Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2016, n. 53327
CASS
Sentenza 15 novembre 2016

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Massime1

Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio.

Commentario1

  • 1Indicare ente per lavori di pubblica utilità spetta al gudice (Cass. 46555/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 luglio 2018

    Un volta operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria, e non del condannato, promuovere l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata: pertanto, il fatto che il condannato non comunichi all'ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva irrogata nei suoi confronti non legittima il ripristino della pena principale. L'imputato non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, la cui individuazione speta solamente al giudice. La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere disposta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2016, n. 53327
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53327
Data del deposito : 15 novembre 2016

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