anni per i quali la società contribuente ha ottenuto il rimborso), è anch'essa illegittima, per incompatibilità con la medesima Direttiva, in quanto non stabilita in funzione di un servizio reso, con conseguente disapplicazione della norma (tra le altre, Cass. 28 novembre 2001, n. 15081). Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, per la quale è illegittima la pretesa - in qualsiasi modo realizzata - degli Stati membri di assoggettare a tassazione le operazioni di raccolta di capitali da parte di società commerciali, con la sola esclusione dei diritti di carattere remunerativo, prevista dall'art. 12, n. 1, lett. e), della Direttiva, in deroga al divieto stabilito nell'art. 10, ossia dei diritti la cui entità sia calcolata in relazione e in base al costo dell'operazione o del servizio concretamente prestato, di cui venga a costituire il corrispettivo (v., in particolare, sentenze 20 aprile 1993, cause riunite Ponente Carni e Cispadana Costruzioni;
28 settembre 1999, causa Modelo;
21 giugno 2001, causa Sonae;
21 marzo 2002, causa Gunderzentrum Betriebs GmbH
contro
Land Baden Wurttenberg).
Da ultimo, con sentenza 10 settembre 2002, cause DO PR s.r.l. e Caser S.p.A. contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, nell'affrontare specificamente la questione della legittimità delle tasse di concessione forfetarie annuali retroattive dovute per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo, istituite con l'art. 11 della legge n. 448/1998 (quindi della legittimità della detrazione, prevista dalla stessa norma, delle somme dovute a tale titolo da quelle indebitamente versate dalle società in base al diritto previgente), i giudici comunitari non solo le hanno ritenute direttamente comprese nel divieto di cui all'art. 10 della Direttiva, ma hanno altresì escluso che costituiscono diritti di carattere remunerativo ai sensi dell'art. 12, sia perché dovute forfetariamente, anche in assenza di qualsiasi effettiva iscrizione di atti sociali nel corso degli anni considerati (1985 - 1992), sia perché le autorità italiane hanno già percepito, per l'iscrizione di detti atti, tributi analoghi che si considerano avere remunerato il servizio reso e che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati nonostante l'accertata indebita riscossione (punti 49 - 57). Con la decisione del 10 settembre 2002 la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998 anche con riguardo al tasso degli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, stabilito in misura diversa e inferiore rispetto a quella ordinaria fissata in via generale per la restituzione di tributi indebitamente riscossi dall'art. 1 della legge n. 29/61 e successive modificazioni. La Corte ne ha ritenuto il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario, in particolare con i principi di effettività e di equivalenza, per i quali una norma nazionale non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale ordinamento, sicché non può stabilire per il rimborso di un tributo dichiarato incompatibile con norme comunitarie da una sentenza della stessa Corte o da altra del genere un tasso di interesse meno favorevole rispetto a quello che si applicherebbe per la restituzione del medesimo tributo riscosso in violazione di norme di diritto interno.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 750,00, di cui euro 700,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004