Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2003, n. 5478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5478 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
CC 78107 IN NOM05478 /03 ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA. ITA 2 or 13 delle 26/5/84 ISP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Kott. Enricc Papa Presidente R.G.N.18113/01 Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Nico Fico Consigliere Cron.12086 Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. Rep Do Paulo Giuliani Consigliere Ud. 23-9-02 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 78907 Ministero delle Finanze, in persona de Distre carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso слі uffici legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12; - ricorrente
contro
NF UN, residente a [...], in Str. Eugubina '. 0.71; - intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.207/1/00 dep.12 5 00. 2779 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/9/02 dal Relatoro Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Stefano Schiro, che ha concluso Generale chiedenco il rigesto de ricorso. Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale di Perugia con sentenza n.287/1/00 del 12-5-00, emessa nella controversia instauratagi tra PA UN E 'Ufficio Imposte Directe di Perugia, а seguito dell'appello dell'Ufficio,confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia. Avverso tale sentenza Ministero proponeve ricorso per cassazione, notificato il 27-6-2001, deducendo la violazione C falsa applicazione dell'art.28 L. 13-5-99, n.133, D.L. n. 159/84, convertizo con modifiche clla T., 363/33, art.13 quinquies, dell'art.3 co.2"bis D.L. 30-12-85, n.791, dell'art. 13 20.1 L. 27-12-97, n.449, dell'art.10 L. 28-2-86, n.46, dell'art.2 D. P. R. 1.597/73 9 del D.L. 29-5-89, m. 202, convertito all'art.360 n.3 П.263/89, in relazione dalla .p.c.. 2 J N Non veniva proposto contrericorso. Motivi della decisione L'attento riesame della disciplina normativa della fattispecie offre argomenti esegetici p e r disattendere la tesi prospettata dal 'Amministrazione Finanziaria. Pertanto, pienamente condividendolo, si dove confermare l'orientamento ormai costante di questa Corte in ordino a problema della corretta 29interpretazione della norma dell'art.3, comma bis D.L. n. 791/85, come disposizione introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente neila rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (ex plurimis, cfr. Cass.Sez. Trib.5-4-2001, n.8659; 22-11-2001, n.1470; Cass.Sez. Trib.Cass.Sez. Trib. 22-11-2001, n.14783). In conclusione, i ricorso va rigettato. Nori deve provvedersi in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de la Sezione Tributaria della Suprema Corte di 3 Cassazione il 23-9-2002 Relatore Dolt. Francesco Ruggi Jamm C LERIA DEPOSITATO 2003 Oggi. APresspa) 4 Il Presidente Dott. Enri Papa مباشر CELLIERE CL DA