Sentenza 9 dicembre 1988
Massime • 4
In tema di malattia professionale, è corretto trarre elementi di prova, quanto alla sussistenza del rapporto di causalità materiale tra ambiente di lavoro inquinato e otopatia contratta da lavoratori, dalla esposizione di costoro, per più anni, a elevati livelli di rumorosità, addebitabili alle macchine cui risultano addetti, nell'assenza di altre circostanze di fatto alle quali possa farsi risalire la eziologia della malattia, e, quanto alla individuazione del rapporto di causalità psicologica, per l'affermazione della penale responsabilità per la contrazione della predetta malattia, dalla circostanza (tra altro) che, adottati opportuni accorgimenti e predisposti appropriati presidi, la rumorosità nell'ambiente di lavoro risultò abbattuta sino a livelli di normale tollerabilità, deducendosene la fattibilità del disinquinamento ambientale.*
In tema di lesioni personali, ai fini della integrazione dell'aggravante ex articolo 583, primo comma, n. 2 del codice penale, il concetto di "apprezzabilità" del danno permanente, sia esso organico che funzionale, va definito essenzialmente sotto l'aspetto negativo, nel senso che "non apprezzabile" deve ritenersi l'indebolimento (dell'organo o della funzione) tanto lieve che non si riesca ne' a percepirlo ne' a oggettivamente (strumentalmente) valutarlo, nella irrilevanza, ai fini della sussistenza dell'aggravante, del maggiore o minore grado di indebolimento. Pertanto, il concetto di danno penalmente apprezzabile non si identifica con quello di danno indennizzabile, siccome previsto e disciplinato dalla normativa previdenziale in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la quale (normativa) fissa limiti (alla Rilevanza del danno e alla sua indennizzabilità) in relazione sia alla quantificazione della (diminuita) capacità di guadagno, sia alle deficienze finanziarie dell'ente erogatore, le quali, a loro volta, trovano riscontro nella misura delle contribuzioni versate dai soggetti assicurati e dagli altri a ciò tenuti, per contratto o per legge. Ne consegue che nella individuazione dei criteri referenti il concetto di apprezzabilità del danno permanente, ex articolo 583, comma primo n.2, del codice penale, rimane estranea qualsiasi nozione civilistico-previdenziale concernente i limiti di Rilevanza, valutabilità ed indennizzabilità. (fattispecie di operai addetti a uno stabilimento di imbottigliamento di bevande, le cui catene di lavorazione producevano elevata rumorosità, ritenuta fattore eziologico di otopatia da traumatismo riscontrato su numerosi addetti; l'abbassamento del senso dell'udito era stato fissato, per alcuni, in misura aggirantesi sul 4/5 per cento. Poiché la normativa in materia previdenziale prevede, per il caso di otopatia professionale (articolo 74 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), la soglia di indennizzabilità in valori superiori al 10 per cento (di abbassamento uditivo), si sosteneva, a censura della decisione di merito, che al di sotto di tale limite il danno permanente da otopatia non sarebbe stato (penalmente) apprezzabile e quindi idoneo ad integrare la aggravante contestata. La Corte ha ritenuto corretto, invece, il giudizio di merito esprimendo la massima come sopra enucleata). ( Conf mass n 175266; ( Conf mass n 171685, ed ivi citate; ( Conf mass n 143528).*
In tema di causalità, in forza del principio della "par condicio", adottato dal legislatore penale nell'articolo 41 del codice penale, bene viene affermata la penale responsabilità del datore di lavoro, qualora ad un operaio dipendente venga riscontrata otopatia di tipo misto, causata, cioè, dal traumatismo addebitabile all'ambiente di lavoro eccessivamente rumoroso, nel concorso di fattori, naturali e individuali, preesistenti o coevi (quali presbiacusia, maggiore sensibilità al rumore, etc.). (fattispecie di operai addetti a uno stabilimento di imbottigliamento di bevande, le cui catene di lavorazione producevano elevata rumorosità, ritenuta fattore eziologico di otopatia da traumatismo riscontrato su numerosi addetti; per taluni lavoratori il perito aveva evidenziato anche la sussistenza di fattori individuali (presbiacusia, sensibilità al rumore, otopatia ricettiva) concorrenti nella produzione del danno permanente).*
In materia di malattia professionale, eziologicamente connessa a fattori determinanti una evoluzione nel tempo, come nel caso di otopatia da trauma acustico continuato, per effetto di attività lavorativa svolta in ambiente inquinato da forte rumore, qualora consegua postumo a carattere permanente attinente la funzione uditiva, il "dies commissi delicti", ai fini del calcolo del maturarsi della prescrizione, in applicazione del principio del "favor rei", deve essere retrodatato al momento in cui risulti, comunque, la malattia in fieri, ma non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità, tali da integrare la fattispecie aggravatoria prevista dall'articolo 583, comma primo n. 2), del codice penale. ( Conf mass n 179380; ( Conf mass n 179134).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/1988, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1988 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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