Sentenza 3 novembre 1999
Massime • 1
Lo spostamento del termine per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali operate a titolo di acconto (normalmente il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la ritenuta), introdotto con l'art. 3 del D.L.. 16 marzo 1991 n. 83 (scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta), non può incidere sul reato di cui all'art. 2 legge 7 agosto 1982 n. 516, allorché questo era già perfetto all'atto dell'entrata in vigore del D.L. stesso, e ciò in quanto la norma di nuova introduzione non poteva che essere rivolta al futuro, e cioè alle omissioni di versamento consumate successivamente all'entrata in vigore della nuova disposizione.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/1999, n. 14160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14160 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 03/11/1999
1. Dott. RIZZO ALDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE MAIO GUIDO " N. 03646/1999
3. Dott. GRASSI ALDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SCHETTINO OLINDO " N. 24062/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIBUNALE di AREZZOnei confronti di:
DI OS OP N. IL 09.02.1965
avverso sentenza del 10.02.1999 TRIBUNALE di AREZZOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. De Nunzio che Ha concluso per A. Con Rinvio.
MOTIVAZIONE
Con sentenza del 10.2.99 del Tribunale di Arezzo, Di SO DO fu assolto perché il fatto non sussiste dal reato di cui agli artt.81 capv. C.p. e 2 ult. co. l. 516/82 ("perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e nella sua qualità di responsabile del Maglificio Franca di ZOI F. - s,n.c. ..., ometteva di versare all'Erario ritenute fiscali operate a titolo di acconto nel corso dell'anno 1990 per un ammontare complessivo di lire 18.737.000", in Arezzo dal 21.6.90 al 21.1.91). Tale sentenza è stata impugnata con ricorso immediato per cassazione dal Proc. della Repubb. presso il Tribunale di Arezzo e dal Proc. Gen. presso la Corte d'Appello di Firenze, i quali hanno denunciato, ciascuno con unico motivo, inosservanza dell'art. 20 l.
7.1.29 n. 4 ed erronea applicazione dello art. 2 l. 516/82 nella formulazione originaria e in quella di cui all'art. 3 D.L. 16.3.91 n.83, come modif. dalla legge di conversione 15.5.91 n. 154, sotto il profilo che sarebbe violatrice di tali norme i rilievi che hanno condotto il Tribunale alle decisione impugnata (in base al quali "tutte le omissioni ascritte.... si sono verificate prima dell'entrata in vigore della novella D.L. n. 83/91..., mentre il termine per la presentazione della relativa dichiarazione riepilogativa - mod.770 - è venuto a spirare in un momento successivo, e cioè il 30.4.91. Tale situazione comporterebbe, sempre secondo la sentenza impugnata, "che le medesime omissioni possono, in base al principio del tempus commissi delicti, ritenersi avverate tanto sotto il vigore della legislazione anteriore ...., quanto di quella posteriore;
con la conseguenza, "inaccettabile", di una possibile duplicità di sanzione, evitabile soltanto con l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2 co. 3 c.p. (cd. principio del favor rei). I ricorsi del Proc. della Repubb. E del Proc. Gen. sono fondati. I rilievi del Tribunale risultano, infatti, viziati nel punto in cui affermano che le omissioni incriminate possono ritenersi avverate, in base al principio del tempus commissi delicti, tanto sotto il vigore della legislazione anteriore, quanto di quella posteriore. È evidente, infatti, che il tempo di consumazione, quale che sia la disposizione che si debba o si intenda applicare, non può essere che unico e nel caso in esame va individuato, trattandosi di reati omissivi, nel momento della scadenza del termine utile per realizzare la condotta doverosa, nella specie nel momento della scadenza del termine stabilito dalla legge vigente al tempo in cui i versamenti andavano effettuati (il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la ritenuta, momento che, nel caso in esame, essendo tutti i reati stati unificati in continuazione, è stato rapportato alla data unica del 21.1.91). Nella specie, inoltre, non è ravvisabile la possibilità di duplicazione della sanzione perché, appunto alla data indicata del gennaio 91, i singoli reati (riuniti poi sotto il vincolo della continuazione) dovevano ritenersi consumati, avevano raggiunto la loro piena realizzazione;
il fatto che la nuova disposizione del D.L. 83/91 abbia introdotto il diverso termine della presentazione del
Mod. 770 potrebbe essere considerato, ai fini della determinazione del tempus commissi delicti delle omissioni relative all'anno 1990, già consumate e già penalmente rilevanti, solo violando quel principio della ultrattività delle leggi finanziarie, al quale pure si è richiamato il Tribunale.
Ai fini di un approfondito esame della questione, è, comunque, opportuno ripercorrere, sia pure in breve, l'evoluzione legislativa relativa al reato in esame. L'ultimo comma dell'art. 2 l. 516/82 stabilisce, nella sua formulazione originaria, che "chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate a, titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata".
La disposizione citata è stata poi sostituita dall'art. 3 D.L.vo n. 83/91 D.L. 16.3.91 n. 83, come modif. dalla legge di conversione 15.5.91 n. 154; del citato art. 3 è sufficiente, ai fini che qui interessano, riportare il secondo comma, in base al quale "è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni chiunque, in qualità di sostituto d'imposta al di fuori del caso di cui al co. 3, non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle quali è obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun periodo di imposta, superiore a lire cinquanta milioni. Non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute ad esso relative". Di rilevante entità sono le modifiche apportate: l'omissione del versamento è penalmente rilevante solo quando l'ammontare delle ritenute superi una certa soglia;
il reato è tipizzato come contravvenzione;
il momento consumativo è quello della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta. Nel caso in esame i singoli versamenti non sono stati effettuati entro il termine di cui all'art.8 DPR 602/73, ma la dichiarazione annuale - rilevante a seguito della nuova normativa - andava presentata quando già era in vigore (dal 17 marzo 1991) la nuova disciplina: secondo il Tribunale ciò comporta la commissione del reato "tanto sotto il vigore della legislazione anteriore (applicabile, anche in presenza di più favorevoli modifiche, per l'ultrattività di cui godono le norme penali tributarie ai sensi dell'art. 20 l.
7.1.29 n.4), quanto di quella posteriore", con rischio di duplicazione di sanzione, sventato con la conclusione assolutoria in applicazione del principio del favor rei (stante l'ammontare delle ritenute non versate, inferiore alla soglia di punibilità).
Volendo riassumere e puntualizzare, le ragioni che inducono l'applicabilità al caso in esame della normativa previgente sono le seguenti:
I) il reato contestato all'imputato era, consumato, e cioè perfetto, alla data del 21.1.91 (al punto, che un imputato, che fosse stato giudicato nella immediatezza, ricorrendo gli altri presupposti, avrebbe dovuto essere condannato);
II) lo spostamento del termine introdotto con l'art,3 del D.L. 16.3.91 n. 83 non può incidere sul reato in questione sia perché
questo era già perfetto all'atto dell'entrata in vigore del D.L. stesso, sia perché la norma di nuova introduzione non poteva essere rivolta che al futuro, e cioè alle omissioni di versamento consumate successivamente all'entrata in vigore della nuova disposizione;
III) induce a tale conclusione anche il fatto che si verte in tenia di reati finanziari, relativamente ai quali vige il principio fissato nell'art. 20 l. 4/29 (in base al quale "le disposizioni penali delle leggi finanziarie si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano state abrogale o modificate al tempo della loro applicazione", cd. principio di ultrattività delle norme penali finanziarie); ne discende che alle omissioni relative all'anno 1990, penalmente rilevanti a far data dal 16.1.91, la nuova normativa non può essere applicata sotto nessun profilo, ne' della tipizzazione del reato (contravvenzione, invece che delitto); ne' della data di consumazione;
ne', infine, della soglia di punibilità;
IV) l'art.7 del D.L. 83/91, dispone che "le disposizioni degli artt. da 1 a 6 hanno effetto dalla data della loro entrata in vigore, salvo quanto previsto dal comma 2". Tale norma, nel ribadire il principio della ultrattività fissato nel più volte richiamato art.20 l. 4/29 (con l'unica, eccezione del comma successiva, di cui si dirà), sta a significare che ai reati già commessi e perfetti alla data di entrata in vigore del D.L., non è applicabile alcuna delle nuove norme, neppure, in particolare, quella relativa al tempus commissi delicti. La conferma di tale conclusione si trae proprio dall'unica deroga, di cui si è detto, del comma 2 dello stesso art. 3, secondo cui "in deroga all'art. 20 della l.
7.1.29 n. 4, le disposizioni di cui all'art.2 del presente decreto e gli artt. 1 co. 6 e 2 co. 2 e 3 della l. 516/82, come modificati dagli artt. 1 e 3 del presente decreto, si applicano, se più favorevoli, anche alle violazioni commesse antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, a norma dei commi secondo e terzo dell'art. 2 del codice penale, sempre che per i periodi di imposta ai quali le violazioni si riferiscono si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'art. 8 (e cioè con la presentazione di apposita istanza di definizione e con il pagamento contestuale della somma di lire un milione per ogni periodo di imposta cui la violazione si riferisce - cd. retroattività a pagamento. Ed è evidente che le violazioni commesse antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono anche quelle relative all'anno 1990 che, in base alla previgente normativa, venivano a scadenza il giorno 15 del mese successivo a quello cui le operate ritenute si riferivano.
Poiché, quindi, deve, sulla base dei rilievi che precedono, ritenersi che il reato contestato era già consumato alla data del 21.1.91 e sul tale reato già consumato non ha avuto alcuna influenza la nuova disciplina introdotta con il D.L. 83/91, la sentenza impugnata (che tale disciplina ha, invece, ritenuto applicabile per il principio del favor rei) è inficiata della denunciata violazione di legge. La sentenza stessa va, di conseguenza, annullata con rinvio, a norma dell'art. 569 co. 4 c.p.p. trattandosi (il ricorso per saltum, al giudice competente per l'appello, che si uniformerà, ex art. 627 co. 3 c.p.p., al principio di diritto qui enunciato.
P. Q. M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 1999