Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula A 023 1 5 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 13381/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 5568 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Udienza 4 dicembre 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: в п MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DEL TESORO, in persona dei rispettivi Ministeri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrenti -
contro 4436 LI VA AT, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cabibbo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Cola di Rienzo n. 28, giusta procura in calce all'avverso ricorso;
- resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Firenze-Sezione Lavoro n. 195/98 del 23 giugno 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 87/1998). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2001 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello depositato in data 6 marzo 1998 il I R M Ministero dell'Interno ed il Ministero del Tesoro impugnavano dinanzi al Tribunale di Firenze (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) la sentenza con la quale il Pretore-Giudice del Lavoro di Pisa aveva accolto la domanda giudiziale di VA NA RE e, per l'effetto, "aveva dichiarato che parte ricorrente si trovava dal luglio 1996 nelle condizioni medico-legali previste per la concessione del trattamento di accompagnamento e condannato il Ministero dell'Interno a corrispondere a parte ricorrente il trattamento di accompagnamento con decorrenza dal 1° luglio 1996 ed a corrispondere i ratei arretrati 2 maggiorati degli interessi nella misura di legge, con la condanna in solido dei Ministeri convenuti al pagamento delle spese di lite". Si costituiva in giudizio l'appellata VA NA RE che rilevava l'infondatezza dell'avversa impugnativa e ne chiedeva il rigetto. L'adito Tribunale di Firenze - con sentenza del 23 giugno 1998 "respinge(va) l'appello e condanna(va) gli appellanti a rifondere - all'appellato le spese del grado". Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: a) VA NA RE è persona non r ancora sessantanovenne per essere nata il [...] affetta, come es ben rileva il consulente da una patologia tumorale che, dopo una lunga fase di silenzio evolutivo, ha evidenziato segni progressivi tali da far ritenere ragionevole una prognosi infausta: fra questi segni una frattura del femore sinistro nell'estate del 1995 e la comparsa (luglio 1996) di un area di addensamento polmonare nodulare>>; b) è documentato che nel luglio 1996 l'assistita, in conseguenza della frattura spontanea del femore nell'estate 1995, già trattata con sintesi metallica, si vide applicata una protesi completa dell'anca>>; c) appare ragionevole, condivisibile e confermabile valutazione del "primo giudice" sulla sussistenza dei requisiti di legge per l'accoglimento della domanda con riferimento alla data al 1° luglio del 1996, valutazione ulteriormente 3 supportata dalla considerazione per cui non è verosimile che un quadro costituito da affezioni tanto ingravescenti quanto irreversibili possa essersi consolidato a ridosso nel giugno 1997>>. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Tesoro hanno proposto ricorso affidato a (formalmente quattro, ma sostanzialmente) due motivi. L'intimata si è costituita in giudizio depositando procura ad litem. MOTIVI DELLA DECISIONE I-. Con il primo motivo (articolato su due profili) i Ministeri ricorrenti - denunziando "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18/80, dell'art. 8 u.c. della legge n. 118/1971 e dell'art. 1/4 del d. lgs. n. 509/1988” (primo profilo) e “motivazione insufficiente e/o omessa e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia" (secondo profilo) - censurano la sentenza del Tribunale di Firenze per essere addivenuto erroneamente ad una retrodatazione del beneficio dell'indennità di accompagnamento sulla scorta di elementi presuntivi inammissibili nella materia de qua ove vige il principio di i certezza sul piano medico-legale in sede di accertamento dello stato invalidante richiamandosi in tal senso le norme di cui all'art. 8 u.c. della legge n. 118/71 ed 1/4 del d. lgs. n. 509/88>>. 4 Con il secondo motivo di ricorso (articolato anch'esso su due profili) i ricorrenti denunziando "subordinatamente ed in via - alternativa, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 698/94” (primo profilo) e “motivazione insufficiente e/o omessa e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia" (secondo profilo) - addebitano al Giudice di appello di non avere considerato che, essendo stata individuata quale epoca di insorgenza del requisito sanitario il mese di luglio 1996 (per intervento di sostituzione protesica di anca), discendeva che la data di decorrenza del beneficio economico (essendo stata la domanda amministrativa presentata in data 29 settembre 1995) non avrebbe potuto decorrere che a far data dal 1° 2 1 2 agosto 1996>>. 1 II . I summenzionati motivi esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano infondati. Infatti le doglianze sollevate dai Ministeri ricorrenti circa la decorrenza dello stato invalidante appaiono insussistenti ove rapportate alle risultanze processuali acquisite ed alle conclusioni del "consulente tecnico di ufficio" - nominato proprio per stabilire la decorrenza della invalidità della RE -. In linea generale non è dubbio che, in materia di invalidità pensionabile, il momento di insorgenza dello stato invalidante, che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale, non 5 . coincide, tranne casi particolari, con quello degli accertamenti tecnici, nè con quello del deposito della relazione peritale, e va acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso una accurata valutazione di tutte le risultanze di causa relative, in particolare,- all'insorgenza ed evoluzione, anche prima dell'espletamento degli accertamenti tecnici, delle malattie riscontrate - mediante l'esercizio di tutti i possibili poteri di indagine che egli ritenga più idonei, ivi compreso il ricorso ad ulteriori approfondimenti peritali;
anche perchè, riguardando l'indagine stessa uno stato od un processo durevole, è assai improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nel suo momento iniziale, laddove, per diversi processi evolutivi, lo studio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, tale principio di massima soffre due eccezioni, ed è inoperante sia qualora, per determinati stati patologici ed in assenza di precisi dati anamnestici, la sua applicazione non sia possibile, nel qual caso il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, difettando elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso;
sia ove, in ipotesi inversa, sussistano precisi, inequivoci elementi che inducano a fissare obiettivamente la decorrenza del raggiungimento 6 . della soglia legale invalidante, ai fini pensionistici, ad un particolare momento. Nella specie, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Firenze si è riportato a quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio in merito alle condizioni di salute della RE in relazione alle infermità comportanti uno stato di invalidità che impediva la deambulazione della stessa, per cui a conferma dell'infondatezza delle censure - contenute nel ricorso in esame - vale riportarsi al principio (affermato чко costantemente da questa Corte) secondo il quale, ove il giudice del merito ritenga di dover riportarsi alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, in quanto è sufficiente come è avvenuto nella specie - riportarsi ai dati fattuali della consulenza per ritenere implicitamente disattese, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le contrarie argomentazioni delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3519/2001). In ogni caso, a conferma dell'integrale infondatezza del motivo in esame, si evidenzia che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, 7 consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, allo uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n.685/1995, Cass. n.8653/1994, Cass. n.10503/1993). Pervero, conclusivamente, dalla disamina della sentenza impugnata non si evince l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Firenze, con congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, è corret- tamente pervenuto alla decisione a mente della quale ha stabilito la decorrenza dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1° luglio о т ч 1996. III Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere - rigettato. Non si fa luogo ad alcuna statuizione in merito alle spese del presente giudizio di legittimità, in quanto l'intimata - a parte il deposito in cancelleria della procura ad litem - non ha svolto alcuna attività difensiva. 8
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 4 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore uterson IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 FEB.2002 IL CANCELLIERE 3 0 I 3 A 1 S 5 D . S , T . A O R T L N , A L ' A L 3 O S L B 7 E E - I P 8 D S D - I I 1 S A N 1 T N G S E E O S O G P A I G D M A I E E L , O A T O D T R A I T E L R S I T L I D N E G E E D O S R E