CASS
Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2026, n. 12078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12078 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AS EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sas- sone che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso. l difensore AN MA del foro di Brindisi si riporta ai motivi del ricorso e in- siste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l’im- pugnazione proposta contro la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Brindisi aveva condannato AN AS EA per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione. 2. L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi, di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione e inos- servanza o erronea applicazione dell’art. 216 l.f. ritenendo che la Corte d’Appello, per quanto concerne la bancarotta per distrazione, non abbia dato conto dell’ef- fettiva idoneità delle condotte a creare un pericolo concreto per le ragioni creditorie Penale Sent. Sez. 5 Num. 12078 Anno 2026 Presidente: PE RO Relatore: CI RD Data Udienza: 24/02/2026 e si sia limitata, di fatto, a desumere la sussistenza del reato dalla mera assenza dei beni sociali. Tuttavia, il modesto valore da un lato delle somme di denaro e, dall’altro, delle attrezzature e delle rimanenze oggetto di contestazione (rispetti- vamente € 565 e circa € 4.000) avrebbe dovuto orientare verso l’esclusione di un reale pericolo per le ragioni dei creditori, tanto più che questi ultimi neanche sono stati indicati nelle due sentenze di merito. Tale carenza di prova, erroneamente trascurata dalla Corte d’Appello, si ripercuote anche sul tema dell’elemento psico- logico, che deve essere escluso sotto il profilo della reale consapevolezza dell’im- putato di porre in pericolo il soddisfacimento dei creditori sociali. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con rife- rimento all’art. 216, 2° comma n. 2) l.f., ritenendo che erroneamente la Corte d’Appello abbia ravvisato il reato di bancarotta documentale pur in assenza di prova del dolo specifico e pur mancando solo alcune delle scritture contabili obbli- gatorie. La sentenza impugnata è inoltre errata nella parte in cui desume la falsi- ficazione della contabilità dal mero dato dell’identico contenuto dei bilanci relativi agli anni dal 2014 al 2017: tale conclusione non tiene infatti conto che la società, composta da un unico socio e priva in tale periodo di dipendenti, era inattiva e per questa ragione, dunque, nei bilanci non era riportato il conto economico. In realtà, prosegue il ricorrente, nel caso di specie sono ravvisabili la mera incompletezza della documentazione contabile e l’assenza della volontà di pregiudicare la rico- struzione del patrimonio e del movimento degli affari, con la conseguenza che vi sono i presupposti per riqualificare il reato nei termini della bancarotta semplice. 2.3 Con il terzo motivo si contesta l’omessa applicazione dell’attenuante ex art. 219, 3° comma l.f. nonostante il modesto valore dell’attivo oggetto delle con- dotte distrattive. La Corte d’Appello ha infatti escluso la configurabilità dell’atte- nuante in base all’elevata entità del passivo fallimentare, trascurando che per giu- risprudenza costante di questa Corte la valutazione deve essere condotta facendo riferimento alle poste attive sottratte alla disponibilità dei creditori. 2.4 Con il quarto motivo si deducono violazione della legge penale e carenza di motivazione in riferimento all’omesso riconoscimento delle attenuanti generi- che. La Corte d’Appello ha escluso il beneficio osservando che il giudice di primo grado aveva preso le mosse dal minimo edittale e valorizzato, attraverso l’esclu- sione della recidiva, gli elementi segnalati dalla difesa. Tale ragionamento è però errato, non essendo precluso, ed anzi consentito dalla giurisprudenza di legitti- mità, il ricorso ad uno stesso elemento di fatto sotto due diversi e concorrenti profili senza che ciò implichi violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale. A questo si aggiunga che l’esclusione della recidiva derivava comunque dall’inesi- stenza di precedenti penali al momento della commissione dei fatti. 3 2.5. Con il quinto e ultimo motivo si deducono carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all’applicazione dell’aggra- vante della pluralità dei fatti di bancarotta ex art. 219, 2° comma numero 1) l.f. Nel caso di specie, infatti, trattandosi di un unico episodio distrattivo e di un unico episodio di bancarotta documentale, tra loro strettamente connessi, l’aggravante doveva essere esclusa. Inoltre, la Corte d’Appello, pur riconoscendo l’erroneità del ragionamento del giudice di primo grado, che aveva applicato il regime della con- tinuazione, aveva però illogicamente ritenuto corretto l’aumento di pena concre- tamente praticato poiché altrimenti si sarebbe dovuto procedere ad un incremento di un terzo. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, va premesso che la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta per distrazione esige la prova rigorosa dell’idoneità della condotta a incidere negativamente sulle ragioni dei creditori e, in tale ottica, assume rilevanza anche la qualità ed entità del distacco patrimoniale (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059 01). Nondimeno, si ritiene che dall’esiguità del valore dei beni oggetto di distrazione non possa dedursi sic et simpliciter l’insussistenza del reato sul piano obiettivo, dovendosi all’opposto calare tale ele- mento di fatto nel contesto della complessiva situazione patrimoniale dell’im- presa fallita. Stando così le cose, allora, non si può non rilevare che dalle due sentenze di merito emerge che i beni oggetto di imputazione (denaro di cassa, arredi, rimanenze di materie prime ed impianti per un valore totale di circa 4.500 euro) costituivano di fatto l’intero patrimonio della fallita, la quale non aveva mai posseduto né immobili né mobili registrati (v. in particolare, sul punto, pagina 2 sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brindisi). A questo si aggiunga, come osser- vano sia il G.U.P. sia la Corte d’Appello nelle rispettive sentenze, che l’imputato ha esplicitamente ammesso di aver ceduto a terzi tutte le attrezzature allo scopo di far fronte ad una crisi di liquidità e che di tale vendita, nondimeno, non vi era alcun riscontro contabile. Si ritiene allora che questi elementi di fatto, citati e valorizzati dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado (da intendersi ovviamente come un unico ed organico corpus), legittimino sul piano logico giu- ridico la conclusione, da un lato, che la distrazione di tutti i beni di cui era titolare 4 l’impresa creasse di per sé un pericolo apprezzabile per le ragioni creditorie e, dall’altro, che di tale potenziale lesività l’imputato fosse consapevole. 2. Circa il secondo motivo, si premette che la sentenza impugnata non è toccata da alcuna censura nella parte in cui, al pari della pronuncia di primo grado, attesta l’omessa consegna al curatore dei libri contabili indicati in impu- tazione (registro dei verbali delle assemblee dei soci, registro dei beni ammor- tizzabili, libro degli inventari, elenco dei clienti e dei fornitori, mastri contabili relativi ai clienti), l’assenza di qualunque annotazione nei registri IVA per gli anni dal 2014 al 2017 e la descrizione del solo stato patrimoniale nei bilanci del pe- riodo 2015 2017. Il ricorso, inoltre, non si sofferma sull’affermazione del giudice di primo grado circa l’impossibilità di stabilire, a causa dell’assenza dell’elenco dei clienti e dei fornitori, l’origine dei 12.500 euro di crediti che risultavano ap- postati nella contabilità (pagina 2 sentenza cit.). Parimenti, il ricorso non prende posizione sul riferimento delle due sentenze di merito al fatto che il curatore abbia ammesso di aver potuto effettuare, sulla base delle scritture a sua dispo- sizione, una ricostruzione lacunosa della situazione patrimoniale della fallita. Il ricorrente, in sostanza, si è limitato ad eccepire che l’assenza del conto econo- mico nei bilanci relativi al periodo 2015 2017 dipende semplicemente dal fatto che la società era ormai inattiva. Appare a questo punto evidente che tale isolata affermazione non è in grado di intaccare, da sola, la tenuta logica della motiva- zione della sentenza impugnata nella parte in cui, integrata con quella di primo grado, deduce dai numerosi, convergenti e puntuali elementi primi citati la ma- terialità del reato di bancarotta documentale (elementi che, si rammenta, consi- stono nell’assenza di molteplici libri contabili, nella mancanza, all’interno delle poche scritture consegnate, di annotazioni riguardanti interi anni solari e nell’im- possibilità sia di individuare la fonte dei 12.500 euro di crediti sia, più in generale, di pervenire ad una adeguata ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari). Ne consegue che, sia per la solidità intrinseca degli argomenti prima evi- denziati sia per il sostanziale silenzio del ricorrente sul punto, il percorso argo- mentativo che ha portato a ravvisare l’elemento oggettivo del reato appare im- mune da vizi logico giuridici. Considerazioni in parte sovrapponibili valgono con riguardo al dolo speci- fico. La sentenza impugnata, infatti, prende esplicitamente posizione sul punto affermando che tale elemento si desume da vari elementi specificamente indivi- duati nella (già evidenziata) vendita delle attrezzature allo scopo di reperire li- quidità, nella vaghezza delle giustificazioni addotte a sostegno della mancata produzione di documentazione contabile e, infine, nella “natura pregiudizievole della condotta”; ebbene, in questo caso si deve osservare che a fronte di tali 5 argomenti, circostanziati e non manifestamente illogici, non vi è una presa di posizione del ricorrente, che sul punto si è limitato a citare solo parzialmente il passo della sentenza impugnata omettendo tutta la parte successiva in cui si enumerano le circostanze di fatto da cui è desumibile il dolo specifico (v. pagina 4 del ricorso, in cui la citazione testuale della motivazione si arresta subito prima della frase in cui la Corte d’Appello afferma che “tale elemento soggettivo, invero può essere desunto da una pluralità di elementi indiziari” che, a loro volta, sono successivamente descritti e coincidono con quelli poc’anzi richiamati). 3. Quanto al terzo motivo, si osserva che la sua infondatezza si ricava proprio dalla giurisprudenza citata dal ricorrente. E’ vero, infatti, che la configurabilità dell’attenuante deve essere valutata alla luce dell’entità del patrimonio sottratto alla massa attiva (Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rv. 277243 01); ma è altrettanto vero, come si ribadisce, che nel caso di specie la distrazione ha ri- guardato di fatto tutti i beni della fallita (circostanza che si ricava de plano dalle due sentenze di merito: v. supra) privando dunque i creditori di qualunque chance di realizzazione dei propri diritti. 4. Sul quarto motivo si osserva che la motivazione della sentenza impu- gnata non appare errata o illogica nella parte in cui rileva che gli unici elementi prospettati dall’imputato (esito positivo dell’affidamento in prova e abrogazione di alcuni reati per i quali era intervenuta condanna definitiva) sono già stati va- lutati dal giudice di primo grado ai fini dell’esclusione della recidiva. E’ pur vero, come sostiene il ricorrente, che per giurisprudenza consolidata uno stesso ele- mento di fatto può essere valorizzato a più fini nell’ambito della commisurazione della pena e dunque anche in sede di decisione sulle attenuanti generiche;
ma proprio perché si tratta di una facoltà del giudice il mancato esercizio di essa non può essere censurato se non nei limiti in cui, in sede di determinazione della pena, sia resa una motivazione manifestamente illogica, lacunosa o contraddit- toria. Ebbene, nel caso di specie questo non è accaduto visto che la Corte d’Ap- pello ha contestualmente sottolineato l’assenza di altri elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato, la determinazione della pena in misura corri- spondente al minimo edittale e l’applicazione di minimi aumenti per la continua- zione, così pervenendo ad una valutazione sufficientemente logica e argomentata sulla complessiva congruità del trattamento sanzionatorio. Anche sul punto, dun- que, il ricorso deve essere rigettato. 5. Sul quinto e ultimo motivo si rileva che l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 219, 2° comma n. 1) l.f. è giustificata dal fatto che la bancarotta 6 per distrazione e la bancarotta documentale costituiscono innegabilmente, sul piano penalistico, due distinte e autonome fattispecie incriminatrici. Il fatto che si tratti, come evidenzia il ricorrente, di reati “connessi”, non esclude ma anzi con- ferma la loro distinzione sul piano giuridico, con la conseguenza che ci si trova dinanzi a più fatti di bancarotta il che integra, a sua volta, il presupposto stesso di applicazione della norma. E’ vero, poi, che la Corte d’Appello, pur riconoscendo l’erroneità dell’applicazione da parte del G.U.P. dell’art. 81 cpv. cod. pen. in luogo dell’art. 219, 2° comma n. 1) l.f., ha comunque giudicato congruo l’aumento di pena praticato dalla sentenza di primo grado;
ed è altrettanto vero che la sentenza impugnata erra nel momento in cui afferma che l’applicazione della norma speciale avrebbe determinato un aumento di pena “pari a 1/3”, visto che, al contrario, nel caso di specie trova applicazione la norma generale dell’art. 64 cod. pen. con con- seguente possibilità di aumentare la pena fino a un terzo. Detto questo, e prescin- dendo dal fatto che dunque anche il ricorrente erra nel ritenere che l’art. 219, 2° comma n. 1) preveda un aggravamento di pena fino alla metà (p. 7 ricorso), si osserva che l’aumento è stato determinato dal G.U.P. in otto mesi su una pena base di tre anni e, dunque, in misura inferiore al massimo di un terzo ex art. 64 cod. pen. Sulla congruità della quantificazione dell’aumento di pena, peraltro, il ricorrente non solleva contestazioni, limitandosi a sottolineare l’errore giuridico (evidentemente privo di effetto) in cui è incorsa la Corte d’Appello; e siccome deve essere radicalmente escluso, come si è detto, che si tratti di aumento di pena illegale, il ricorso deve essere rigettato anche sotto questo profilo. 6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RD CI RO PE
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sas- sone che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso. l difensore AN MA del foro di Brindisi si riporta ai motivi del ricorso e in- siste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l’im- pugnazione proposta contro la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Brindisi aveva condannato AN AS EA per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione. 2. L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi, di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione e inos- servanza o erronea applicazione dell’art. 216 l.f. ritenendo che la Corte d’Appello, per quanto concerne la bancarotta per distrazione, non abbia dato conto dell’ef- fettiva idoneità delle condotte a creare un pericolo concreto per le ragioni creditorie Penale Sent. Sez. 5 Num. 12078 Anno 2026 Presidente: PE RO Relatore: CI RD Data Udienza: 24/02/2026 e si sia limitata, di fatto, a desumere la sussistenza del reato dalla mera assenza dei beni sociali. Tuttavia, il modesto valore da un lato delle somme di denaro e, dall’altro, delle attrezzature e delle rimanenze oggetto di contestazione (rispetti- vamente € 565 e circa € 4.000) avrebbe dovuto orientare verso l’esclusione di un reale pericolo per le ragioni dei creditori, tanto più che questi ultimi neanche sono stati indicati nelle due sentenze di merito. Tale carenza di prova, erroneamente trascurata dalla Corte d’Appello, si ripercuote anche sul tema dell’elemento psico- logico, che deve essere escluso sotto il profilo della reale consapevolezza dell’im- putato di porre in pericolo il soddisfacimento dei creditori sociali. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con rife- rimento all’art. 216, 2° comma n. 2) l.f., ritenendo che erroneamente la Corte d’Appello abbia ravvisato il reato di bancarotta documentale pur in assenza di prova del dolo specifico e pur mancando solo alcune delle scritture contabili obbli- gatorie. La sentenza impugnata è inoltre errata nella parte in cui desume la falsi- ficazione della contabilità dal mero dato dell’identico contenuto dei bilanci relativi agli anni dal 2014 al 2017: tale conclusione non tiene infatti conto che la società, composta da un unico socio e priva in tale periodo di dipendenti, era inattiva e per questa ragione, dunque, nei bilanci non era riportato il conto economico. In realtà, prosegue il ricorrente, nel caso di specie sono ravvisabili la mera incompletezza della documentazione contabile e l’assenza della volontà di pregiudicare la rico- struzione del patrimonio e del movimento degli affari, con la conseguenza che vi sono i presupposti per riqualificare il reato nei termini della bancarotta semplice. 2.3 Con il terzo motivo si contesta l’omessa applicazione dell’attenuante ex art. 219, 3° comma l.f. nonostante il modesto valore dell’attivo oggetto delle con- dotte distrattive. La Corte d’Appello ha infatti escluso la configurabilità dell’atte- nuante in base all’elevata entità del passivo fallimentare, trascurando che per giu- risprudenza costante di questa Corte la valutazione deve essere condotta facendo riferimento alle poste attive sottratte alla disponibilità dei creditori. 2.4 Con il quarto motivo si deducono violazione della legge penale e carenza di motivazione in riferimento all’omesso riconoscimento delle attenuanti generi- che. La Corte d’Appello ha escluso il beneficio osservando che il giudice di primo grado aveva preso le mosse dal minimo edittale e valorizzato, attraverso l’esclu- sione della recidiva, gli elementi segnalati dalla difesa. Tale ragionamento è però errato, non essendo precluso, ed anzi consentito dalla giurisprudenza di legitti- mità, il ricorso ad uno stesso elemento di fatto sotto due diversi e concorrenti profili senza che ciò implichi violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale. A questo si aggiunga che l’esclusione della recidiva derivava comunque dall’inesi- stenza di precedenti penali al momento della commissione dei fatti. 3 2.5. Con il quinto e ultimo motivo si deducono carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all’applicazione dell’aggra- vante della pluralità dei fatti di bancarotta ex art. 219, 2° comma numero 1) l.f. Nel caso di specie, infatti, trattandosi di un unico episodio distrattivo e di un unico episodio di bancarotta documentale, tra loro strettamente connessi, l’aggravante doveva essere esclusa. Inoltre, la Corte d’Appello, pur riconoscendo l’erroneità del ragionamento del giudice di primo grado, che aveva applicato il regime della con- tinuazione, aveva però illogicamente ritenuto corretto l’aumento di pena concre- tamente praticato poiché altrimenti si sarebbe dovuto procedere ad un incremento di un terzo. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, va premesso che la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta per distrazione esige la prova rigorosa dell’idoneità della condotta a incidere negativamente sulle ragioni dei creditori e, in tale ottica, assume rilevanza anche la qualità ed entità del distacco patrimoniale (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059 01). Nondimeno, si ritiene che dall’esiguità del valore dei beni oggetto di distrazione non possa dedursi sic et simpliciter l’insussistenza del reato sul piano obiettivo, dovendosi all’opposto calare tale ele- mento di fatto nel contesto della complessiva situazione patrimoniale dell’im- presa fallita. Stando così le cose, allora, non si può non rilevare che dalle due sentenze di merito emerge che i beni oggetto di imputazione (denaro di cassa, arredi, rimanenze di materie prime ed impianti per un valore totale di circa 4.500 euro) costituivano di fatto l’intero patrimonio della fallita, la quale non aveva mai posseduto né immobili né mobili registrati (v. in particolare, sul punto, pagina 2 sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brindisi). A questo si aggiunga, come osser- vano sia il G.U.P. sia la Corte d’Appello nelle rispettive sentenze, che l’imputato ha esplicitamente ammesso di aver ceduto a terzi tutte le attrezzature allo scopo di far fronte ad una crisi di liquidità e che di tale vendita, nondimeno, non vi era alcun riscontro contabile. Si ritiene allora che questi elementi di fatto, citati e valorizzati dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado (da intendersi ovviamente come un unico ed organico corpus), legittimino sul piano logico giu- ridico la conclusione, da un lato, che la distrazione di tutti i beni di cui era titolare 4 l’impresa creasse di per sé un pericolo apprezzabile per le ragioni creditorie e, dall’altro, che di tale potenziale lesività l’imputato fosse consapevole. 2. Circa il secondo motivo, si premette che la sentenza impugnata non è toccata da alcuna censura nella parte in cui, al pari della pronuncia di primo grado, attesta l’omessa consegna al curatore dei libri contabili indicati in impu- tazione (registro dei verbali delle assemblee dei soci, registro dei beni ammor- tizzabili, libro degli inventari, elenco dei clienti e dei fornitori, mastri contabili relativi ai clienti), l’assenza di qualunque annotazione nei registri IVA per gli anni dal 2014 al 2017 e la descrizione del solo stato patrimoniale nei bilanci del pe- riodo 2015 2017. Il ricorso, inoltre, non si sofferma sull’affermazione del giudice di primo grado circa l’impossibilità di stabilire, a causa dell’assenza dell’elenco dei clienti e dei fornitori, l’origine dei 12.500 euro di crediti che risultavano ap- postati nella contabilità (pagina 2 sentenza cit.). Parimenti, il ricorso non prende posizione sul riferimento delle due sentenze di merito al fatto che il curatore abbia ammesso di aver potuto effettuare, sulla base delle scritture a sua dispo- sizione, una ricostruzione lacunosa della situazione patrimoniale della fallita. Il ricorrente, in sostanza, si è limitato ad eccepire che l’assenza del conto econo- mico nei bilanci relativi al periodo 2015 2017 dipende semplicemente dal fatto che la società era ormai inattiva. Appare a questo punto evidente che tale isolata affermazione non è in grado di intaccare, da sola, la tenuta logica della motiva- zione della sentenza impugnata nella parte in cui, integrata con quella di primo grado, deduce dai numerosi, convergenti e puntuali elementi primi citati la ma- terialità del reato di bancarotta documentale (elementi che, si rammenta, consi- stono nell’assenza di molteplici libri contabili, nella mancanza, all’interno delle poche scritture consegnate, di annotazioni riguardanti interi anni solari e nell’im- possibilità sia di individuare la fonte dei 12.500 euro di crediti sia, più in generale, di pervenire ad una adeguata ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari). Ne consegue che, sia per la solidità intrinseca degli argomenti prima evi- denziati sia per il sostanziale silenzio del ricorrente sul punto, il percorso argo- mentativo che ha portato a ravvisare l’elemento oggettivo del reato appare im- mune da vizi logico giuridici. Considerazioni in parte sovrapponibili valgono con riguardo al dolo speci- fico. La sentenza impugnata, infatti, prende esplicitamente posizione sul punto affermando che tale elemento si desume da vari elementi specificamente indivi- duati nella (già evidenziata) vendita delle attrezzature allo scopo di reperire li- quidità, nella vaghezza delle giustificazioni addotte a sostegno della mancata produzione di documentazione contabile e, infine, nella “natura pregiudizievole della condotta”; ebbene, in questo caso si deve osservare che a fronte di tali 5 argomenti, circostanziati e non manifestamente illogici, non vi è una presa di posizione del ricorrente, che sul punto si è limitato a citare solo parzialmente il passo della sentenza impugnata omettendo tutta la parte successiva in cui si enumerano le circostanze di fatto da cui è desumibile il dolo specifico (v. pagina 4 del ricorso, in cui la citazione testuale della motivazione si arresta subito prima della frase in cui la Corte d’Appello afferma che “tale elemento soggettivo, invero può essere desunto da una pluralità di elementi indiziari” che, a loro volta, sono successivamente descritti e coincidono con quelli poc’anzi richiamati). 3. Quanto al terzo motivo, si osserva che la sua infondatezza si ricava proprio dalla giurisprudenza citata dal ricorrente. E’ vero, infatti, che la configurabilità dell’attenuante deve essere valutata alla luce dell’entità del patrimonio sottratto alla massa attiva (Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rv. 277243 01); ma è altrettanto vero, come si ribadisce, che nel caso di specie la distrazione ha ri- guardato di fatto tutti i beni della fallita (circostanza che si ricava de plano dalle due sentenze di merito: v. supra) privando dunque i creditori di qualunque chance di realizzazione dei propri diritti. 4. Sul quarto motivo si osserva che la motivazione della sentenza impu- gnata non appare errata o illogica nella parte in cui rileva che gli unici elementi prospettati dall’imputato (esito positivo dell’affidamento in prova e abrogazione di alcuni reati per i quali era intervenuta condanna definitiva) sono già stati va- lutati dal giudice di primo grado ai fini dell’esclusione della recidiva. E’ pur vero, come sostiene il ricorrente, che per giurisprudenza consolidata uno stesso ele- mento di fatto può essere valorizzato a più fini nell’ambito della commisurazione della pena e dunque anche in sede di decisione sulle attenuanti generiche;
ma proprio perché si tratta di una facoltà del giudice il mancato esercizio di essa non può essere censurato se non nei limiti in cui, in sede di determinazione della pena, sia resa una motivazione manifestamente illogica, lacunosa o contraddit- toria. Ebbene, nel caso di specie questo non è accaduto visto che la Corte d’Ap- pello ha contestualmente sottolineato l’assenza di altri elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato, la determinazione della pena in misura corri- spondente al minimo edittale e l’applicazione di minimi aumenti per la continua- zione, così pervenendo ad una valutazione sufficientemente logica e argomentata sulla complessiva congruità del trattamento sanzionatorio. Anche sul punto, dun- que, il ricorso deve essere rigettato. 5. Sul quinto e ultimo motivo si rileva che l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 219, 2° comma n. 1) l.f. è giustificata dal fatto che la bancarotta 6 per distrazione e la bancarotta documentale costituiscono innegabilmente, sul piano penalistico, due distinte e autonome fattispecie incriminatrici. Il fatto che si tratti, come evidenzia il ricorrente, di reati “connessi”, non esclude ma anzi con- ferma la loro distinzione sul piano giuridico, con la conseguenza che ci si trova dinanzi a più fatti di bancarotta il che integra, a sua volta, il presupposto stesso di applicazione della norma. E’ vero, poi, che la Corte d’Appello, pur riconoscendo l’erroneità dell’applicazione da parte del G.U.P. dell’art. 81 cpv. cod. pen. in luogo dell’art. 219, 2° comma n. 1) l.f., ha comunque giudicato congruo l’aumento di pena praticato dalla sentenza di primo grado;
ed è altrettanto vero che la sentenza impugnata erra nel momento in cui afferma che l’applicazione della norma speciale avrebbe determinato un aumento di pena “pari a 1/3”, visto che, al contrario, nel caso di specie trova applicazione la norma generale dell’art. 64 cod. pen. con con- seguente possibilità di aumentare la pena fino a un terzo. Detto questo, e prescin- dendo dal fatto che dunque anche il ricorrente erra nel ritenere che l’art. 219, 2° comma n. 1) preveda un aggravamento di pena fino alla metà (p. 7 ricorso), si osserva che l’aumento è stato determinato dal G.U.P. in otto mesi su una pena base di tre anni e, dunque, in misura inferiore al massimo di un terzo ex art. 64 cod. pen. Sulla congruità della quantificazione dell’aumento di pena, peraltro, il ricorrente non solleva contestazioni, limitandosi a sottolineare l’errore giuridico (evidentemente privo di effetto) in cui è incorsa la Corte d’Appello; e siccome deve essere radicalmente escluso, come si è detto, che si tratti di aumento di pena illegale, il ricorso deve essere rigettato anche sotto questo profilo. 6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RD CI RO PE