Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2009, n. 26594
CASS
Sentenza 6 febbraio 2009

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Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato in relazione alle vessazioni subite dalla dipendente ad opera di un dirigente di una azienda di grandi dimensioni).

Commentari8

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  • 1Sulla rilevanza penale del mobbing: i maltrattamenti sono
    Lucia Zoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Nella sentenza qui pubblicata, la Cassazione affronta nuovamente la questione relativa alla riconducibilità del mobbing al reato di «maltrattamenti contro familiari e conviventi». In particolare - nel solco del proprio orientamento dominante, incline a ritenere configurabile la fattispecie ex art. 572 c.p. solo in presenza del requisito della para-familiarità -, la Corte chiarisce le circostanze di cui il giudice di merito deve tenere conto per accertare la sussistenza di tale requisito, rifuggendo da considerazioni aprioristiche non di rado accolte nel recente passato. Questa, in breve, la vicenda: una lavoratrice in servizio da molti anni presso un'azienda operante nel settore dei …

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  • 2La rilevanza penale del mobbing nelle imprese di grandi dimensioni
    Filippo Ferri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza qui pubblicata, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della possibile rilevanza penale del fenomeno del c.d. mobbing nelle aziende di grandi dimensioni. Questa in breve la vicenda: una dipendente della sede siciliana di una nota azienda operante nel settore dell'energia elettrica avente struttura complessa e rilevanti dimensioni, subisce da un dirigente alcune condotte vessatorie, consistite nel provocare mortificazione e stress emotivo con atteggiamenti in generale astiosi nei suoi confronti, nell'estromissione da alcuni gruppi di lavoro, nel mancato avanzamento professionale e nell'adibire a mansioni e compiti non adeguati al titolo e alle competenze acquisite. …

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  • 3Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

  • 4Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 26 gennaio 2021

  • 5L’articolo 572 “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” sul luogo di lavoro
    Argante Franza · https://www.filodiritto.com/ · 5 giugno 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2009, n. 26594
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26594
Data del deposito : 6 febbraio 2009

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