Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
Il potere di autenticazione della sottoscrizione della parte privata attribuito al difensore si presume, fino a prova contraria, essere stato esercitato dallo stesso alla presenza dell'interessato al momento dell'apposizione della firma. (Fattispecie in tema di autenticazione della sottoscrizione della querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2008, n. 35309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35309 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 04/06/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1153
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 039964/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH EL LA, N. IL 14/06/1965;
avverso SENTENZA del 28/09/2005 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Genova condannava SC MU RO alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto, perché, secondo la contestazione, aveva prelevato merce dai banchi del supermercato Coop senza pagarne l'importo alle casse. A seguito di rituale gravame, la Corte d'Appello di Genova confermava l'impugnata sentenza e, in risposta alle deduzioni dell'appellante, motivava detta statuizione con argomentazioni che possono così riassumersi: a) dovevano considerarsi rispettate le formalità di presentazione della querela, posto che la mancanza, nell'autentica della firma del querelante, dell'attestazione che la firma era stata apposta in presenza del soggetto titolare del potere di autentica - attestazione prevista dall'art. 2703 c.c. - non valeva ad inficiare la querela per due ragioni: 1) l'art. 2703 c.c. riguarderebbe esclusivamente il notaio e non altri soggetti (quali i difensori) abilitati all'autentica della firma, secondo il principio espresso dalla Prima Sezione della Cassazione con sentenza n. 691 del 30 marzo 1967; 2) in via di principio generale, la mancanza dell'attestazione della contestuale presenza del soggetto la cui sottoscrizione viene autenticata dal difensore non vale, in via di principio, ad inficiare l'autentica della firma ma impedisce soltanto di attribuire all'autentica stessa, così effettuata, valore di fede privilegiata;
b) il trattamento sanzionatorio riservato all'appellante dal primo giudice appariva congruo e ben commisurato all'entità del fatto, avuto riguardo, in particolare, ai precedenti penali a carico dell'appellante, da ritenersi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche. Ricorre per Cassazione SC MU RO, tramite il difensore, deducendo:
a) l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, sull'asserito rilievo che la mancanza dell'attestazione che l'autentica della firma del querelante era avvenuta in presenza del soggetto abilitato alla querela stessa, avrebbe inficiato la regolarità della querela, in tal modo facendo venir meno la condizione di procedibilità;
b) violazione di legge e vizio motivazionale relativamente alla omessa statuizione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. Quanto alla censura concernente le formalità della querela, la stessa è priva di fondamento, dovendo pienamente condividesi quanto argomentato al riguardo dalla Corte territoriale la quale non ha mancato di richiamare, a sostegno del proprio assunto, anche un precedente della giurisprudenza di legittimità. A ciò deve aggiungersi, ancora, che, in via generale, nel caso di autenticazione della firma dell'interessato da parte del difensore, deve presumersi che l'apposizione della firma sia avvenuta in presenza del difensore stesso, ove non vengano dedotti elementi concreti ed idonei a far sorgere il dubbio dell'autenticità della sottoscrizione: nella concreta fattispecie nulla è stato allegato al riguardo nel giudizio di merito, ne' è risultato in alcun modo dimostrato - e nemmeno prospettato - che il querelante aveva agito "sine titulo". Per quel che riguarda la seconda doglianza, a nulla rileva che la Corte di merito non si sia esplicitamente pronunciata sulla richiesta di conversione della pena detentiva. La Corte distrettuale ha ritenuto ostativi alla concessione delle attenuanti generiche i precedenti penali dell'appellante, e così facendo ha, all'evidenza, formulato un giudizio decisamente negativo sulla sua personalità, lasciando chiaramente intendere di ritenere insussistenti le condizioni anche per la concessione del beneficio della conversione della pena detentiva;
trattasi di beneficio che è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito ed è strettamente riconducibile alla valutazione della personalità di chi tale beneficio invoca: "La conversione della pena detentiva (L. 24 novembre 1981, n. 689, art.53 e segg.) è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti quali la idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e della prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili" (Cass. Sez. 5, n. 528 del 23 novembre 2006). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2008