Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2005, n. 15271
CASS
Sentenza 12 aprile 2005

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In tema di falsità documentali, il pubblico dipendente che chieda il rimborso delle spese di missione non agisce neppure indirettamente per conto della P.A., ma opera come mero soggetto privato del rapporto contrattuale che lo lega all'amministrazione di appartenenza; ne deriva che, in tal caso, egli non esprime la volontà o la conoscenza della P.A. ma rappresenta esclusivamente un proprio interesse privato, senza attestare alcunché in ordine all'attività della P.A., e, quindi, non redige un atto pubblico ma un atto privato, con la conseguenza che non rientra nell'area del falso punibile la condotta del pubblico dipendente che, avendo effettivamente compiuto una missione fuori sede, chieda il rimborso delle spese in misura superiore a quelle sostenute.

Commentari3

  • 1Omessa attestazione dell’allontanamento dal lavoro del pubblico dipendenteAccesso limitato
    Dario Colasanti · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2006

  • 2SU Penali Cassazione: omessa timbratura del cartellino segnatempo
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2006

  • 3Pubblico dipendente in missione fuori sede: rimborso spese, truffa e falsoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2005, n. 15271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15271
Data del deposito : 12 aprile 2005

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