Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 6959
CASS
Sentenza 6 luglio 1999

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La querela di falso non è esperibile ne' avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dall'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti perché sussista atto pubblico facente fede fino a querela di falso, ne', comunque, avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 cod. civ. (ad. es. l'intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti, o di circostanze delle quali l'autore del documento dichiari di tenere conto avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo, ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto dai fatti constatati, o di semplici giudizi formulati all'esito di indagini debitamente attestate o, infine, di dichiarazioni riportate al solo scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento del pubblico ufficiale in accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi a valutarle).

La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito di ammissibilità della querela di falso, la cui omissione deve essere rilevata dal giudice d'ufficio e non è sanata dalla conferma della querela nella prima udienza davanti al giudice istruttore (art. 99 disp. att. cod. proc. civ.), la quale ha un diverso scopo ed una diversa funzione rispetto al requisito della personale sottoscrizione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 6959
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6959
Data del deposito : 6 luglio 1999

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