Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio.
Commentario • 1
- 1. Indicare ente per lavori di pubblica utilità spetta al gudice (Cass. 46555/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 luglio 2018
Un volta operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria, e non del condannato, promuovere l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata: pertanto, il fatto che il condannato non comunichi all'ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva irrogata nei suoi confronti non legittima il ripristino della pena principale. L'imputato non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, la cui individuazione speta solamente al giudice. La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere disposta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2016, n. 53327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53327 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
་ASR ང 53327/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/11 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 2016 ROCCO CO LA - Presidente - N. Dott. - Consigliere - Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE N. 46527/2015 Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA TT N. IL 19/09/1983 avverso la sentenza n. 4867/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 05/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marie M.S. Finelli che ha concluso per rigettodel ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Q RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente, RA TT, con sentenza del 5.2.2015, confermava la sentenza del Tribunale di Firenze, emessa in data 22.4.2013, con condanna al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale di Firenze, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Pa- nerai MA responsabile del reato previsto dall'art. 187, comma 1 CDS perché guidava il proprio autoveicolo Alfa Romeo "Mito" tg. DZ236TP in stato di forte al- terazione psicofisica a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti essendo stata rinvenuta nell'urina cocaina superiore a 4,0 mg/l ed oppiacei superiori a 1,29 mg/l con superamento, in entrambi i casi, dei valori limite massimi. In Campi IS (FI) il 19.10.2010. L'imputato veniva condannato alla pena di mesi 6 di arresto ed € 2.000 di ammenda condizionalmente sospesa, oltre alla sanzione amministrativa accesso- ria della sospensione della patente di guida per anni 2 ed alla confisca dell'auto, 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, perso- nalmente, (con dichiarazione di nomina di difensore innanzi alla S.C.), AI MA, deducendo, i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), in relazione all'art. 187, comma 8 bis, CDS. Man- canza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (art.606, lett. e) cod. proc. pen.) Il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 187, comma 8 bis, D.Lgs. 285/92, in quanto la corte di appello non ha accolto la richiesta di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità. Il provvedimento impugnato, con motivazione che il ricorrente ritiene mani- festamente illogica e basata su una presunzione sfornita di qualsiasi elemento corroborante, ha fondato il rigetto sul presupposto che l'imputato avesse prodot- to soltanto la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità, senza considerare il percorso riabilitativo, per il quale non è possibile adottare una decisione di ufficio, essendo di fondamentale importanza l'atteggiamento psicologico del soggetto ai fini del buon esito del percorso. Ritiene il ricorrente che, secondo il disposto di cui al comma 8 bis dell'art. 187 D.Lgs. 285/92, la sostituzione della pena può avvenire, se non vi è opposi- 2 zione da parte dell'imputato, associando allo svolgimento dell'attività di volonta- riato la partecipazione ad un programma terapeutico riabilitativo della tossicodi- pendenza. Vengono richiamati precedenti di questa Corte, (sez. 4, 18.2.2014, n. 27591; sez.4, 15.11.2013, n.8804; sez.4, 3.4.2013 n.15563) che riconoscono l'esistenza di una mera non opposizione, come requisito della sostituzione della pena. Pertanto anche il silenzio dell'imputato non osterebbe alla sostituzione che può essere disposta anche di ufficio. La non opposizione dell'imputato sarebbe in re ipsa nel momento in cui lo stesso solleciti la richiesta del beneficio. Nel caso di specie, il ricorrente, sollecitando l'applicazione della pena sostitu- tiva, avrebbe manifestato la propria adesione al programma in toto, sia nella parte concernente l'attività di volontariato che in quella della partecipazione ad un programma terapeutico e socio riabilitativo dalla tossicodipendenza. Chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con ogni conse- guenza di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Non essendo i motivi sopra illustrati manifestamente infondati, il Collegio non può che prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato e pertanto an- nullare senza rinvio la sentenza impugnata per l'estinzione del reato. Riscontrata ex actis la mancanza di periodi di sospensione della prescrizione nel corso dei giudizi di merito, al 19.10.2015 risulta infatti decorso per il reato contravvenzionale in imputazione il termine prescrizionale massimo di cinque anni, divenendo così ininfluente la sospensione che ci sarebbe stata a seguito del rinvio disposto da questa Corte il 25/2/2016 per l'astensione degli avvocati. Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura, infatti, l'evidenza della prova che consentirebbe l'adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
2. Effettivamente, come lamenta fondatamente il ricorrente, in tema di gui- da in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti, la sostituzione della pena inflitta non richiede alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente, ex art. 187, c.8 bis. CDS, la sua non opposizione, derivandone -come chiarito da questa Corte di legittimità- che ove l'imputato abbia manifestato la "non opposi- zione". Ebbene, la Corte territoriale è incorsa nella denunciata violazione di legge. 3 Non ignorando il non condivisibile precedente di segno contrario costituito dalla sentenza n. 31145/2011 rv. 250908, ritiene, infatti, il Collegio di aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale che ha affermato, in senso ormai decisamente maggioritario, che, in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool o di stupefacenti, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l'im- putato debba indicare l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività lavorativa e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non espri- ma la sua opposizione. Ma, soprattutto, si ritiene di dover riaffermare il principio che la legge non impone all'imputato alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, ob- bligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto bene- ficio (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 20043 del 5.3.2015, Torregrossa, rv. 263890).
3. La fondatezza dei motivi addotti, dunque, avrebbe imposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma, come visto, risulta nelle more maturato il termine massimo di prescrizione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso in Roma il 15 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo PezzellaRijale Rocco Marco Blaiotta Plaist CASSA ੪੦ Depositata in Cancelleria Oggi. 15 DC. 2016/ fl Funzionari iudiziaric Patrizia Ciorre 4