Sentenza 11 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2004, n. 27736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27736 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 11/05/2004
Dott. DE NARDO US - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2236
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 38739/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA RA;
contro l'ordinanza 8 luglio 2003 del Tribunale di Palmi;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Livio Pepino;
lette le conclusioni del Procuratore generale Dr. Anna Maria De Sandro che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con decreto 28 aprile 2003 la Corte di assise di Palmi ha liquidato in complessivi euro 31.630,28 (di cui 23.136,08 euro per onorario;
6.5 44, 2 per indennità ex art. 8 decreto ministeriale n. 585/1994 e 1.950 per spese di viaggio), oltre a spese generali, Iva e Cpa, il compenso spettante all'avv. RA LA per l'attività professionale svolta in difesa di EN US, ammesso al gratuito patrocinio, in processo celebrato avanti a detta corte. La liquidazione è stata confermata, con ordinanza 8 luglio 2003, dal Tribunale di Palmi che ha respinto il ricorso dell'avv. SCLAPARI. Ha osservato il tribunale:
A) con riferimento agli onorari, che: a1) in sede di impugnazione non può essere presa in esame, ai fini della decisione, documentazione diversa da quella prodotta - a sostegno della liquidazione richiesta - al giudice la cui pronuncia è oggetto di ricorso (nella specie la Corte di assise di Palmi); a2) ai fini della prova della partecipazione del difensore alle udienze non può che farsi riferimento a quanto risulta dai relativi verbali o dalle attestazioni di cancelleria;
a3) risulta da tale documentazione la partecipazione dell'avv. LA, nel procedimento de quo, a 91 udienze dibattimentali istruttorie, un'udienza dibattimentale di discussione e due udienze avanti al tribunale della libertà; a4) gli onorari per la partecipazione alle udienze istruttorie devono essere liquidate - secondo la voce di cui al n. 4 del tariffario, mentre la voce di cui al n. 5 è destinata ad essere applicata alle sole udienze di discussione;
a5) alla stregua di tali criteri la liquidazioni degli onorari va effettuata in complessivi 9.466,78 euro di cui 7.049,77 (77,47 x 91) per udienze istruttorie, 805,67 per l'unica udienza di discussione e 1.611,34 (805,67 x 2) per le udienze avanti al tribunale della libertà; a6) la residua somma di 13.669,30 euro copre integralmente le altre voci indicate dall'istante (per informative, corrispondenza, incontri in studio e fuori studio con il cliente, esame e studio ordinanze, indennità accesso uffici e carcere, esame e studio udienze e istanze), eccettuata quella relativa a "partecipazione ed assistenza ad attività di ricerca della prova", per cui non è dovuto compenso essendo la voce già compresa nella liquidazione relativa alle udienze dedicate ad attività istruttoria;
B) con riferimento alle spese di viaggio, che la liquidazione in misura inferiore a quella richiesta è giustificata dal fatto che alcune di dette spese risultano effettuate in giorni che non corrispondono a quelli di udienza.
Contro l'ordinanza ha proposto ricorso, per violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, l'avv. LA deducendo che: c1) la liquidazione effettuata dalla corte d'assise e dal tribunale è stata effettuata al di sotto dei valori minimi consentiti dal decreto ministeriale 5 ottobre 1994 n. 585 e senza l'indicazione analitica delle voci liquidate;
c2) il tribunale ha erroneamente ritenuto di dover prendere in esame, ai fini della decisione sul reclamo, solo la documentazione presentata alla corte di assise e non anche quella che la corte avrebbe potuto rinvenire in atti (di impossibile allegazione constando di migliaia di pagine), così operando conteggi inesatti per difetto della propria attività difensiva e delle udienze in cui essa fu presente;
c3) ventiquattro delle udienze dibattimentali considerate (quelle intervenute dal 3 giugno 2002 al 16 luglio 2002) sono state dedicate alla discussione, seppur di posizioni diverse da quella dell'EN, e per esse la liquidazione del compenso difensivo avrebbe dovuto avvenire secondo la voce n. 5 del tariffario;
c4) la liquidazione di 77,47 euro per le udienze istruttorie, valutate della durata di un'ora, è da ritenersi incongrua in quanto, data la natura e la complessità del procedimento, la durata di ogni udienza avrebbe dovuto essere determinata, pur in assenza di specifiche attestazioni, almeno in cinque ore;
c5) la motivazione della ridotta liquidazione delle spese di viaggio perché sostenute in giorni in cui non risultato essere state tenute udienze è stata introdotta solo in sede di reclamo mentre nulla si diceva, sul punto, nella ordinanza della corte d'assise; c6) le altre voci (sopra richiamate sub a6) non sono state liquidate in modo analitico.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il primo e l'ultimo motivo sono irrimediabilmente generici e, dunque, inammissibili ai sensi dell'art. 581 lett. c c.p.p.: il ricorrente, infatti, omette, da un lato, di indicare le voci (oltre a quelle oggetto di specifica successiva doglianza) asseritamente liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari e, dall'altro, di specificare come la somma di 13.669,30 euro complessivamente determinata dal tribunale sia strutturalmente inferiore a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 585 del 1994, con riferimento a informative, corrispondenza, incontri in studio e fuori studio con il cliente, esame e studio ordinanze, indennità accesso uffici e carcere, esame e studio udienze e istanze (voci specificamente indicate nel provvedimento di liquidazione pur senza la indicazione dell'importo quantificato per ciascuna).
Con il quarto e il quinto motivo vengono prospettate questioni non consentite in sede di legittimità: la determinazione della durata delle udienze non risultante da specifica attestazione (la cui mancanza è ammessa dallo stesso ricorrente, che non ha allegato all'istanza documentazione al riguardo) è, infatti, ictu oculi giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, ed altrettanto è a dirsi per il controllo sulla congruità e corrispondenza alle udienze dalla documentazione prodotta per le spese di viaggio (nè si vede per quale ragione detta valutazione, ove omessa dal giudice della liquidazione, sia preclusa a quello del ricorso).
Infondati sono, infine, gli ulteriori profili di ricorso. Quanto al secondo motivo, è conforme ai principi generali del sistema l'attribuzione, a chi chiede la liquidazione di onorari e spese, dell'onere di documentare (o quantomeno di allegare in modo specifico) gli elementi di fatto in relazione ai quali la liquidazione è richiesta;
ed è del pari pacifico che il giudice del ricorso non può fondare la propria decisione su documenti diversi e ulteriori rispetto a quelli a disposizione del primo giudice. Quanto al terzo motivo, relativo alla quantificazione del compenso per la partecipazione alle udienze dibattimentali, la giurisprudenza di legittimità (attestatasi in passato sulla affermazione che "la partecipazione ad udienze camerali o dibattimentali, ove si svolga la discussione in contraddittorio tra le parti, è retribuita secondo il disposto del n. 5 della tabella anche quando non concluda il difensore interessato": Cass., sez. 3^, 13 marzo - 30 aprile 2002, pubblico ministero in proc. Galletta, riv. n. 222548) si è, da ultimo, modificata in base al rilievo che la liquidazione non può consistere nella indiscriminata applicazione dei parametri di cui alla tabella 5 del decreto ministeriale n. 585 del 1994 ma deve avvenire sulla base delle "attività di patrocinio concretamente svolte dal difensore". Più in particolare, si è affermato che "il punto 5 della tabella non può concernere le udienze nelle quali venga trattata la posizione di altri imputati, o dove comunque non vi sia impegno professionale apprezzabile dal punto di vista contenutistico. Tale ultimo tipo di impegno deve necessariamente trovare sostanziale diversificazione rispetto a quanto oggetto della attività retribuita con i criteri di cui alla predetta tabella 5;
così come necessariamente diversificata è l'attività professionale spiegata ora nella trattazione della causa, ora nella mera, passiva assistenza (che non deve essere retribuita) e ora nell'espletamento di attività non direttamente coinvolgenti la posizione del proprio assistito, o, anche se riguardanti costui, comportanti prestazioni di modesto contenuto professionale. Ne consegue che deve distinguersi fra udienze nelle quali il difensore abbia discusso, oltre che partecipare, e che vanno liquidate ai sensi del numero 5 di tabella, e udienze alle quali il difensore, pur partecipando, tale attività di discussione della posizione del proprio assistito non abbia svolto, limitandosi a prestazioni di contenuto "minore o minimo", e che vanno liquidate ai sensi del numero 4 di tabella" (cosi Cass., sez. 3^, 1 gennaio - 24 aprile 2003, Calcamo, riv. n. 225228). Nessun argomento il ricorrente adduce a contrasto di questo orientamento, che, ove non si traduca in aprioristici automatismi ma guardi all'attività svolta in concreto dal difensore, è sistematicamente più appagante, anche perché evita il paradosso del riconoscimento di una maggior retribuzione per l'attività di passiva assistenza a una discussione estranea alla posizione del proprio assistito rispetto a quella conseguente alla partecipazione a una delicata attività istruttoria. Ne consegue la correttezza, in diritto, della pronuncia del Tribunale di Palmi. Per il resto, il ricorso è, anche su questo punto, generico, mancando ogni indicazione di una concreta particolare rilevanza, ai fini della difesa dell'EN, di taluna delle udienze cui l'avv. LA ha presenziato senza discuterne la posizione.
Consegue a quanto precede il rigetto del ricorso con spese a carco del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2004