Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2025, n. 37456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37456 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37456/2025 Roma, li, 17/11/2025
Composta da:
UGO BELLINI
CE LU AN
- Presidente -
NA LU ANGELA RICCI RI ES
Sent. n. sez. 923/2025 UP 15/10/2025 R.G.N. 3789/2025
- Relatore -
ID LA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO SS nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI ES;
lette le conclusioni del P.G.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18085a9024545c52
Firmato Da: RI ES Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 40887508b9195013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 3 giugno 2024 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 18.2.2022, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto NE SS colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1000 di multa.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. e 73 d.p.r. n. 309 del 1990 per motivazione apparente e manifestamente illogica con specifico riferimento alla responsabilità dell'imputato ed all'omessa motivazione rispetto al devoluto. Si assume che la motivazione della sentenza impugnata è apparente e manifestamente illogica in merito alla conferma della affermazione di responsabilità dell'imputato, oltre che carente rispetto a quanto devoluto con il gravame. La Corte di merito avrebbe dovuto confrontarsi con le plurime circostanze dell'azione specificamente evidenziate nei motivi di gravame ed inoltre rileva che è apodittica la motivazione laddove afferma che, in caso di acquisto per consumo personale, "non vi è motivo di girovagare per le strade cittadine anziché mettere subito al riparo nella propria abitazione il quantitativo acquistato da destinare ad un personale consumo". Con il secondo motivo deduce la violazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per omessa o apparente motivazione sul trattamento sanzionatorio, con riferimento alla omessa individuazione della pena base nel minimo edittale e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da cui dovrebbe conseguire la ridefinizione della pena. Si assume che la sentenza impugnata ha omesso di motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, basandosi unicamente sui precedenti penali del NE, senza considerare l'intensità del dolo ed il comportamento collaborativo processuale del medesimo che ha voluto rendere dichiarazioni spontanee spiegando il reale motivo della propria condotta. In punto di determinazione della pena, si assume altresì che la Corte di merito ha omesso di dare specifica risposta alle doglianze sollevate dalla difesa in merito alla rideterminazione della pena nel minimo edittale.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
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Firmato Da: GIANFRANCO
CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
Firmato Da: RI ES Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero la censura, che si concreta nella critica dell'apparato logico- argomentativo posto a base della affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio, non si confronta compiutamente con l'impianto motivatorio della sentenza impugnata, analizzando solo alcuni aspetti tra quelli esaminati ed estrapolandoli dal contesto della vicenda. Al contrario, la Corte di merito, con motivazione conseguenziale e scevra da aporie logiche, ha ritenuto la sussistenza del reato di detenzione a fini di spaccio e non già, come sostenuto dalla difesa, quello di mera detenzione per uso personale, proprio valorizzando le circostanze dell'azione, ovvero che il NE, in data 6.10.2017, veniva visto dagli operanti dirigersi verso un gruppo di persone sedute su una panchina ma che, accortosi della presenza dei militari, aveva appoggiato sul paraurti di un'auto in sosta una "cipolla" di colore bianco, palesando in tal modo di volersi disfare dell'involucro. Le successive analisi quantitative e qualitative eseguite indicavano un peso complessivo di gr. 10,5 da cui era possibile ricavare fino a 30 dosi con una elevata percentuale di THC (pari a 7,85 gr.). Quindi alla luce del dato quantitativo nonché della condotta tenuta dal NE nel frangente, la Corte di merito ha ritenuto priva di fondamento, anzi "inverosimile", la prospettazione difensiva secondo cui si sarebbe trattato di detenzione per uso personale, argomentando inoltre che non appariva comprensibile il motivo per il quale il NE vagasse per le strade cittadine anziché mettere al riparo il quantitativo acquistato e destinato al suo consumo personale aggiungendo, ad ulteriormente confutare tale ricostruzione, che lo stato di tossicodipendenza dell'imputato non emergeva neppure dagli atti del processo.
2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha valorizzato l'assenza di elementi positivi valutabili in favore dell'imputato, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato che consegue all'assenza di elementi negativi che incidono sulla sua personalità, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Sez. 3, n.24128 del 18/03/2021, [...]).
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CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED Firmato Da: RI ES Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953
Quanto alla determinazione della pena base, lo scostamento dal minimo edittale é stato motivato in ragione del quantitativo non esiguo delle dosi ricavabili, trattandosi di pena conforme ai principi informatori del reato.
3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15.10.2025
Il Consigliere estensore Marina Cirese
Il Presidente
UG IN
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52 Firmato Da: RI ES Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 408875e8b91953