Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4184
CASS
Sentenza 21 marzo 2003

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La parte rimasta vittoriosa che, nell'ipotesi di gravame proposto dal soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione delle questioni da essa avanzate nel precedente grado di giudizio, non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande, eccezioni o questioni respinte o ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata, essendo sufficiente che le riproponga in una delle sue difese nel giudizio di secondo grado. (Sulla base dell'enunciato principio di diritto, la S.C. ha escluso che la parte, totalmente vittoriosa in prime cure, fosse tenuta alla proposizione di appello incidentale per riproporre la questione della collocazione temporale del licenziamento, che essa aveva sostenuto essere stato comunicato al dipendente quando il rapporto era soggetto al regime di recesso libero a seguito del conseguimento da parte del dipendente del diritto alla pensione di vecchiaia, mentre il primo giudice aveva ritenuto che il rapporto fosse ancora soggetto al regime di recedibilità causale, pur superando la questione per avere comunque ritenuto legittimo il licenziamento, benché efficace solo dal momento del subentro del regime di recedibilità "ad nutum").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4184
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4184
    Data del deposito : 21 marzo 2003

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