Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2003, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 63105 5 A LIC A P I . . 0 7 0 /0 37.7 R N D ITALIANA Oggetto: Imposta sui redditi A Esenzione ME DEL POPOLO ITALIA A S S PREMA SEZIONE QUINTĂ CIVILE R.G.N. 204/1999 4064 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Presidente Rep. Dott. Mario Cicala Dott. Eugenio Amari Consigliere Ud. 17.06.2002 Consigliere Dott. Antonio Merone Dott. Nino Fico Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere CURTE SUPRIMA [. ES ha pronunciato la seguente CAMPION CITI E SENTENZA sul ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, Ufficio 63105. distrettuale delle imposte dirette di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, ha domicilio;
- ricorrente -
contro la società DD LO srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Cagliari 24 ottobre 1997, n. 72/05/97, depositata il 13 novembre 1997; 巛 2752 1 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 17 giugno 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo e motivi della decisione Considerato: - che il 18 dicembre 1998 l'Amministrazione finanziaria dello Stato, Ufficio distrettuale imposte dirette di Sassari, notifica alla società LO DD Srl un ricorso per la cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Cagliari 24 ottobre 1997, n. 72/05/97, depositata il 13 novembre 1997, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Sassari contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Sassari 25 marzo 1992, n. 79/92, che aveva accolto il ricorso della società contro il diniego delle agevolazioni previste a favore delle società costituite nel Mezzogiorno per lo sviluppo di nuove iniziative produttive ex art. 101 e 105 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218; - che la proposizione del ricorso per cassazione è stata effettuata dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore;
che il ricorso per cassazione contro una sentenza di Commissione - tributaria regionale dev'essere proposto, non da un ufficio periferico, che è privo di soggettività con rilievo esterno in sede di giudizio di legittimità e che, pertanto, non può né promuovere il giudizio di cassazione né intervenire in esso, ma dal Ministero delle finanze, in persona del ministro in carica, che è l'unico organo dotato di soggettività sostanziale e ли 2 processuale nel giudizio di cassazione relativo a controversie tributarie (cfr. Corte di cassazione 29 gennaio 2001, n. 1217); che il ricorso proposto da un soggetto privo di legittimazione sostanziale è - insanabilmente nullo;
- che esso è, conseguentemente, inammissibile;
-che la società intimata non si è costituita in giudizio, cosicché non v'è ragione perché ci si pronunci sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione;
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2002. Il Presidenteчутся Il relatore ed estensore Meloncells IL CANCELLIERE CT Arnaldo DEPOSITATO IN CANCELLERIA -6. FE 2003 CANCELLIERE 91 E Oggi N O Arnaldo Casaño I Z A T IS R A D E T N E S E A N 3