Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18273 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN 18 27 3/ 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 10448/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 43054 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep . Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Ud. 16/10/02 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LA,IN elettivamente domiciliata in G. B. TIEPOLO 21, presso lo studio ROMA VIA 1 dell'avvocato GIORGIO ALABRESE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIANO FALOMO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DALLA LIBERA BRUNO PELLICCERIE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 11, presso lo domiciliato in ROMA VIA PISISTRATOA1 studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che lo rappresenta 2002 e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 4036 -1- avverso la sentenza n. 110/00 del Tribunale di UDINE, depositata il 11/02/00 - R.G.N. 2325/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato BALTA per delega ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 25 gennaio 1994 al Pretore di Pordenone, IE OL affermava che con una scrittura privata del 21 aprile 1993 l'amministratore unico della s.r.l. Della Libera BR pelliccerie urb si era impegnato ad assumerla con le mansioni di commessa in un esercizio di vendita a partire dal 1° settembre successivo. Ritenendo che, attraverso la sua accettazione per fatti concludenti, fosse sorto un contratto preliminare di lavoro, ella chiedeva la condanna della società all'esecuzione del contratto in forma specifica ed a pagare le retribuzioni con decorrenza dalla data ora detta. Costituitasi la convenuta, il Pretore rigettava la domanda con decisione del 19 settembre 1994, ennaio 199riformata però con sentenza del 19 gennaio 1995 dal Tribunale, il quale ravvisava nella scrittura privata una proposta di contratto di lavoro, sufficientemente determinata, e comunque integra- bile nel contenuto col contratto collettivo di categoria, ed accettata con una lettera del 5 novembre 1993. Proposto dalla società ricorso per cassazione, questa Corte con sentenza del 26 marzo 1997 n. 2692 3 cassava, ritenendo che la scrittura del 21 aprile 1993 integrasse una proposta contrattuale non irrevocabile ma efficace fino al 1° settembre successivo che una diffida inviata da un legale della OL non potesse equivalere ad accettazione;
cassata la sentenza d'appello, rinviava al Tribunale di Udine affinchè accertasse se l'appellante avesse manifestato un'accettazione valida entro la data ora detta. Con sentenza dell'11 febbraio 2000 il giudice di rinvio confermava la decisione pretorile, escludendo che la scrittura contenesse una proposta contrattuale, destinata a dar luogo ad un contratto di lavoro attraverso la semplice accettazione dell'oblata. Essa, al contrario, per la genericità del suo contenuto non era idonea a costituire alcun vincolo per l'autore, onde erano comunque prive di rilievo le richieste di assunzione che la OL asseriva di aver formulato prima e dopo il 1° settembre 1993. Contro questa decisione ricorre per cassazione la OL. Resiste con controricorso la s.r.l. Dalla Libera BR pelliccerie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente, lamentando la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché vizi di motivazione, sostiene che il Tribunale-giudice di rinvio non effettuò 10 accertamento di fatto demandato dalla Corte di cassazione e consistente nell'accertare se entro il 1° settembre 1993 la persona che aveva ricevuto una proposta di contratto di lavoro avesse manifestato una volontà di accettazione ed il contratto potesse così considerarsi concluso. Ton Il motivol può essere accolto. Con la sentenza n. 2692 del 1997 questa Corte cassò la sentenza d'appello impugnata, dichiarativa dell'avvenuta conclusione di un contratto di lavoro subordinato sulla base di una proposta contrattuale proveniente da una società ed accettata dalla persona fisica oblata, ed osservando detta "accettazione avrebbe dovuto verificarsi prima di settembre 1993) 0, quanto meno, tale data (1 ° contestualmente", affidò al giudice di rinvio il relativo accertamento di fatto. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha ritenuto che l'atto unilaterale compiuto dalla società integrasse non già una proposta contrattuale bensì una "promessa di assunzione" improduttiva di effetti giuridici e che perciò non potessero avere alcun rilievo le richieste di assunzione formulate dall'aspirante lavoratrice. È necessario osservare che così motivando il Tribunale ha male interpretato l'art. 1987 cod. a norma del quale la promessa unilaterale di civ., una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge. Secondo la sentenza di cassazione con rinvio, per contro, non di promessa unilaterale si trattò bensì di proposta contrattuale, che avrebbe dovuto essere accettata dall'oblata, al fine della conclusione del contratto di lavoro, entro un certo termine (il 1° settembre 1993). Tuttavia l'errore della motivazione non esclude che il dispositivo sia conforme a diritto, onde il ricorso va rigettato e l'errore corretto ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.. Questa Corte ha infatti affidato al giudice di rinvio, come s'è detto, di accertare se vi fosse accettazione della propostastato un atto di contrattuale entro il suddetto termine%;B atto che ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. avrebbe dovuto esser provato dal suo autore. Orbene, non dice la ricorrente quale sia stato questo atto né dove e come ella ne abbia offerto la 6 prova. Ella parla genericamente e ripetutamente di accettazione per facta concludentia compiuti "in più occasioni" ma non offre altre precisazioni, ed erra nel definire come pacifici questi fatti, che per contro costituivano il tema di prova nel giudizio di rinvio. Inutili poi, perché estranee a quel tema, le considerazioni su una eventuale impossibilità di eseguire il contratto stipulando. In definitiva il ricorso manca dei motivi, da specificare debitamente ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e perciò va rigettato, mentre le peculiarità della vicenda inducono a compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2002 il Presidente:Siffements Il Cons estensore: durico Poulti IL CANCELLIERE Depositate to Cancelleria Caci 23. DIC. 2002 IL CANCELLIERE 7