Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, come prescrive l'art. 671, comma terzo cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2003, n. 4316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4316 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 03/12/2003
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1956
3. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 09820/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT EL, nato a [...] il [...];
avverso provvedimento 29/1/2003 del Giudice della esecuzione del Tribunale di PALMI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
letta la requisitoria scritta in data 17/7/03 del Sost. Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
- Con provvedimento 29/1/03, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di LM dichiarava inammissibile l'istanza di EL TT, tendente a ottenere la sospensione condizionale della pena inflittagli con sentenza 2098/01 in data 19/12/01 dal Tribunale di LM (passata in giudicato, perché non appellata, il 25/1/02). - Ricorre per Cassazione il difensore del IN, deducendo "illegittimità della dichiarazione di inammissibilità", nonché "violazione degli artt. 671 C.P.P. e 163 c.p.": i precedenti, ritenuti all'epoca ostativi alla concessione del beneficio, erano stati infatti "revocati, perché non più rilevanti penalmente";
avrebbe, dunque, dovuto ritenersi sussistente "una sorta di implicito concorso formale", con conseguente riconoscibilità del beneficio ex art. 671 c. 3 C.P.P.. - Con requisitoria scritta in data 17/7/03, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso proposto nell'interesse di RM IN dev'essere dichiarato inammissibile, giacché fondato su doglianze manifestamente infondate.
- Devesi ritenere, infatti, che il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non abbia portata generale, ma sia strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, e non possa essere esteso ad altre ipotesi (stante l'intangibilità del giudicato a opera del giudice suindicato, al di fuori dei casi specifici e circoscritti espressamente previsti dalla legge): v. in tal senso, oltre alle pronunce già citate nella requisitoria del Procuratore Generale (Cass. 2^, 12/3/02, Ripa;
Cass. 3^, 13/1/01, Magli;
Cass. 3^, 5/10/99), anche: Cass. 1^, sent. 38296 del 23/10/01, Nicolao;
Cass. 3^, sent. 528 del 5/3/96, Vanacore. Appare, dunque, pienamente condivisibile l'asserzione del Procuratore Generale (v. requisitoria scritta 17/7/03), secondo la quale "alla fattispecie non è applicabile l'art. 671 C.P.P., bensì l'art. 673 C.P.P., che non consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena".
- All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del IN al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille euro (somma che stimasi di giustizia, anche in relazione ai criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004