Sentenza 14 luglio 2008
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La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale trova applicazione anche con riferimento al procedimento incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2008, n. 38367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38367 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 14/07/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - ORDINANZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1591
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 024086/2006
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CHIODO PIETRO, N. IL 30/01/1957;
in procedimento
contro
:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 20/04/2006 TRIBUNALE di PALMI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO SANTI, il quale ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palmi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa il 20 aprile 2006 e depositata in die il Giudice monocratico del Tribunale di Palmi ha dichiarato inammissibile - per inosservanza del termine di venti giorni decorrenti dalla data della comunicazione, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, il "ricorso" proposto in data 30 settembre 2005 dall'Avv. Chiodo Piero avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al suddetto difensore emesso dallo stesso Tribunale, in composizione collegiale, in data 20 luglio 2005, notificato all'interessato il 6 settembre 2005.
Ha proposto tempestivo ricorso per cassazione in data 9 maggio 2006, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, il predetto Avv. Chiodo, il quale ha dedotto, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge, consistito nella mancata considerazione della sospensione dei termini nel periodo feriale (L. n. 742 del 1969):
essendo il decreto di liquidazione stato notificato il 6 settembre 2005, (data ricompressa nel periodo di sospensione 1/7 - 15/9), il dies a quo per il computo del termine di venti giorni per impugnare D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il suddetto decreto era quello del 16 settembre, sicché alla data di presentazione del ricorso (30 settembre 2005) il termine suddetto non era decorso. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha, in requisitoria scritta datata 30 settembre 2006, fatto richiesta di annullamento, con rinvio, della ordinanza impugnata.
Il ricorso è fondato.
Premesso che a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente, ai sensi del cit. D.P.R. art. 170, disposizione di legge che stabilisce, per la proposizione della opposizione, il termine di venti giorni, decorrente dall'avvenuta comunicazione, va rilevato che la disciplina dettata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - sospensione prevista ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio - riguarda tutti i termini che hanno rilevanza processuale ed è di generale applicazione in materia penale, si da valere anche per il procedimento in esame, che, pur presentando anche connotazioni a carattere civilistico, è disciplinato dalle regole del processo penale, inclusa la disciplina dei termini.
Pertanto erroneamente il Tribunale ha ritenuto che, essendo stato notificato all'interessato in data 6 settembre 2005 il decreto di liquidazione de quo, la proposizione in data 30 settembre della opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il suddetto decreto fosse avvenuta tardivamente in quanto oltre il termine di legge di giorni 20 a far data dal 6 settembre, non avendo tenuto conto del fatto che tale data cadeva nel periodo di sospensione (1 agosto - 15 settembre), sicché il dies a quo del termine previsto era quello del 16 settembre;
donde la tempestività della proposizione della opposizione nella data del 30 settembre, e la conseguente insussistenza dell'affermata inammissibilità della opposizione medesima.
Per la ragione che precede l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Palmi, in persona del Presidente, per l'esame della proposta opposizione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Palmi, in persona del Presidente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2008