Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/07/2001, n. 9898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9898 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT E N A IC O 1 I L Z 0066405 B B A U A R 5 I T . 9 S R 1 I N / A G A 4 / T E B 6 R U 2 . L B . BOO TALIA9 8 9 8 A R L I . A D P R . T D E B L T A E T N D E SUR E SAZIONE A E 1 I I Oggetto S S 3 R E 1 N E E S . T SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria I N A A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 19399/99 Dott. Enrico PAPA Consigliere 21970/99 Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Cron.22501 Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 19/10/00 Dott. Simonetta SOTGIU ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE PIEMONTE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente CORTE SUPRE ASSAZIONE
contro
PI IL OT ER;
N. intin 66405 - e sul 2° ricorso n° 21970/99 proposto da: OT RT, elettivamente domiciliato in ROMA,2000 dell'Avvocato 1740 Via COSSERIA 5, presso lo studio -1- ROMANELLI ENRICO, che lo difende unitamente all'Avvocato GAFFURI GIANFRANCO, giusta procura in calce;
ricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avversO la sentenza n. 112/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 29/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE SOCIO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ER APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale. -2- 19399SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza n. 112/7/98 del 29 ottobre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l'appello del sig. ER VI avverso la pronuncia di primo ed ha ritenuto non computabile quale reddito di lavoro subordinato le somme corrisposte al contribuente dal datore di lavoro Credito Italiano a titolo di ristoro per i maggiori oneri affrontati, negli anni 1984, 1985, 1986, per la locazione di un idoneo alloggio nella località ove era stato trasferito. Il contribuente resiste con controricorso incidentale in cui deduce due questioni, la carenza di legittimazione passiva del sig. VI, e la inapplicabilità delle sanzioni per il suo comportamento. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere innanzi tutto esaminato il primo motivo del ricorso incidentale, in cui il contribuente deduce la sua presunta carenza di legittimazione attiva, incombendo sul datore di lavoro l'onere di sottoporre a trattenuta le somme a lui corrisposte. Il motivo deve essere disatteso E' infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il fisco quando ritiene le imposte non gli siano state esattamente versate emette avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, e gli contesta la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuare (e versare) tale ritenuta, non influendo la sostituzione d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavoratore sostituito. Tale ininfluenza porta ad escludere, altresì che nel giudizio d'impugnazione M ' dell'avviso di accertamento, promosso dallo stesso sostituito, insorga la necessita' di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro-sostituto (Cass. Sezione 4 ottobre 2000 n. 13182). Merita invece accoglimento il motivo di ricorso della Amministrazione, che deduce violazione degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 597/1973, artt. 46 e 48 del D.P.R. 917/1986, e sostiene l'assoggettamento ad irpef delle indennità corrisposte dal datore di lavoro in caso di trasferimento ad altra sede del dipendente, ove esse non integrino mero recupero di spese di viaggio e trasporto. In proposito si presta adesione e si conferma l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte (v. sentt. n. 2212 del 28 febbraio 2000, n. 2604 dell'8 marzo 2000, n. 2611 dell'8 marzo 2000, n. 3330 del 21 marzo 2000), che ne afferma la tassabilità. Al riguardo si osserva: -che il reddito di lavoro dipendente, al sensi dell'art. 48 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, è costituito da "tutti i compensi, comunque denominati, percepiti in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili ed a titolo di sussidio o liberalità"; -che detto reddito include dunque, oltre alla retribuzione in senso stretto, cioè al corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, ogni altra erogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro, e che sia effettuata un filone compensativa, vale a dire riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e delle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa;
-che tale ampia definizione dell'imponibile necessariamente abbraccia le indennità con cuil datore di lavoro assuma su di sé, gli oneri economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario, dato che le relative erogazioni dipendono dal rapporto di lavoro, non da altra causale, ed hanno l'indicata funzione compensativa, M -che in questa logica si inseriscono i successivi commi del citato art. 48, recanti specifiche eccezioni alla previsione del primo comma, e, in particolare, il terzo comma, quando, per l'indennità di trasferta, sottrae all'imponibile solo una percentuale forfettizzata, sulla scorta di un'implicita valutazione di presuntiva imputabilità di tale percentuale al recupero delle spese "vive" richieste dalla trasferta medesima, e così conferma la tassabilità della rimanente parte, anche se riconducibile all'incremento delle menzionate spese generali di mantenimento per il temporaneo impegno del lavoratore in località diversa da quella abituale;
-che detti criteri sono sostanzialmente recepiti dall'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il quale definisce come reddito tassabile tutti i compensi dipendenti dal rapporto di lavoro, espressamente comprendendovi i rimborsi di spese (primo comma), e poi, in via d'eccezione, si occupa, fra l'altro, delle indennità e dei rimborsi per trasferte (quarto comma), fissando una misura non imponibile, -che i criteri medesimi sono ribaditi con la riformulazione dell'art. 48 del d. P.R. n. 917 del 1986, introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art. 3 del d.lg. 2 settembre 1997 n. 314, ove si qualifica come reddito di lavoro, ai fini impositivi, ogni erogazione effettuata "in relazione al rapporto di lavoro", usandosi espressione equivalente a quella di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, anche se poi, nell'ambito di una più articolata disciplina delle eccezioni, si contempla, per la prima volta, l' indennità di trasferimento, l'indennità di sistemazione e quelle analoghe, adottandosi anche per esse il parametro della non tassabilità di una misura percentuale predeterminata (settimo comma); -che la diversità di natura e di presupposti delle indennità di trasferimento (che formano oggetto della presente controversia) rispetto a quelle di trasferta, del resto separatamente contemplate nel contratti di lavoro, per la rilevata distinzione tra concorso in oneri generali di mantenimento connessi alla fisiologica evoluzione del rapporto e rimborso di M spese che il datore di lavoro provochi richiedendo un temporaneo espletamento della prestazione fuori del territorio abituale, osta alla estensibilità alle prime di norme dettate per le seconde;
-che, per i versamenti in discorso, non sono conferenti i richiami alla nozione di risarcimento del danno emergente, perché il denaro sborsato dal lavoratore subordinato, per fronteggiare bisogni di vita, è spesa propedeutica alla prestazione lavorativa, indispensabile per porsi in condizione di svolgerla, non effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa, e tantomeno pregiudizio arrecato dal datore di lavoro. Poiché avanti la sentenza impugnata poggia sulla questione di diritto respinta da questa Corte, è possibile definire la controversia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. riconosciuto dalla stessa Amministrazione,Si deve sottolineare che, come l'impugnazione coinvolgeva soltanto la debenza del tributo, e non l'applicazione delle sanzioni che resta esclusa. La natura della problematica affrontata e l'epoca del consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali confermati in questa sede rendono equa la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
5 6 . 8 N 9 1 - La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito / 4 B / . 6 L 2 L . dichiara legittimo l'accertamento e non dovute le sanzioni. Compensa fra le parti le A R . V I H I T Y A . P . B D A T L E 1 dell'intero giudizio. D 3 1 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 19 ottobre 2000. 51 Presidente हा Rolotone ay Man IC m IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NN TT Oggi 20 LUG. 2001 IL CANCER DERE C1 IN TT