Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2002, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
FE ཀ را 0.2099 /02 REPUBBLICA ITALIANA DU CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Nicola MARVULLI - Primo Presidente - R.G.N. 8460/01 - Presidente di sezione- Cron. 5140 Dott. Francesco AMIRANTE Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione - Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Ud. 09/11/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere - Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere - Consigliere Dott. Roberto PREDEN Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere- - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati LEONILDE FRANCESCONI, GIUSEPPE CIPRIANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2001 - contro 577 -1- SIFANNO GENNARO;
- intimato avverso la sentenza n. 573/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 13/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Giuseppe CIPRIANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo, secondo e quarto motivo del ricorso, rimessione per il resto ad una sezione semplice. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 14 aprile 1999 conveniva davanti al Giudice di Gennaro Sifanno Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della indennità per calamità atmosferiche che asseriva spettargli per l'anno 1987, a seguito dell'espletamento della istruttoria ad opera del Comune di Bitonto e della Provincia di Bari. La Regione Puglia, costituitasi, resisteva alla domanda, deducendo, tra l'altro, che presupposto contributo è la per la concessione del dichiarazione del Ministero dell'Agricoltura della esistenza del carattere di eccezionalità delle avversità, che non era stata emessa per la zona riguardante il Comune di Bitonto. Il Giudice di pace di Bari, premesso che trovava applicazione la speciale normativa regionale, per cui non rilevava la mancanza del decreto ministeriale dichiarativo invocato dalla convenuta, accoglieva la domanda in base alle seguenti considerazioni: 1) Chiarito il profilo della titolarità passiva dell'obbligazione per cui è causa, la sussistenza del credito azionato dall'attore può dirsi 3 quantum alla pienamente accertata nell'an e nel luce delle produzioni documentali, fra le quali spicca, ai fini in oggetto, l'elenco dei beneficiari formato dal Comune di Bitonto, recante al n. 850, il nome dell'odierno attore, e, in corrispondenza dello stesso, l'importo in £ 422.440= della indennità riconosciutagli. 2) A sostegno di quanto innanzi, la stessa Regione, con delibera n. 4997 del 29.10.1996, : provvedeva alla liquidazione, in favore degli enti delegati, delle competenze per l'attività svolta, confermando la piena acquisizione E accettazione ultimi elaborati,degli atti da questi automaticamente fatti propri in forza della delega amministrativa, giusta nota della Provincia di Bari al Comune di Bitonto. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con quattro motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che la normativa statale e regionale in materia prevede non un diritto soggettivo a provvidenze in caso di calamità atmosferiche, ma la semplice possibilità della concessione di tali provvidenze, il che significa che i potenziali beneficiari delle stesse non sono titolari di una tutelabile davanti alla posizione soggettiva autorità giudiziaria. Il motivo è infondato. Nella specie, infatti, non si discute se i soggetti danneggiati da calamità atmosferiche siano senz'altro titolari di un diritto soggettivo alle provvidenze previste dalla normativa in questione, ma della diversa questione se il diritto soggettivo sia ricollegabile ad un provvedimento amministrativo emesso a seguito della attivazione (discrezionale) dell'apposito procedimento. Con il secondo motivo del ricorso la Regione Puglia deduce che, anche volendo ammettere che l'attuale resistente fosse titolare di una posizione soggettiva tutelabile davanti giudiziaria, in base ai principi all'autorità elaborati da questa S.C., in mancanza di un provvedimento attributivo delle provvidenze per cui è causa, si trattava di un interesse legittimo, da far valere davanti al giudice amministrativo. Erroneamente il Giudice di pace di Bari ha invocato il fatto che l'istruttoria delegata al Comune di Bitonto ed alla Provincia di Bari si era conclusa 5 in senso favorevole al resistente, in quanto la Regione conservava ancora un margine di discrezionalità in ordine all'an e al quantum del contributo. La doglianza è infondata. Occorre, in proposito, premettere che l'art. 1 della legge Regione Puglia 11 aprile 1979 n. 19 ha stabilito: "Sono delegate ai Comuni e alle Provincie le funzioni amministrative trasferite alla Regione per gli interventi conseguenti alle calamità naturali o avversità atmosferiche..”. Il successivo art. 6, ultimo comma, ha specificato che nelle funzioni delegate alla Provincie rientra la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che, ai sensi dell'art. 5, la Regione è tenuta a fornire alle Provincie stesse. Dal complesso di tali disposizioni emerge, pertanto, che alla Regione non spetta l'ultima parola in tema di concessione di contributi, nel senso che non è titolare di un potere di ratifica dell'operato dei Comuni e delle Provincie, per cui solo a seguito della emanazione da parte della provvedimenti di stessa di (ulteriori) formali dei contributi per cui è causa concessione 6 sorgerebbe a favore degli interessati un diritto alla corresponsione del relativo soggettivo importo. Il procedimento amministrativo (con la nascita del diritto soggettivo) si esaurisce con la emissione dei formali provvedimenti da parte delle Provincie, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, cit. Con il quarto motivo la Regione Puglia, premesso che il Giudice di pace di Bari, come emergerebbe dalla parte finale della motivazione trascritta, ha confuso l'indennità per cui è causa con la c.d. indennità compensativa, deduce: A ben vedere, due ragioni essenziali concorrono al riconoscimento del diritto al contributo: la prima è costituita dall'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda eseguita dal Comune, la seconda dalla liquidazione a favore del Comune delle competenze inerenti le funzioni delegate, liquidazione operata dalla Regione, che così avrebbe riconosciuto la validità dell'attività comunale. In buona sostanza, dal pagamento delle competenze relative alle funzioni delegate, il Giudice a quo ha tratto il convincimento che l'odierno resistente ha diritto al contributo. Trattasi di una conclusione aberrante, che denota 7 una palese ingiustizia della decisione: una cosa, infatti, è il diritto a percepire il contributo, che nasce, a seguito dell'istruttoria, dopo il provvedimento di concessione, altra cosa è la provvista delle spese di organizzazione, che Va fatta a favore dell'ente delegato (Comune) per lo svolgimento delle attività istruttorie a seguito dell'evento atmosferico avverso. La doglianza è infondata. Premesso che nella sentenza impugnata non si rinviene il passo della motivazione trascritto nel ricorso, il Giudice di pace di Bari non ha ricollegato la nascita del diritto al contributo al pagamento delle competenze spettanti (ai sensi dell'art. 6, terzo comma, 1. Regione Puglia 11 aprile 1979 n. 19) agli enti delegati per l'istruttoria delle pratiche, ma ha solo affermato, ad abundantiam, che, con la liquidazione delle competenze in questione la Regione Puglia aveva confermato la piena acquisizione ed accettazione degli atti elaborati dagli enti delegati, facendoli propri. In definitiva, vanno rigettati il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, con affermazione della giurisdizione del giudice 8 ordinario. Gli atti vanno trasmessi alla prima sezione civile di questa S.C., per la pronunzia sul terzo motivo del ricorso, con il quale la Regione Puglia solleva una questione di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, secondo e quarto motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
dispone la trasmissione degli atti alla prima sezione civile per l'ulteriore corso. Roma, 9 novembre 2001 м и р LCANCELLIERE CT AN GI Depositata in Cancelleria oggi, 14 FEB. 2002 ER C1 NN IA