Sentenza 22 marzo 1999
Massime • 1
Con riguardo alla disciplina posta dall'articolo unico della legge 7 giugno 1993 n. 183, secondo il quale la copia fotoriprodotta e teletrasmessa dell'atto si considera conforme all'originale in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma (tra cui il conferimento della procura sia all'avvocato o al procuratore che trasmette l'atto sia a quello che riceve la copia fotoriprodotta e che la sottoscrive), deve ritenersi che, al fine di considerare conforme all'atto trasmesso (nella specie al ricorso per cassazione redatto e sottoscritto dal procuratore trasmittente) la copia di tale atto inviata a mezzo fax per gli incombenti di notifica all'altro procuratore, sufficiente che quest'ultimo abbia ricevuto procura nell'ambito del giudizio di secondo grado, all'esito del quale è stata emessa la sentenza da impugnare con l'atto trasmesso, senza che sia invece necessaria la procura speciale per il giudizio di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/1999, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (I.P.SE.MA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASMARA, N. 16, presso lo studio dell'avvocato MARIO VALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO DIMINI, PIERO SARDOS ALBERTINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR IS, in proprio e quale genitrice esercente la parentale potestà sui figli minori TR IA e TR MI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZADELLA LIBERTÀ, N. 20, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE GIACOMUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 462/96 del Tribunale di VASTO, depositata il 09/10/96, R.G.N. 235/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato Piero Sardos ALBERTINI;
udito l'Avvocato Panfilo DI SILVIO, per delega, Raffaele GIACOMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 9 ottobre 1996, ha respinto l'appello proposto dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (I.P.SE.MA.) avverso la sentenza con la quale il pretore di Vasto, accogliendo la domanda avanzata contro tale Istituto da Fariello Marisa, in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minori OL LU e EL, aveva dichiarato che la morte di OL IC era stata conseguenza di infortunio sul lavoro occorso il 21 dicembre 1991, ed aveva conseguentemente condannato l'Istituto convenuto a corrispondere ai ricorrenti, superstiti dell'infortunato, la rendita prevista dall'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Osserva il Tribunale che l'infortunato era imbarcato sul motopeschereccio ZI LU" (del quale era anche armatore "pro quota") in qualità di motorista e comandante, e che non erano estranee alle sue mansioni, stante tale qualità, lo sbarco del pescato e la vigilanza sulla sicurezza della imbarcazione ormeggiata in porto, in quanto prestazioni complementari e sussidiarie rispetto all'esercizio della pesca in mare. Afferma che gli elementi istruttori acquisiti erano stati correttamente valorizzati dal primo giudice, e che, in punto di fatto, doveva ritenersi che verso le ore 4 del 21 dicembre 1991 il OL IC, recatosi sulla banchina portuale in condizioni meteomarine decisamente avverse e critiche, proprio per attendere alle operazioni di scarico del pescato e di rinforzo degli ormeggi della sua imbarcazione (con la quale era rientrato in porto nel pomeriggio del giorno precedente e sulla quale era rimasto il pescato), mentre si trovava, a bordo della sua autovettura a ridosso del muro paraonde, era stata scaraventato in mare unitamente all'auto dg una violenta ondata, ed era così deceduto. Aggiunge il Tribunale che non era risultato in alcun modo che si fosse trattato di gesto volontario dell'infortunato, ne' che si fosse verificata una situazione di rischio elettivo volutamente creata dal predetto.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'I.P.SE.MA. formulando un unico motivo, e depositando successiva memoria. La parte intimata resiste con controricorso, nel quale eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso sotto due profili. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Devono essere preliminarmente esaminate le due eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevate nel controricorso: entrambe sono prive di fondamento.
Così è a dirsi, anzitutto per l'eccezione - il cui esame è logicamente prioritario rispetto all'altra - con la quale la resistente deduce la inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale ai difensori, rilevando che nel ricorso è fatto richiamo a procura notarile alle liti (in data 12 aprile 1996, rep. n. 48529 per notaio Parmegiani di Roma) rilasciata anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (9 ottobre 1996); ed osservando altresì che ai fini della validità del ricorso ciò che rileva è il mandato conferito dalla parte intesa in senso sostanziale e non dal procuratore alle liti, avente capacità meramente processuale ~ quale era, nel caso di specie, l'avv. Piero Sardos Albertini che aveva conferito il mandato a difendere l'Istituto ricorrente nel presente giudizio di legittimità agli avv. Giulio Dimini e Mario Vallo -.
Va anzitutto rilevato che il mandato ai difensori è stato apposto a margine del ricorso per cassazione e conferito ai predetti dal menzionato Avv. Sardos Albertini quest'ultimo in qualità di rappresentante dell'Istituto di Previdenza in forza della procura notarile sopra citata.
La procura speciale per ricorrere in cassazione (ex artt. 83 e 365 c.p.c.) risulta dunque così conferita ritualmente ai sensi dell'art. 83 terzo comma c.p.c. mediante apposizione della stessa sull'atto di ricorso in cassazione: ed è pertanto erroneo il rilievo della parte resistente secondo cui il mandato speciale "ad litem" sarebbe nella specie anteriore alla sentenza impugnata. Per quanto invece concerne la procura conferita dal rappresentante dell'Istituto all'avv.to Sardos Albertini (conferente a sua volta il mandato "ad litem" ai difensori), se va ritenuto, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, che il potere di rappresentanza processuale con la relativa facoltà di nomina dei difensori può essere attribuito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale, ex art. 77 c.p.c., in ordine al rapporto dedotto in giudizio (da ultimo Cass. 8
maggio 1998 n. 4666), deve nel contempo rilevarsi che, nel caso di specie, la procura notarile citata conferiva al procuratore anche poteri di rappresentanza sostanziale, laddove qualificava il procuratore stesso "per quanto occorre possa, mandatario sostanziale": osservando pure, al riguardo, non essere necessaria, così come ancora affermato nella citata decisione di questa Corte, la specificazione aprioristica dei singoli rapporti in relazione ai quali è attribuita la rappresentanza sostanziale (e per i quali è perciò possibile l'attribuzione di rappresentanza processuale), potendosi pervenire alla individuazione dei poteri sostanziali delegati anche per via indiretta e/o in relazione alla natura controversa dei rapporti in questione (così cit. Cass. n. 4666/1998). 2. - Con l'altra eccezione preliminare i resistenti rilevano la nullità del ricorso per cassazione per violazione della legge 7 giugno 1993 n. 183 (recante "norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali"), deducendo essere stata ad essi notificata copia non conforme dello stesso ricorso perché trasmessa via fax ad avvocato non munito di procura nel presente giudizio di legittimità. Deducono, più in particolare, che tale atto era stato inviato a mezzo fax dall'avv. Giulio Dimini del foro di Trieste, difensore dell'I.P.SE.MA. in virtù di procura apposta a margine del ricorso stesso, all'avv. Luigi Guidone del foro di Vasto - perché quest'ultimo curasse la notifica dell'atto alle controparti, appunto domiciliate in Vasto -, il quale non era difensore nel giudizio di cassazione: lo stesso avv. Guidone era invece procuratore e difensore dell'Istituto appellante nel giudizio di secondo grado. La nullità è stata invocata con riferimento alla disposizione dell'art. 1 della citata legge (n. 183/1993) nella parte in cui dispone quanto segue: "La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti: a) all'avvocato o procuratore che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che può risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83 terzo comma del codice di procedura civile". Nel primo comma del medesimo articolo è stabilito inoltre,
quale ulteriore condizione per ritenere la copia trasmessa via fax come conforme all'originale (oltre a quella di cui al punto "b" riguardante incombenti posti a carico dell'avvocato trasmittente) che: "c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato o procuratore estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato o procuratore ricevente".
La normativa in questione adegua dunque il sistema di trasmissione degli atti giudiziari alle innovazioni tecniche introdotte con i recenti mezzi telematici, nella evidente consapevolezza della idoneità di tali mezzi a semplificare e facilitare notevolmente dette operazioni di comunicazione, contenendone anche i costi: sicché l'interpretazione delle relative disposizioni va condotta tenendo presente il sicuro intento del legislatore, proprio in ragione di tale idoneità, di favorire e rendere agevole l'utilizzo di quei mezzi.
Ciò posto, si osserva che parte controricorrente rileva la mancanza, in capo all'avvocato ricevente l'atto e incaricato di provvederne alla notificazione, della procura speciale per proporre ricorso per cassazione (ex art. 365 c.p.c.): e da tanto fa discendere la lamentata violazione di legge.
Tale eccezione non è fondata.
Deve invero ritenersi - con riguardo alla specifica fattispecie qui oggetto d'esame - che al fine di considerare conforme all'atto trasmesso, cioè nella specie al ricorso per cassazione redatto e sottoscritto dal procuratore trasmittente, la copia di tale atto inviata a mezzo fax per gli incombenti di notifica all'altro procuratore, è sufficiente che quest'ultimo abbia ricevuto procura nell'ambito del giudizio di secondo grado, all'esito del quale è stata emessa la sentenza da impugnare con l'atto trasmesso (e da notificare alle controparti).
È infatti da ritenere corretta, non ostandovi una specifica contraria previsione ricavabile dalla citata legge n. 183/1993, un'interpretazione non restrittiva di tale normativa, un'interpretazione cioè che, per quanto concerne il ricorso per cassazione, non limiti la nozione di procura prevista dalla suddetta legge ai fini della utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione alla sola procura speciale di cui all'art. 365 c.p.c.: procura, quest'ultima, che è necessaria per l'esercizio della difesa innanzi al giudice di legittimità e che dev'essere conferita ad avvocato iscritto nell'apposito albo speciale dei patrocinanti in cassazione. Ed invero il citato art. 1 (della legge n. 183/1993) non pone una esplicita restrizione per il giudizio di cassazione nel senso or detto, non facendo cioè espresso richiamo all'art. 365 c.p.c. ma facendo invece riferimento alla previsione generale di cui all'art.83 c.p.c. in tema di procura alle liti.
Nella fattispecie in esame, inoltre, la utilizzazione del mezzo di telecomunicazione (cioè - come sè detto - la trasmissione via fax di un atto d'impugnazione perché, a cura del procuratore ricevente, sia notificato alle controparti domiciliate nella sua stessa sede) attiene ad una fase procedimentale anteriore e prodromica rispetto al momento iniziale dello stesso giudizio d'impugnazione, instaurandosi il giudizio di cassazione con la eseguita notificazione del ricorso. Ed in tale situazione processuale, la garanzia della effettiva conformità all'originale dell'atto trasmesso - garanzia al cui conseguimento sono dirette le prescrizioni dettate dalla legge n. 183/1993, anche nel porre il requisito del possesso di procura da parte di entrambi gli avvocati, mittente e ricevente, stante la particolare qualificazione fiduciaria dei soggetti telecomunicanti - deve ritenersi soddisfacentemente assicurata dalla qualità, posseduta dal ricevente, di procuratore nel grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza da impugnare con l'atto trasmesso.
Nel contempo sembrerebbe non ragionevole ed esorbitante dalle ora ricordate finalità della legge, il pretendere, con interpretazione eccessivamente rigoristica - sempre nella ipotesi su cui si controverte, di trasmissione via fax finalizzata unicamente al compimento delle operazioni di notifica per l'instaurazione di giudizio in cassazione -, che anche l'avvocato ricevente, pur nominato procuratore nel grado d'appello, debba essere iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in cassazione, e correlativamente munito della procura speciale per il giudizio di legittimità, al solo fine di far considerare conforme all'originale un atto che viene ricevuto in momento precedente l'inizio di tale giudizio (atto la cui reale ed effettiva conformità all'originale - può pure incidentalmente osservarsi - neppure è stata comunque espressamente disconosciuta dalla parte resistente: cfr. art. 2719 cod. civ.). 3. - Per quanto concerne il merito dell'impugnazione, deve ritenersi privo di fondamento l'unico motivo di ricorso con il quale l'I.P.SE.MA. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 112 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Con tale motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia motivato sulle obiezioni da esso proposte nel corso del giudizio, ne' in particolare sul fatto che l'infortunato, la notte del sinistro, si era recato due volte con la sua auto nella zona portale. Osserva che non v'era spiegazione logica di tale doppio accesso e neppure della sosta al riparo del muro frangiflutti in cui il predetto si trovava, nell'autovettura, al momento dell'accaduto. Richiama il contenuto di deposizioni testimoniali, rilevando che le stesse non confermavano l'ipotesi dell'occasione di lavoro ne' il collegamento della presenza del OL sul molo con lo sbarco del pescato;
e ribadisce l'assunto secondo cui il rischio cui il predetto si era sottoposto era da ritenersi ingiustificato, essendosi egli esposto con atto volontario ad un rischio elettivo, non connesso ad esigenze lavorative.
Il motivo va disatteso.
Inammissibili appaiono, anzitutto, le censure che involgono l'apprezzamento e la valutazione delle prove testimoniali da parte del giudice di merito, e che - sotto l'apparente titolazione di un vizio di violazione di legge - implicano un sindacato nel merito della causa che non è consentito nel presente giudizio di legittimità.
Va invero ricordato, così come è costante insegnamento di questa Corte, che i motivi del ricorso per cassazione, giustificanti il controllo del giudice di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c. non possono consistere - neppure quando la parte ricorrente li abbia formalmente qualificati come violazione di legge o vizi di motivazione - nella censura e nella critica degli apprezzamenti dei fatti e delle risultanze istruttorie, dei quali si lamenta la difformità rispetto all'apprezzamento preteso dalla parte perché da questa considerato corretto e più convincente, siccome conforme e meglio rispondente agli elementi acquisiti.
Infatti è compito specifico del giudice del merito, e a lui solo spettante, quello di dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, di individuare le fonti del proprio convincimento, e quindi di valutare a tal fine gli elementi raccolti, di controllarne la attendibilità e la concludenza, e in definitiva di scegliere le risultanze istruttorie ritenute più idonee ai fini della decisione della controversia. La ricostruzione dei fatti, e il coordinamento dei molteplici dati acquisiti, attengono dunque alla discrezionalità di valutazione delle prove prevista dall'art. 116 c.p.c. e riservata al giudice del merito, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di nuovamente valutare il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operati dal giudice del merito (cfr., tra le molte, Cass. 18 marzo 1995 n. 3205;
16 agosto 1993 n. 8705; 16 gennaio 1991 n. 357; 26 novembre 1988 n. 6380; 14 aprile 1987 n. 3715).
Neppure sussiste il lamentato vizio di motivazione perché il Tribunale, anche richiamando e condividendo la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Pretore nella sentenza di primo grado - nella quale era stata pure fatta menzione della circostanza del ripetuto accesso del OL sulla banchina del porto nei momenti precedenti l'infortunio -, ha reso una motivazione del tutto adeguata ed esauriente, sorretta da argomentazioni logiche e giuridicamente corrette, pienamente idonee a permettere il controllo del procedimento argomentativo posto a sostegno della decisione. La sentenza d'appello evidenzia invero, in punto di fatto, le pessime condizioni del mare la notte dell'infortunio, condizioni che avevano causato persino il cedimento di circa cinquanta metri del muro paraonde e voragini anche di tre metri di diametro, e che avevano indotto diversi pescatori, oltre al OL, a far ritorno al porto per rinforzare gli ormeggi delle proprie imbarcazioni;
e pone in rilievo, tra l'altro, che in quel contesto ambientale particolarmente avverso al quale il predetto si era esposto per poter scaricare il pescato e rinforzare gli ormeggi - donde l'occasione di lavoro ex art. 2 D.P.R. n. 1124/1965 - lo stesso aveva agito con la massima prudenza cercando riparo accanto alla barriera paraonde, sicché doveva essere esclusa ogni ipotesi di gesto volontario o di rischio elettivo.
4. - Per quanto sin qui detto il ricorso, infondato nel merito, va rigettato.
L'Istituto ricorrente dev'essere condannato, ex art. 385 primo comma c.p.c., a rimborsare alle controparti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 30.000, oltre a lire 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999