Sentenza 23 settembre 2002
Massime • 1
Risponde del reato di cui all'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985 n. 431, ora sostituito dall'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, il Sindaco che, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, consenta l'installazione di una discarica comunale di rifiuti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza dell'autorizzazione regionale, atteso che l'ordinanza contingibile ed urgente emessa in materia di smaltimento dei rifiuti non può in alcun caso comportare il sacrificio dell'interesse pubblico a che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico esprima le proprie valutazioni in ordine alla modifica dell'assetto dei luoghi sottoposti a specifica tutela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2002, n. 35551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35551 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 23/09/2002
1. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1753
3. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 14912/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO US, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 14/1/02;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. G. Passacantando, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Locri - sez. dist. di Siderno datata 14/02/01 GI TO veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena - sospesa - di sei mesi di arresto e venti milioni di lire d'ammenda in quanto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 51 co. 3 D. Lgs. 5/02/97, n. 22 ed 1 sexies L. 8/8/85, n. 431, dei quali era chiamato a rispondere per avere, quale Sindaco "pro tempore" del Comune di Roccella Jonica:
a) realizzato e gestito, in località "Cuzzolia - Guastafiglia", una discarica provvisoria di rifiuti solidi urbani in difformità dal progetto approvato, a distanza di soli quarantacinque metri circa dal torrente "Barruca" o "Cardillo", con modalità e mezzi tecnici inadeguati rispetto ai parametri di cui al punto 4.2.2 della delibera del Comitato interministeriale in data 22/7/84, raccogliendovi rifiuti speciali non pericolosi e ciò in base ad un'ordinanza contingibile ed urgente illegittima, così consentendone un utilizzo difforme da quello atto a garantire un'elevata tutela dell'ambiente e della salute e, dopo la scadenza del termine semestrale di detta ordinanza, senza alcun titolo autorizzativo;
b) per avere disposto, con la detta ordinanza, seguita da delibera di Giunta del 6/10/97, la realizzazione di detta discarica e mantenuto poi la stessa, a distanza inferiore di centocinquanta metri dal torrente sopra menzionato, senza la necessaria autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
L'ordinanza emessa in via d'urgenza, a norma dell'art. 13 D. Lgs.22/97, il 3/10/97 veniva considerata illegittima in quanto priva dell'indicazione delle norme alle quali si intendeva derogare, così impedendo qualsiasi attività di monitoraggio e controllo da parte dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, del Presidente della Regione Calabria e dell'apposita Commissione dell'Unione Europea. Il reato di cui all'art. 1 sexies L. 431/85 era ritenuto sussistente perché la detta discarica era stata realizzata a meno di centocinquanta metri dal torrente "Barruca" o "Cardillo", classificato quale risorsa idrica destinata ad acqua di uso pubblico, con conseguente violazione delle norme a tutela dell'ambiente, non essendo stata preventivamente chiesta ed ottenuta l'autorizzazione della Regione competente.
Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione per chiedere di essere assolto, dai reati ascrittigli, in quanto la discarica di che trattasi era stata da lui autorizzata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 22/97, con apposita e legittima ordinanza, per far fronte all'esigenza, non altrimenti fronteggiabile, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune;
perché, dopo la scadenza del termine semestrale dell'ordinanza in questione, questa non era stata reiterata essendo subentrato un Commissario straordinario con esplicite competenze in materia di rifiuti per l'intera Regione Calabria e perché non v'era prova, in atti, che il torrente sopra menzionato costituisse "risorsa idrica destinata ad acqua di uso pubblico".
In ogni caso, sosteneva l'appellante, i reati dei quali era stato dichiarato colpevole dovevano ritenersi commessi in assoluta buona fede, sicché difettava il relativo elemento psicologico. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 14/1/02, assolveva l'imputato dalla contravvenzione di cui all'art. 51 co. 3 D. Lgs. 22/97 perché i fatti non costituiscono reato in quanto commessi, nel periodo intercorrente fra il 3/10/97 ed il 3/4/98, in virtù di ordinanza emessa legittimamente ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto legislativo e, nel periodo successivo fino alla data del sequestro (28/11/98), in buona fede;
determinava in gg. 20 d'arresto ed Euro 10.500,00 di ammenda la pena per l'altro reato e confermava, nel resto, la decisione impugnata, osservando, per quello che in questa sede rileva:
1. che la classificazione del torrente "Barruca" o "Cardillo" quale risorsa idrica destinata ad acqua di uso pubblico era da ritenersi accertata alla luce della testimonianza resa, sul punto, dall'Agente forestale GI Spanò, nonché degli accertamenti esperiti da Bruno Venniglione, consulente tecnico del P.M., condensati in apposita relazione in atti, confermata in giudizio e non contraddetta specificamente dalla difesa dello appellante;
2. che la discarica in questione risultava realizzata a distanza di meno di centocinquanta metri dall'alveo del torrente sopra menzionato, dunque in zona soggetta a vincolo, sicché sarebbe stata necessaria la preventiva autorizzazione regionale;
3. che neppure l'ordinanza emessa in via d'urgenza ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 22/97 poteva prescindere da tale autorizzazione e comportare il sacrificio dell'interesse pubblico che è destinata a salvaguardare;
4. che l'elemento psicologico di tale reato doveva ritenersi sussistente nell'imputato dal momento che egli, quale Sindaco del Comune, aveva il potere ed il dovere di accertare, anche avvalendosi del competente ufficio tecnico, la natura delle acque del torrente in questione ed il non averlo fatto integrava un'ipotesi di colpa grave. Avverso la sentenza di secondo grado il TO ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
- che la sua responsabilità penale, in odine alla contravvenzione prevista dall'art. 1 sexies L. 431/85, sarebbe stata affermata illegittimamente avendo egli agito in buona fede, spinto dalla necessità, non altrimenti fronteggiabile, di assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune, sicché non sarebbe stata da lui esigibile una condotta diversa;
- che i Giudici di merito avrebbero omesso di accertare se fosse stato possibile realizzare la discarica di che trattasi in altro sito del Comune, con minore danno ambientale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
La responsabilità penale del TO, in ordine al reato del quale è stato dichiarato colpevole, è stata affermata legittimamente e con motivazione incensurabile, in questa sede, perché adeguata, giuridicamente corretta e logica.
La contravvenzione prevista dagli artt. 1 quinquies ed 1 sexies L.431/85 costituisce un reato di pericolo che si consuma tutte le volte che, senza la prescritta autorizzazione, si modifica in qualsiasi modo l'assetto del territorio in una zona vincolata. Quello in esame è reato formale di pericolo che prescinde dal verificarsi di un evento di danno, essendo per la sua esistenza sufficiente che l'agente faccia, del bene protetto da vincolo paesaggistico, un uso diverso da quello cui esso è destinato o ponga in essere su di esso interventi astrattamente idonei a mettere in pericolo il bene giuridicamente tutelato (v. conf. Cass. Sez. Un. penali 15/3/89, Graziani;
sez. 3^, 30/6/95, Montone e 7/5/98, Vassallo).
In conseguenza, la contravvenzione di che trattasi sussiste per la sola esecuzione, in zona vincolata, di interventi, attività o lavori previamente non autorizzati, astrattamente idonei a modificare l'assetto del territorio.
Come più volte già statuito da questa Corte Suprema, anche in assenza di attività edilizia o urbanistica, viola la norma di cui all'art. 1 sexies L. 431/85 l'attività di chi pone in essere, in zona vincolata, una possibile turbativa apprezzabile del territorio (v. conf Cass. sez. 3^ 26/6/OO, Gregori).
Nella fattispecie in esame la Corte di merito ha motivatamente ritenuto essere in atti provato che l'imputato dispose e continuò a mantenere in esercizio una discarica di rifiuti solidi urbani in zona sicuramente soggetta a vincolo perché situata a distanza inferiore di centocinquanta metri dall'alveo del torrente "Barruca" o "Cardillo", che costituiva risorsa idrica destinata ad acqua di uso pubblico, circostanza non più contestata dal ricorrente e, dunque, pacifica.
I rilievi secondo cui non sarebbe stato esigibile, dal TO, un diverso comportamento in ordine alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune del quale era Sindaco ed i Giudici del merito avrebbero dovuto accertare se fosse stata possibile la realizzazione in altro sito della discarica in questione, non hanno pregio in quanto con riferimento alla contravvenzione della quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile penalmente era certamente esigibile che anche l'ordinanza emessa in via d'urgenza fosse preceduta dall'autorizzazione regionale, trovandosi l'area destinata alla discarica in zona vincolata.
Invero, il Sindaco che - avvalendosi delle attribuzioni di cui all'art. 13 D. Lgs. 5/02/97, n. 22 - abbia ordinato l'installazione di una discarica comunale di rifiuti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di autorizzazione regionale e quindi in violazione del relativo interesse tutelato, viene legittimamente ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 1 sexies L. 431/85 in quanto l'ordinanza contingibile ed urgente emessa ai fini dello smaltimento dei rifiuti non può in alcun caso comportare il sacrificio dell'interesse pubblico che il provvedimento stesso è volto a salvaguardare e la cui titolarità è di spettanza dell'Autorità statale o regionale alla quale soltanto ne compete la composizione con altri interessi concorrenti, sempre che sia dei medesimi contestualmente portatrice (v. conf Cass. sez. fer., 1/10/92, in Cass. pen. 1994,1060).
Sarebbe stato, dunque, irrilevante l'accertamento dell'esistenza di altro sito in cui realizzare la discarica dei rifiuti ed è stata legittimamente ritenuta esigibile dall'imputato una condotta rispettosa delle leggi in materia ambientale.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso proposto da GI TO avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 14/1/02 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2002