Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14876 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
c. c. 64507 E THIRUTARIAN NOME N IO 6 8 Z 9 1 A / R 4 5 / T 148 76 /03 6 IS . 2 N G . - .R E B R .P . D L A L L D E A D E I B T S A N N RTE SUPREMA DI CASSAZIONE T E E ATERIA S S 1 Oggetto 3 E I 1 A . N SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 8325/99 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 30060 Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 18/12/02 Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO CORTE SUPREMA D. CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 64 507 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
UT OL SRL in persona del legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere Delegato OL RENZATO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA 2002 SERGIO, che la difende unitamente all'avvocato TRAMPUS 4695 -1- EZIO, giusto mandato in calce;
- controricorrente nonchè
contro
AN OL & C. SAS, NU ZI NT SRL;
intimati avverso la sentenza n. 98/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, emessa il 22/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza n.557 in data 15.3.-10.6.1997, il Tribunale di Trieste condannava il Ministero delle Finanze al pagamento, in favore della DR LI & C.SA nonché della Autovelo LI srl,della somma rispettivamente di £.27.500.000 e di £.55.500.000,a titolo di rimborso della tassa di concessione governativa relativa a più annualità, oltre agli interessi dalla domanda. La sentenza veniva impugnata dall'Amministrazione Finanziaria nonché dalla srl Nuovi Magazzini Tolentino,altra parte del giudizio,che si era vista respingere in primo grado la domanda di rimborso avanzata al medesimo titolo. La Corte di Appello di Trieste,con sentenza n.98 del 22.1-10.2.1999,in parziale riforma di quella di primo grado ed esclusa l'applicabilità dell'art.11 L.448/1998 in difetto di appello sul punto,riduceva a £.46.000.000 la somma da rimborsare alla Autovelo LI srl all'indicato titolo per le annualità dal 1988 al 1992 e condannava l'A.F. a rimborsare alla srl Nuovi Magazzini Tolentino la somma di £.4.000.000( per le sole annualità 1988 e 1991),con gli interessi dalla domanda. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze,con due mezzi di gravame. Si è costituita e resiste con controricorso la Autovelo LI srl,la quale ha anche depositato memoria. Le altre due società intimate( DR LI & C.SA e Nuovi Magazzini Tolentino srl) non si sono costituite. 1 Motivi della decisione Con un primo motivo il ricorrente chiede l'applicazione, quale ius superveniens,dell'art. 11 della L. 448/1998(in vigore dall'1.1.1999), laddove stabilisce che la tassa per la iscrizione dell'atto costitutivo delle società è fissata per gli anni dal 1985 al 1992 in £.500.000 e che per gli stessi anni è dovuta per la iscrizione di altri atti sociali una tassa, variabile secondo il tipo di società, in misura forfettaria annuale;
inoltre, che, sulle somme da rimborsare, sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge e quindi del 2,50%, in forza del DM 10.12.1998,con decorrenza dalla data della domanda di rimborso. Correlativamente, il ricorrente indica,con riguardo a ciascuna delle società in causa, gli importi che sulle somme da restituire alle predette dovrebbero essere detratti in virtù dell'invocato ius superveniens, nonché la misura degli interessi dovuti sulle somme stesse. Con un secondo motivo il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. nonché difetto di motivazione: sottolinea al riguardo che, trattandosi di controversia tributaria,deve trovare applicazione,quanto agli interessi,solo la disciplina di cui al già menzionato art.11 L.448/1998. I due motivi per la loro stretta connessione debbono essere congiuntamente esaminati. Va premesso che l'applicazione nel giudizio di legittimità dello ius superveniens,presuppone in ogni caso che in questo siano dibattute questioni che possono essere oggetto di ulteriore esame. 2 Ciò,in quanto la eventuale formazione di un giudicato rappresenta come questa Corte ha avuto modo di affermare( Cass. 10483/2000) - un limite invalicabile alla relativa applicazione dello ius superveniens,non potendo i motivi del ricorso per cassazione avere ad oggetto questioni che nelle precedenti fasi abbiano ricevuto una soluzione definitiva e pertanto, non più sindacabile. હૈInvece, questo è quanto accaduto nel caso di specie. Dalla sentenza della Corte di Appello di Trieste risulta che le conclusioni rassegnate dall'appellante Ministero delle Finanze furono del seguente tenore: in via preliminare,sospendersi l'esecuzione della sentenza impugnata;
dichiararsi la decadenza dal diritto al rimborso ex art. 13 DPR 641/1972;accogliersi la domanda subordinata dell'appello avversario( della srl Nuovi Magazzin Tolentino, la quale chiedeva che accertata l'avvenuta presentazione di domande di rimborso delle tasse di concessione governative nel termine triennale, l'A.F. fosse condannata al pagamento dei relativi importi :ndr). Alla stregua di tali conclusioni, è evidente che non può ritenersi fondata la richiesta di applicazione in questa sede dell'art. 11 L.448/1998( il cui contenuto si è in precedenza ricordato),essendovi preclusione da cosa giudicata,rilevabile d'ufficio. Ciò,perché l'unica questione ancora dibattuta in appello era rappresentata dalla osservanza o meno del termine di decadenza ex art. 13 DPR 641/1972: e soltanto tale questione la Corte di merito si è effettivamente e correttamente pronunciata,rilevando,tra l'altro,di non poter fare 3 applicazione dell'art. 11 citato, in difetto di appello delle parti sul punto( e cioè,all'evidenza, avuto riguardo alla entità delle somme a rimborso ed alla misura degli interessi, oggetto appunto del ius superveniens). Il ricorso deve essere dunque rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio,si ravvisano giusti motivi per dichiararne la compensazione fra il ricorrente Ministero delle Finanze e la costituita Autovelo LI srl;
mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese medesime nei riguardi tra il ricorrente e le altre due società intimate,posto che in questo giudizio queste ultime non hanno svolto alcuna attività difensiva.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di questo giudizio fra il ricorrente Ministero e la Autovelo LI srl. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente m DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 OTT 2003. CANCELLIERE CANCELLIERE C1 maido fas Oggi Arrigo Cusano 4