Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
04001 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE CASSAZIONE Oggetto Spesi e l Umuch. SEZIONE TERZA CIVILE Виденным Cuten. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 9857/98 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Consigliere - Dott. Ugo FAVARA Cron. 8466 Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Rel. Consigliere - Rep.1323 Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 31/10/00 Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 1500 per diritti . 20 MAR 2001 ✓ MA PP, US NA, elettivamente domiciliati IL CANCELLISRE difesiin ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, dall'avvocato FLORIO SALVATORE, con studio in 20122 LIRE 1500 CANCELLERIA MILANO VIA VISCONTI VENOSTA N.2, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro 0523325 GR TT: intimato avversO la sentenza n. 199/97 del Tribunale di POTENZA, emessa il 19/12/96, depositata il 20/03/97; RG.1615/92; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1732 udienza del 31/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20 marzo 1997 il Tribunale di Po- tenza, quale giudice dell'appello proposto da CI TT nei confronti di MA GI ed US NN, rigettava l'appello ma compensava "ricorrendo equi mo- tivi" le spese di lite tra le parti. Contro la decisione ricorrono GI MA e Ro- sanna US, con unico motivo, sul punto della compensa- zione. Non ha svolto difesa la controparte. Il ricorrente ha prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. Lamenta il ricorrente nell'unico motivo del ricorso l'error iuris per la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civile, ed il vizio della motivazione su punto decisivo non meglio precisato. Nel corso del motivo il ricorrente argomenta, anche sulla base di precedenti di questa S. Corte, che la compensazione avviene quando vi è reciproca soccombenza ○ quando vi sono giusti motivi;
mentre, nel caso di specie, i ricorrenti hanno vinto sia in primo che in 2 M secondo grado in ordine alla azione di danni proposta nei confronti del CI. Questo ultimo, appellando e ponendo infondate questione processuali, aveva invece maliziosamente procrastinato i tempi del pagamento del suo debito. Non potevano dunque i giudici dell'appello disporre la compensazione totale per giusti motivi. In senso contrario si osserva come si debba mante- nere fermo il principio di diritto espresso dalle S.U. nella sentenza 15 novembre 1994 n. 9597 a seguito da numerose conformi, secondo cui la decisione del giudice del merito, di compensare in tutto o in parte le spese di lite, essendo la espressione di un potere discrezio- nale attribuito al giudice, è incensurabile in sede di legittimità, а meno che essa non sia accompagnata da ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stan- te la loro inconsistenza, la stessa logicità della de- liberazione di compensazione. Ora nel caso di specie il giudice di appello dopo aver esaminato a lungo questioni processuali, pur re- spingendole, ha poi considerato il merito aderendo alle conclusioni del CTU d'ufficio, così rigettando l'appello, ma compensando per giusti motivi le spese del grado, e così considerando la complessità delle questioni procedurali esaminate. 3 I giusti motivi devono cioè confrontarsi con la parte motiva della decisione, proprio per la verifica di quei criteri di congruità e discrezionalità indicati dalle S.U. nella citata sentenza che qui si condivide. Nulla per le spese del giudizio di cassazione non avendo svolto difese la controparte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma 21 ottobre 2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE nhánh lu14 Arful pichan IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista. Depositata in Cancelleria Oggi, li 20 MAR 200T Agenzia delle Entrate IL CANCELLIERE Ufficio di Roma ma 36.04 Giovanni GiambattistaThey PL Iscritto a Art. I. 20000 279000. 4