Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11533 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 1 5 33 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN CORTE SUP EM Oggetto pagamento somma SEZIONE TERZA CIVILE a titolo di penale mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6167/00 D✓CAKE. Vincenzo - Presidente CARBONE Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 29.141 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Ud. 09/05/02 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO DI VIA PASCONE ROCCHETTA SANT ANTONIO (FG), in persona del legale rappresentante ed amministratore, Cordisco Francesco, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 601 presso lo studio dell'avvocato PIERFAUSTO PAGLIARA, difeso dall'avvocato SAVERIO DI JORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LIQUIGAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANDREA DORIA 64/G, presso lo studio dell'avvocato FABIO ROMANO2002 1109 (ST CONTI PICCIONI), difesa dagli avvocati ROSARIO CARDILLI, LINA ANTENOZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 487/99 del Giudice di pace di FOGGIA, emessa il 20/10/99 e depositata il 28/10/99 (R.G. 3522/98), udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Foggia, con sentenza del 28 ottobre 1999, ha dichiarato risolto il contratto di somministrazione di gas liquido intercorso tra la spa LI ed il Condominio di via Pascone di TA S. AN ed ha condannato quest'ultimo al pagamento della somma di lire due milioni a titolo di penale.
2. Il Condominio ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, denunciandone la nullità per omesso interrogatorio delle parti e vi- zio di omessa motivazione. La spa LI ha resistito con controricorso. Il P.M., richiesto di rendere le sue conclusioni ai 2 sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
3. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato già affermato il principio secondo il quale, nei procedi- menti innanzi al giudice di pace, l'omissione del ten- tativo di conciliazione sia alla prima udienza, sia successivamente non è espressamente sanzionata con pre- visione di nullità quando, in concreto, non arrechi pregiudizio del diritto di difesa. Cass. 27 luglio 2000, n. 9739. E' stato anche affermato che contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di va- lore non superiore a lire due milioni (sentenze da ri- tenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con о senza espressa indicazione della sua ri- spondenza all'equità) non è ammesso il ricorso per cas- sazione per difetto di motivazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato non sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della
contro
- versia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, OV- vero di radicale ed insanabile contraddittorietà della Cass. 7 marzo 1999, n. 716/SU e 7 marzo motivazione: 2001, n. 3290. 3 4. Questi principi sono condivisi dal Collegio e si applicano alla fattispecie esaminata. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio debbono essere poste a carico del Condominio ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- oltre onorari liquidati in € quida in €. 500,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 9 maggio 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il President Depositata in Cancelleria 0.2 AGO. 2002 E SUPRE T IL DIRETTORE DI CANCELLERIA R oggi, O C Umberto Cicero 4