Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
Non è sufficiente per la notificazione a mezzo posta del decreto di citazione per il giudizio l'immissione di avviso nella cassetta condominiale ed il compimento della giacenza per dieci giorni. Infatti prima ancora del decorso dei dieci giorni previsti per la giacenza occorre spedire una seconda lettera raccomandata, onde avvertire l'imputato del compimento delle formalità inerenti al primo avviso. (Cfr. Corte Cost. n. 346 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 8516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8516 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. RAFFAELE RAIMONDI Presidente del 22/4/99
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. VINCENZO DI NUBILA rel. Consigliere N. 1429
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO FIALE Consigliere N. 10070/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI NA IA N. A MUGNANO DI NAPOLI IL 19.11.29
contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli 2.2.99 la quale, confermando la sentenza del Pretore di Pozzuoli 13.3.98, la condannava alla pena di mesi due di arresto e lit. 8 milioni di ammenda per i reati sottosegnati.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica Dott. Di Zenzo, il quale ha concluso per l'annullamento per prescrizione quanto al capo (e); rigetto nel resto del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Di ER MI veniva citata a giudizio del Pretore per rispondere delle seguenti violazioni:
- reato pp. dall'art. 20 lett. c della Legge n. 47.85, per avere iniziato, continuato ed eseguito, in assenza di concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo, opere edili consistite in un muro di cinta di ml. 50;
- contravvenzione agli artt. 2, 13, 4 e 14 della Legge n. 1086.71, per avere realizzato le strutture in cemento armato senza previa denuncia alle autorità competenti, senza deposito del progetto e senza idonea direzione dei lavori;
- contravv. agli artt. 17, 18 e 20 della Legge n. 64.74, per avere eseguito lavori in zona sismica senza preavviso, senza depositare il progetto e senza autorizzazione;
- reato pp. dall'art. 1 sexies della Legge n. 431.85, per avere dato corso ad opere edili in territorio assoggettato a vincolo paesaggistico ed ambientale di inedificabilità;
in Pozzuoli il 22.10.94.
2. Condannata in primo grado, la prevenuta proponeva appello ed eccepiva preliminarmente la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio . La Corte di Appello disattendeva l'eccezione, rilevando che la notifica era stata eseguita a mezzo posta al domicilio dichiarato, che coincideva con la residenza anagrafica, onde era da ritenersi che avesse raggiunto lo scopo.
3. Nel merito, la Di ER contestava la responsabilità, ma la Corte di Appello rilevava dal verbale di sequestro la titolarità del diritto di proprietà e la qualità delle opere abusive.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, deducendo due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione dell'art. 157 CPP in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, perché la notifica del decreto di citazione per il giudizio è stata eseguita in modo irrituale, presso un domicilio non identificabile (laddove la prevenuta aveva dichiarato il proprio domicilio in Pozzuoli il 22.10.94), mediante immissione di un avviso in una cassetta postale, non di sicura pertinenza del domicilio eletto o reale della Di ER.
6. Il motivo risulta fondato. Sul problema della sufficienza della notifica a mezzo posta eseguita col sistema della "compiuta giacenza" è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale n. 346.98. In tale pronuncia, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 secondo comma della Legge n. 890.82, nella parte in cui non prevede che (omissis).. in caso di mancato recapito per assenza del destinatario o per mancanza di altre persone abilitate a ricevere il plico, del compimento delle formalità prescritte (immissione dell'avviso, giacenza per giorni dieci, dopodiché la notifica si ha per eseguita anche se il destinatario non si presenta a ritirare il piego) si dia avviso al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte ha dichiarato altresì illegittimo il suddetto art. 8 nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. 7. È noto che le sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale hanno efficacia "ex tunc", col limite delle situazioni giuridiche esaurite e del giudicato. Nella specie, non si verte in tale situazione, giacché il processo non è concluso e quindi l'irrituale notifica del decreto di citazione per il giudizio spiega tuttora i suoi effetti sulla regolare costituzione del rapporto processuale.
8. Nella specie, si è ritenuto sufficiente che il decreto di citazione per il giudizio di primo grado fosse notificato a mezzo posta, mediante immissione di avviso nella cassetta condominiale e compimento della giacenza di dieci giorni. Viceversa, stanti i principi di cui alla sentenza di illegittimità costituzionale, prima ancora del decorso dei dieci giorni previsti per la giacenza, occorreva spedire una seconda lettera raccomandata, onde avvertire l'imputata del compimento delle formalità inerenti al primo avviso. In sostanza, la Corte Costituzionale si è preoccupata di garantire il destinatario, assente per qualsiasi motivo, dal rischio di una forma di notifica eccessivamente sommaria, quale la compiuta giacenza preceduta da un semplice avviso inserito in una cassetta postale, prescrivendo la spedizione di una seconda raccomandata per corroborare gli effetti della prima.
9. Appare evidente, peraltro, che in caso di infruttuosa comunicazione anche della seconda raccomandata persistendo il rifiuto del destinatario di ritirare il plico, la notifica potrà aversi per eseguita ovvero potrà compiersi presso il difensore. 10. L'accoglimento del primo motivo del ricorso dispensa dall'esame del secondo, incentrato sulla questione di merito se la recinzione costituisca costruzione o semplice pertinenza e sia idonea, in ogni caso, a violare il vincolo paesistico.
11. Gli atti vanno rimessi al giudice di primo grado, in quanto l'irregolare costituzione del contraddittorio si è verificata in tale sede.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Pretura Circondariale
di Napoli.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 1999