Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
Ai fini della prescrizione rileva la data in cui è diagnosticata l'insorgenza della malattia e non quella, successiva, in cui ne è accertata la causa anche nel caso in cui la malattia diagnosticata sia "in fieri" e non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente: ciò infatti rileva solo ai fini dell'aggravante di cui all'art. 583 cpv. n. 2 cod. pen. e, conseguentemente, dell'eventuale allungamento del termine di prescrizione, senza incidere sul "dies a quo", che rimane quello (dell'accertamento) dell'insorgenza della malattia. (Fattispecie di malattia professionale: "tendenza ad ipoacusia").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/1999, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo Auriemma Presidente del 22.1.1999
1. Dott. Mauro D. Losapio Consigliere SENTENZA
2. " Renato Olivieri " N. 229
3. " Nicola Colaianni " REGISTRO GENERALE
4. " Luisa Bianchi " N. 38521/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Torda Omero, n. Rieti 1.11.1928 avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20.5.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Colaianni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. G. Palombarini che ha concluso per il rigetto Avverso la sentenza sopra menzionata, confermativa di quella con cui il Pretore di Rieti lo aveva giudicato responsabile del reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore dipendente che aveva contratto la malattia professionale di "ipoacusia percettiva bilaterale" ricorre Omero Torda, articolando tre motivi. Con il primo denuncia l'insussistenza degli elementi del reato di lesioni colpose, risultando arduo individuare quali altre precauzioni dovesse adottare il datore di lavoro oltre a fornire i mezzi più idonei per evitare il danno da rumore (cuffie e tappi). Con il secondo denuncia la mancanza assoluta di motivazione sulla determinazione e sulla conversione della pena. Con il terzo denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dovendo il termine decorrere dall'insorgenza della malattia nella specie diagnosticata nel 1989.
Il primo motivo è del tutto generico, consistendo nella riproposizione dell'identico motivo di appello esaurientemente confutato e respinto con argomentazioni, che in nessun modo il ricorrente si dà carico di controbattere in questa sede. La Corte aveva esattamente e logicamente evidenziato la "totale inadeguatezza dei mezzi forniti al lavoratore, non utilizzabili per periodi di tempo prolungati e quindi inidonei ad eliminare o comunque attenuare la rumorosità", e quindi l'esigenza di soluzioni tecniche alternative o di una diversa organizzazione del lavoro con drastica riduzione dei tempi di esposizione al rumore.
Degli altri due motivi va esaminato prima il terzo, relativo alla prescrizione, potenzialmente assorbente quello sulla pena. Esso è fondato. Risulta dalla sentenza che già verso la fine del 1989 al lavoratore fu diagnosticata una "tendenza ad ipoacusia", ancorché solo il 13.9.1991 si ebbe la "certezza della malattia professionale": cioè della causa della ipoacusia, la cui insorgenza era stata diagnosticata due anni prima.
Ai fini della prescrizione rileva la data in cui è diagnosticata l'insorgenza della malattia, quale indubbiamente è una "tendenza ad ipoacusia", e non quella in cui ne è accertata la causa, nella specie di natura professionale. Tale principio va applicato anche nel caso in cui la malattia diagnosticata sia in fieri (come nella specie: una tendenza) e non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di indebolimento permanente: ciò, infatti, rileva solo ai fini dell'aggravante di cui all'art. 583 cpv. n. 2 c.p. (conf. Cass. 9.12.1988, n. 4049, rv. 180837; 8.1.98, n. 2522, rv. 210173) e, conseguentemente, dell'eventuale prolungamento del termine di prescrizione, senza incidere sul dies a quo, che rimane quello (dell'accertamento) dell'insorgenza della malattia. Il reato contestato all'imputato si è quindi prescritto al massimo il 30 giugno 1997 (sette anni e mezzo dalla fine del 1989) e la sentenza di condanna va perciò annullata senza rinvio, rimanendo assorbito il secondo motivo del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara estinto il reato per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999