Sentenza 9 gennaio 2004
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- 1. NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - COMPIUTA GIACENZA - COMPUTO DEI TERMINIDott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 1 febbraio 2012
LA MASSIMA Il termine di dieci giorni di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nel testo sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n.35, art.2, comma 4, lett. c), n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 maggio 2005, n.80, art.1, comma 1, entrato in vigore il 17 marzo 2005 – secondo il quale, nel caso (quale quello di specie), in cui il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale preposto alla consegna non sia stato ritirato dal destinatario, “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2004, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA FA OL AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 11, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MIRTI DELLA VALLE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA MESSINA, in persona del Presidente pro tempore ANGELO OT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO BUZZI 172, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA GRAPPASONNI, difeso dall'avvocato VINCENZO GATTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 25/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 25/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 22/01/03 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo con le quali la Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza, ex art. 375 c.p.c.; trattandosi di censure di merito contrastate, nella sentenza indicata da cinque motivazioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.4.1992 La CI LA IA conveniva in giudizio il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina, deducendo che il Consorzio gli aveva conferito quale ecologo, a) l'incarico di affiancare il dirigente tecnico del Consorzio stesso per la predisposizione di una consulenza richiesta per ottenere il finanziamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue a servizio dell'agglomerato industriale di Giammoro (valore L. 8.100.000.000); che aveva esteso a due complesse relazioni;
che il Consorzio aveva versato quale acconto L. 4.000.000; che richiedeva il compenso, riportandosi per analogia alla L. 143/49, in L. 36 milioni da cui doveva detrarsi l'acconto ricevuto;
b) l'incarico per la predisposizione degli atti occorrenti per la presentazione di una nuova richiesta di scarico;
che era stato dato il richiesto parere ed era stato convenuto un compenso di L. 2.000.000; c) l'incarico, con delibera del 22.9.1987, di predisporre una memoria di difesa, a seguito di mandato di comparizione al Presidente del Consorzio del 19.5.1987 del Pretore di Milazzo, definito con archiviazione;
nonché l'incarico di consulente di parte nei procedimenti penali n. 36/89 e 391/88 relativi al funzionamento dell'impianto di depurazione dell'agglomerato di Milazzo (valore oltre 1 miliardo); che provvedeva ad assistere il Consorzio presenziando agli accertamenti tecnici e predisponendo una memoria ed una relazione tecnica che veniva presa a fondamento della tesi difensiva che portavano all'assoluzione con formula piena del Presidente del Consorzio;
che richiedeva un compenso rapportato alla tabella dei consulenti tecnici d'ufficio in L. 27.312.000, da cui dovevano detrarsi gli acconti ricevuti in L. 4.000.000; e concludeva chiedendo la condanna del Consorzio a L. 61 milioni.
Costituitosi il Consorzio, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto già liquidate con le somme versategli. Ammessa ed espletata la prova per testi, il Tribunale con sent. 18.10.95 - 16.2.96 condannava l'Ente a pagare a saldo al La CI la somma di L. 16 milioni, oltre interessi e spese.
Con atto del 29.4.96 il La CI proponeva appello sostenendo che aveva errato il Tribunale nel ritenere che non si ravvisasse nell'attività dell'ecologo una competenza specifica e tecnica ed aveva escluso che l'opera svolta non potesse ricondursi all'attività di un ingegnere o chimico per cui non poteva utilizzarsi l'analoga tabella professionale;
ed ancora che il Tribunale aveva errato riguardo alla liquidazione relativa agli incarichi di consulente di parte nei procedimenti presso la Pretura di Milazzo, dato che avrebbe dovuto applicare le tariffe degli ingegneri o quanto meno dei c.t.u.. Costituitosi, il Consorzio chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale, lamentandosi della condanna al pagamento degli interessi.
La Corte con la sentenza impugnata confermava la decisione di primo grado, rigettava gli appelli principali ed incidentale e compensava le spese.
Avverso tale sentenza La CI LA IA ricorre per Cassazione con tre motivi di impugnazione;
resiste il Consorzio con controricorso. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso ex art. 375 c.p.c., per manifesta infondatezza dello stesso, trattandosi di censure di merito contrastate, nella sentenza impugnata, da congrua motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c. 2^ comma in relazione all'importanza dell'opera (finanziamento oltre 8 miliardi), nonché omessa e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Deduce il ricorrente che la Corte di Messina fonda la propria decisione sul fatto che il La CI non è iscritto ad un ordine professionale, ma non si addentra nell'esaminare, come del resto non ha fatto il Tribunale, seppure sia stato riconosciuto allo stesso la conoscenza della problematica dell'impatto degli scarichi sull'ambiente e delle caratteristiche di fondo degli impianti in materia, sull'importanza ed il risultato del lavoro svolto dal La CI;
che sia il Tribunale che la Corte non hanno considerato che trattavasi di due relazioni tecnico specifiche che erano state prese a base per la predisposizione degli elaborati richiesti per ottenere il finanziamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue, a servizio dell'agglomerato industriale di Giammoro, del valore di L. 8.100.000.000; che il finanziamento era stato ottenuto dal Consorzio, che il valore e l'importanza dell'opera svolta dal La CI seppure esulava dalle cognizioni scientifiche e tecniche che avrebbe potuto avere un ingegnere e un chimico che non fossero specializzati particolarmente nella materia ecologica, per analogia avrebbe potuto essere compensata con le tariffe degli ingegneri e chimici che più si avvicinano alla materia, ritenute le questioni di attinenza tecnica in cui si verteva.
Osserva il ricorrente che la conferma che nella fattispecie poteva essere applicata la tariffa professionale degli ingegneri era data dallo stesso Consorzio ed implicitamente dallo stesso Tribunale, che aveva riconosciuto valida la valutazione effettuata dall'ing. IN (organo tecnico del Consorzio ); che l'ing. IN (cfr. lettera del 12.5.1987 prodotta in udienza) nella sua relazione agli organi superiori, in merito alla liquidazione da effettuarsi al La CI ed al geom. IO, prendeva come base la tariffa di cui alla legge 143/49 (quella degli ingegneri applicata dal La CI ), conteggiando un compenso globale di L. 65.000.000, da ridurre eventualmente al 50%, dovendosi considerare (erroneamente) gli estensori della consulenza operatori interni convenzionati e proponendo un maggiore importo per il Dr. La CI (L. 18 milioni) e minore per il geom. IO (L. 14.500.000); che non era stata fornita prova contraria dal Consorzio;
che il La CI non aveva una convenzione con il Consorzio, per cui non sussistevano ragioni che per l'attività svolta fosse effettuata una riduzione del 50% sull'ammontare dell'importo determinato dall'ufficio competente dello stesso Consorzio. Il Tribunale e quindi la Corte hanno erroneamente interpretato il tenore della nota dell'ing. IN ed hanno ritenuto che la decurtazione del 50%, dovesse riguardare le esigenze tecnico-scientifiche, mentre l'Ing. IN ha solo esternato una propria opinione personale, non suffragata da alcun elemento di prova, riconducibile alla sola tesi che la parcella da lui calcolata doveva ridursi al 50%, per il fatto che dovevasi ritenere i due esperti ( La CI e IO ) collaboratori interni così come operato con altri periti in convenzioni poste in essere dall'Amministrazione. A riguardo lo stesso ing. IN nella lettera chiarisce che con il Dr. La CI non vi è stato alcuno accordo sull'ammontare del quantum debeatur ed inoltre, come è stato dimostrato, non esisteva alcun rapporto di collaborazione interna, per cui non essendoci stata tra le parti alcun accordo ed avendo l'organo tecnico del Consorzio indicato in L. 65 milioni il compenso professionale che avrebbe dovuto essere riconosciuto ai due tecnici, in forza della tariffa professionale ingegneri da applicarsi nella fattispecie, quanto meno, tale importo - senza la riduzione del 50% - (L. 36 milioni quota indicata dovuta al Dr. La CI ), il Tribunale avrebbe dovuto riconoscerlo all'attore. Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., 2^ comma, in relazione anche alle consulenze giudiziarie, D.P.R. 27.7.88 n. 352 ed all'importanza dell'incarico; omessa e insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Secondo il ricorrente il Tribunale, con la sentenza del 18.10.95 - 16.2.96, condannava il Consorzio al pagamento della somma di L. 4.000.000 (del resto già percepita come acconto), ritenendo l'attività svolta dal La CI, quale consulente di parte nei processi a carico del Presidente dell'Ente, da assimilare a quella di un consulente giudiziario, determinando in n. 300 vacazioni, oltre 1 milione di spese, le spettanze per il tempo impiegato per i sopralluoghi e per lo studio degli atti e per la redazione della consulenza di parte.
Impugnando la sentenza del Tribunale, il La CI si lamentava che i giudici di 1^ grado, relativamente ai compensi per il procedimento penale finito con l'archiviazione ed agli altri processi in cui il Presidente è stato assolto, pur rilevando la complessa attività svolta, l'avevano ritenuta equa compensarla ragguagliandola alla tariffa delle consulenze giudiziali, solo per il tempo impiegato, determinandola in n. 300 vacazioni, più spese, dimenticandosi di valutare anche l'attività consultiva e le relazioni tecniche a cui avrebbe dovuto applicare la tabella relativa agli onorari (art. 11) o quanto meno applicare la tariffa degli ingegneri. Su tale punto la Corte d'Appello ha solo evidenziato che il Tribunale non ha applicato la tabella professionale degli ingegneri, ma ha rettamente applicato quella prevista dai c.t.u., senza entrare nel merito della domanda in cui era richiesto il compenso anche in base agli onorari per l'attività consultiva e la stesura delle relazioni tecniche che il D.P.R. 352/88 prevede espressamente nella tabella contenente la misura degli onorari fissi e di quelli variabili per le operazioni eseguite su disposizioni dell'Autorità Giudiziaria in attuazione della legge 8.7.1980 n. 319. Con nota del 23.9.2002 il S. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, trattandosi di censure di merito contrastate nella sentenza impugnata da congrua motivazione, a norma dell'art. 375 c.p.c.. Ritiene questo Collegio che la richiesta della Procura Generale è da accogliersi perché nei due motivi posti a base del ricorso sono sollevate critiche e censure di fatto, inammissibili in questa sede, alla sentenza della Corte di appello di Messina, che peraltro appare ampiamente motivata ed esente da vizi logici o da errori di diritto. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1545,00 di cui euro 1500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004