CASS
Sentenza 13 ottobre 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2023, n. 41743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41743 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal RO AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 22 febbraio 2022 della Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO RD, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 22 febbraio 2022, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (modificata solo quanto al trattamento sanzionatorio irrogato), ha ritenuto NI RO responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato articolando tre motivi di censura. MU\ Penale Sent. Sez. 5 Num. 41743 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 13/09/2023 Il primo, formulato in termini di inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, deduce l'omessa valutazione della regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio in grado d'appello con riferimento al mancato rispetto dei termini a comparire. L'ufficiale giudiziario, nel notificare il decreto di citazione, avrebbe inizialmente immesso nella cassetta postale, ai sensi dell'art. 161, 4° comma, il relativo avviso di deposito, ma avrebbe comunicato, successivamente, di aver proceduto ai sensi dell'art. 157 del codice di procedura penale. Viceversa, in ipotesi difensiva, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 161 cod. proc. pen., il decreto si sarebbe dovuto notificare mediante consegna al difensore e non mediante immissione nella cassetta della posta di un avviso di notifica;
applicando la disciplina prevista dall'art. 157 cod. proc. pen., come indicato dall'ufficiale giudiziario, la notifica si dovrebbe intendere perfezionata al momento del ricevimento della raccomandata informativa, mai recapitata. Il secondo, formulato in termini di violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, con il quale deve essere letto il terzo, deduce l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza d'appello e l'inapplicabilità della sospensione prevista dal d.l. n. 73 del 2018, introdotta successivamente alla commissione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente inammissibile. Il primo motivo è indeducibile in quanto formulato genericamente, in quanto omette di indicare il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa. L'ordinamento non appresta tutela alla mera regolarità formale del processo o, in generale, dell'attività giudiziaria, ma all'interesse (sostanziale) che quella specifica norma processuale (in ipotesi violata) intende tutelare. Sicché, in tanto sussiste l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale, in quanto tale violazione abbia comportato un effettivo pregiudizio alla sfera giuridica della parte nel cui interesse è dettata quella specifica previsione procedimentale (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Rv. 273101; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Rv. 268785; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Rv. 255629; Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, Rv. 253276; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541 - 01; in queste termini anche la giurisprudenza civile Cass. civ. Sez. 2, n. 20834 del 30/06/2022, Rv. 665171; Sez. 3, n. 26419 del 20/11/2020, Rv. 659858). Ebbene, dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale della censura: Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525) risulta un primo tentativo di notifica (all'imputato) effettuato il 25 gennaio 2022 in Grumo Appula, alla via Lattanzio, 2 n. 12 (nella cui relata, l'ufficiale notificatore dà atto dell'esito negativo, in quanto il destinatario risulta "sconosciuto in loco") e una successiva notifica effettuata, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. al difensore, avv. Pietro Davide De Paola. Il ricorrente si limita a dedurre asseriti profili di irregolarità formale del procedimento notificatorio (peraltro inesistenti, in quanto la notifica al difensore non deve necessariamente avvenire mediante consegna a mani proprie): omette, tuttavia, di indicare in che termini la rilevata ed asserita violazione abbia concretamente pregiudicato il ricorrente, atteso, sotto il profilo della conoscenza dell'atto, il pacifico tempestivo rinvenimento dell'avviso di deposito e, sotto il profilo dell'esercizio del diritto di difesa, la tempestiva impugnazione proposta. Residua il profilo afferente all'invocata prescrizione. Il motivo è manifestamente infondato, emergendo dagli atti la prova che il termine di prescrizione, al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, non era ancora maturata. Ai 12 anni e sei mesi (termine di prescrizione massima prevista in relazione al reato contestato), decorrente dal 26 gennaio 2009 (data della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento), devono aggiungersi complessivamente 234 giorni: 171 giorni dal 12 aprile 2018 al 30 settembre 2018, per impedimento dell'imputato (calcolando 60 giorni dai 30 di prognosi indicati, seppur non esplicitamente, del certificato medico) e, per i successivi, in applicazione del d.l. n. 73 del 2018, e 63 giorni dal 4 dicembre 2019 a 5 febbraio 2020 per adesione del difensore all'astensione proclamata. La parte deduce l'inapplicabilità della disciplina introdotta dal d.l. n. 73 del 2018 (in quanto postulerebbe un'applicazione retroattiva in malam partem di disposizioni penali sostanziali), è sufficiente richiamare le argomentazioni offerte dalla stessa Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 278 del 2020 (pronunciata con riferimento alla disciplina emergenziale pandemica), che, pur ribadendo che la prescrizione, in quanto causa di estinzione del reato, costituisce un istituto di natura sostanziale e quindi rientra nell'area di applicazione del principio di legalità enunciato dall'art. 25, co. 2, Cost., riconosce la legittimità dell'applicazione di una norma successiva incidente sulla disciplina della sospensione della prescrizione, perché mera integrazione della generale previsione contenuta nel primo comma dell'art. 159 cod. pen. ("il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge"). Una norma che, svolgendo funzione di cerniera, legittimerebbe l'ingresso di successive integrazioni, senza, però, violare il principio di legalità. L'autore del fatto, benché non possa conoscere con certezza i singoli periodi nei quali la prescrizione sarà sospesa (ma questo a 3 kz prescindere dalla nuova normativa), alla luce del rinvio operato dall'art. 159 cod. pen., è comunque consapevole, al momento del fatto, che se il procedimento o il processo saranno sospesi in ragione di una disposizione di legge che ciò preveda lo sarà automaticamente anche il corso della prescrizione. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione successivamente maturata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il CQi1igiere Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO RD, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 22 febbraio 2022, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (modificata solo quanto al trattamento sanzionatorio irrogato), ha ritenuto NI RO responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato articolando tre motivi di censura. MU\ Penale Sent. Sez. 5 Num. 41743 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 13/09/2023 Il primo, formulato in termini di inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, deduce l'omessa valutazione della regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio in grado d'appello con riferimento al mancato rispetto dei termini a comparire. L'ufficiale giudiziario, nel notificare il decreto di citazione, avrebbe inizialmente immesso nella cassetta postale, ai sensi dell'art. 161, 4° comma, il relativo avviso di deposito, ma avrebbe comunicato, successivamente, di aver proceduto ai sensi dell'art. 157 del codice di procedura penale. Viceversa, in ipotesi difensiva, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 161 cod. proc. pen., il decreto si sarebbe dovuto notificare mediante consegna al difensore e non mediante immissione nella cassetta della posta di un avviso di notifica;
applicando la disciplina prevista dall'art. 157 cod. proc. pen., come indicato dall'ufficiale giudiziario, la notifica si dovrebbe intendere perfezionata al momento del ricevimento della raccomandata informativa, mai recapitata. Il secondo, formulato in termini di violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, con il quale deve essere letto il terzo, deduce l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza d'appello e l'inapplicabilità della sospensione prevista dal d.l. n. 73 del 2018, introdotta successivamente alla commissione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente inammissibile. Il primo motivo è indeducibile in quanto formulato genericamente, in quanto omette di indicare il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa. L'ordinamento non appresta tutela alla mera regolarità formale del processo o, in generale, dell'attività giudiziaria, ma all'interesse (sostanziale) che quella specifica norma processuale (in ipotesi violata) intende tutelare. Sicché, in tanto sussiste l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale, in quanto tale violazione abbia comportato un effettivo pregiudizio alla sfera giuridica della parte nel cui interesse è dettata quella specifica previsione procedimentale (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Rv. 273101; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Rv. 268785; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Rv. 255629; Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, Rv. 253276; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541 - 01; in queste termini anche la giurisprudenza civile Cass. civ. Sez. 2, n. 20834 del 30/06/2022, Rv. 665171; Sez. 3, n. 26419 del 20/11/2020, Rv. 659858). Ebbene, dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale della censura: Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525) risulta un primo tentativo di notifica (all'imputato) effettuato il 25 gennaio 2022 in Grumo Appula, alla via Lattanzio, 2 n. 12 (nella cui relata, l'ufficiale notificatore dà atto dell'esito negativo, in quanto il destinatario risulta "sconosciuto in loco") e una successiva notifica effettuata, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. al difensore, avv. Pietro Davide De Paola. Il ricorrente si limita a dedurre asseriti profili di irregolarità formale del procedimento notificatorio (peraltro inesistenti, in quanto la notifica al difensore non deve necessariamente avvenire mediante consegna a mani proprie): omette, tuttavia, di indicare in che termini la rilevata ed asserita violazione abbia concretamente pregiudicato il ricorrente, atteso, sotto il profilo della conoscenza dell'atto, il pacifico tempestivo rinvenimento dell'avviso di deposito e, sotto il profilo dell'esercizio del diritto di difesa, la tempestiva impugnazione proposta. Residua il profilo afferente all'invocata prescrizione. Il motivo è manifestamente infondato, emergendo dagli atti la prova che il termine di prescrizione, al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, non era ancora maturata. Ai 12 anni e sei mesi (termine di prescrizione massima prevista in relazione al reato contestato), decorrente dal 26 gennaio 2009 (data della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento), devono aggiungersi complessivamente 234 giorni: 171 giorni dal 12 aprile 2018 al 30 settembre 2018, per impedimento dell'imputato (calcolando 60 giorni dai 30 di prognosi indicati, seppur non esplicitamente, del certificato medico) e, per i successivi, in applicazione del d.l. n. 73 del 2018, e 63 giorni dal 4 dicembre 2019 a 5 febbraio 2020 per adesione del difensore all'astensione proclamata. La parte deduce l'inapplicabilità della disciplina introdotta dal d.l. n. 73 del 2018 (in quanto postulerebbe un'applicazione retroattiva in malam partem di disposizioni penali sostanziali), è sufficiente richiamare le argomentazioni offerte dalla stessa Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 278 del 2020 (pronunciata con riferimento alla disciplina emergenziale pandemica), che, pur ribadendo che la prescrizione, in quanto causa di estinzione del reato, costituisce un istituto di natura sostanziale e quindi rientra nell'area di applicazione del principio di legalità enunciato dall'art. 25, co. 2, Cost., riconosce la legittimità dell'applicazione di una norma successiva incidente sulla disciplina della sospensione della prescrizione, perché mera integrazione della generale previsione contenuta nel primo comma dell'art. 159 cod. pen. ("il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge"). Una norma che, svolgendo funzione di cerniera, legittimerebbe l'ingresso di successive integrazioni, senza, però, violare il principio di legalità. L'autore del fatto, benché non possa conoscere con certezza i singoli periodi nei quali la prescrizione sarà sospesa (ma questo a 3 kz prescindere dalla nuova normativa), alla luce del rinvio operato dall'art. 159 cod. pen., è comunque consapevole, al momento del fatto, che se il procedimento o il processo saranno sospesi in ragione di una disposizione di legge che ciò preveda lo sarà automaticamente anche il corso della prescrizione. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione successivamente maturata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il CQi1igiere Il Presidente