Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7257 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B . E N e E l , a N 1 n O I 8 e Z p 9 1 7257/01 1 A a - R 1 T m S 1 e I - t s G 4 i E 2 s R l . a L A D e 3 h E 2 c T i P OLO ITALIANO- . f N i T E d S R o E m A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 1^ sezione civile iscrizione a ruolo di composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: sanzioni e motivazione dr. Pellegrino Senofonte Presidente sentenza sull'opposizione. dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere R.G. N. 20482/98 dr. Donato Plenteda Consigliere Cron. 16744 Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte dr. Luigi Macioce Consigliere Rep. Ud. 27.02.2001ha pronunciato la seguente: SENT ENZA su ricorso iscritto al n° 20482 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto DA IZ SC, elettivamente domiciliato in Genova, alla V. Galata n. 36/9 presso l'avv. Silvio Romanelli del foro di Genova, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTO DI GENOVA, rappresentato e difeso da funzio- nario appositamente delegato nel giudizio pretorile. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Genova, Sez. 1^civ. 547 2001 - 2 -- n. 2648/97 del 20 giugno - 31 luglio 1997. Udita, all'udienza del 27 febbraio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Vincenzo Gambardella, che ha con- cluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza dell'21 luglio 1997 il Pretore di Genova rigettava l'opposizione di AT FO alla comu- nicazione del Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Genova di precedenti iscri- zioni a ruolo di somme per sanzioni da violazioni del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C. d.S.), limita- tamente alle somme richieste per le sole ordinanze n. 456754/90, 456753/90, 456758/90, 456752/90, 456750/90, 456751/90, 456749/90, 456755/90, ritualmente notifica- te all'opponente e non impugnate da lui e dichiarava cessata la materia del contendere su altre iscrizioni a ruolo per ordinanze revocate per le quali si era di- sposto lo sgravio, condannando il FO a pagare £. 600.000 per le spese di causa. L'opponente aveva dedotto l'illegittimità della comu- nicazione di cui all'art. 12 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito nella L. 24 marzo 1993 n. 75, avendo tali norme sancito che il concessionario della riscos- sione, "in luogo della notificazione della cartella di - 3 - - pagamento prevista" dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, può procedere"all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di av- venuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi in- dicati nel predetto articolo 25"...per i "crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contribu- to non è superiore alle £. 600.000", con esclusione e- vidente delle sanzioni amministrative. Inoltre l'iscrizione a ruolo era illegittima per ave- re l'opponente proposto opposizione tempestiva alle ordinanze di cui alla comunicazione, inesistenti per- chè prive di sottoscrizione, tanto che il funzionario di prefettura delegato per il giudizio aveva dichiara- to che, per i provvedimenti già impugnati, si era di- sposto lo sgravio e quindi, in relazione agli stessi, si era dichiarata cessata la materia del contendere. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con tre motivi il FO e il Prefetto di Genova non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. E'opportuno riportare integralmente l'intera motiva- zione della sentenza impugnata: "Dalla documentazione agli atti emerge che la p.a. ha regolarmente notifi- cato parte delle ordinanze opposte, procedendo allo sgravio per le restanti. Le doglianze del ricorrente 4 appaiono pertanto, almeno parzialmente, del tutto pri- ve di fondamento". Nello svolgimento del processo non vi è cenno nè alle doglianze nè al tipo di atto impugnato che, nel caso, non era una cartella esattoriale ex art. 27 L. 24 no- vembre 1981 n. 689 ma una comunicazione di iscrizione a ruolo ai sensi della L. 24 marzo 1993 n. 75. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per essere la sentenza solo apparentemente motivata, non rilevandosi la ratio de- cidendi nè potendosi ricostruire l'iter logico della decisione, in presenza di uno svolgimento del processo prestampato e privo dei motivi dell'opposizione.
1.1. Il pretore, con motivazione carente ma comprensi- bile in riferimento ad un'opposizione a cartella esat- toriale ex art. 27 L. n. 689/81 e 206 C.d.S., dato il richiamo alla regolare notifica di una "parte delle ordinanze opposte" divenute definitive perchè non im- pugnate, non si pronuncia sulla denunciata illegitti- mità della riscossione coattiva a mezzo comunicazione e senza avvisi di mora, e quindi non espone la ratio decidendi di questo giudizio, essendo insufficiente lo stesso sgravio di iscrizioni a ruolo per cui dichiara la cessazione della materia del contendere in rapporto ad un provvedimento di cui doveva chiarirsi l'idoneità - 5 a determinare l'inizio dell'esecuzione forzata ai sen- si dell'art. 27 della legge 689/81 e la legittimità specificamente contestata con l'opposizione ex art. 22 e 23 della stessa legge. Mancando in effetti ogni riferimento concreto alle do- glianze contenute nell'opposizione e data la partico- lare natura della "comunicazione" oggetto d'opposizio- ne, la sentenza non è dotata di motivazione sufficien- te a giustificare il dispositivo e, , in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere cassata, con rin- vio al Tribunale di Genova in composizione monocratica anche per le spese, restando assorbiti il secondo e il terzo motivo, relativi alla disciplina delle spese nel giudizio pretorile.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rin- via al Tribunale di Genova in composizione monocratica anche per le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2001. Il presidente If Consigliere beſtensore Setup M LLI BO 9 8 E 6 . E ZION N IL CA , penale 1 8 ISTRA Maria Di Nuzzo 9 or -1 DEPOSITATA IN GANGELLERIA f 1 a REG Mane -1 sistem 4 Oggi, 29 MAG. 2001 2 DA . L al TE 3 ESEN odifiche 2 . T IL CA R A m Maria Di Nuzzo