CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21119 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN ER, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 23/01/2026 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FA AR;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Presicce, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/01/2026 la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto nell’interesse di ER NN avverso la sentenza del 23/03/2023 con la quale il Tribunale di Lecce aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale si denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21119 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MOSTARDA FABIO Data Udienza: 14/05/2026 2 585, comma 1bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tardività dell’impugnazione. Il difensore evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto che l’appello sia stato proposto oltre il termine in quanto l’appellante non poteva fruire della proroga di 15 giorni prevista dall’art. 581 comma 1bis cod. proc. pen.; ciò si è ritenuto in quanto, nel corso del processo di primo grado, il NN era stato giudicato con rito abbreviato richiesto dal difensore di fiducia munito di procura speciale, con la conseguenza che l’imputato, sebbene erroneamente indicato come assente nella sentenza di primo grado, non poteva essere considerato tale. Secondo il difensore tale conclusione era errata in quanto la procura speciale in atti, in forza della quale è stato ritenuto applicabile l’art. 420 comma 2ter cod. proc. pen. e l’imputato è stato conseguentemente ritenuto presente, era stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della suddetta disposizione normativa (sebbene utilizzata per chiedere il rito alternativo in un momento successivo all’entrata in vigore della norma). 3. Il 06/05/2026 il ricorrente personalmente ha depositato memoria (con allegati) insistendo per l’accoglimento del ricorso. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni. L’art. 420, comma 2ter, cod. proc. pen. stabilisce che è considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale. Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs 10.10.22 n. 150 (cd riforma Cartabia). L'art. 89 comma 1 del suddetto decreto, nel dettare la normativa transitoria, prevede tuttavia che quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di assenza anteriormente vigenti. Da ciò consegue che le nuove disposizioni in materia di assenza, tra le quali vi è certamente anche il citato comma 2ter dell'art. 420, non si applicano per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (30.12.2022) in cui a tale data l’assenza dell'imputato è stata già dichiarata. 3 L'art. 585 c. 1bis cod. proc. pen. – che, come è noto, prevede un aumento di 15 giorni del termine per la proposizione dell'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza – è stato invece introdotto dall'art. 33 c. 1 lett. f) del D. Lgs 10.10.22 n. 150 e secondo la citata normativa transitoria (art. 89 comma 3) lo stesso si applica solo per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (30.12.2022). Nel caso in esame, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) – risulta che l'odierno ricorrente nel giudizio di primo grado è stato dichiarato assente all'udienza del 26/09/2022, quindi prima dell'entrata in vigore (30/12/2022) del D. Lgs 150 del 2022, sicché allo stesso, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non era applicabile la disposizione del comma 2ter dell'art. 420 cod. proc. pen.; il NN, dunque, non poteva essere considerato presente e si doveva invece ritenere che fosse stato “giudicato in assenza” (secondo la previgente normativa). D’altro canto, la sentenza di primo grado è stata emessa il 23/03/2023, dunque dopo l'entrata in vigore della cd riforma Cartabia, sicché all'appello proposto avverso la stessa era applicabile, per quanto detto, l'aumento del termine di 15 giorni per l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato “giudicato in assenza”. In conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, l'imputato, da un lato, non poteva essere considerato presente, e, dall'altro, aveva diritto alla proroga del termine per impugnare. Il termine per l'appello, che sarebbe ordinariamente scaduto il 07/04/2023, tenuto conto dell'aumento di 15 giorni, veniva a scadere solo il 22/04/2023, sicché l'appello proposto il 21/04/2023 è tempestivo. A prescindere dagli argomenti contenuti nel motivo di ricorso, seppur per le diverse ragioni sopra indicate, la decisione della Corte territoriale di ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo è quindi illegittima, in quanto non è stata fatta corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate. 2. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per la celebrazione del giudizio di appello. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA AR ER IN D'IN
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FA AR;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Presicce, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/01/2026 la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto nell’interesse di ER NN avverso la sentenza del 23/03/2023 con la quale il Tribunale di Lecce aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale si denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21119 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MOSTARDA FABIO Data Udienza: 14/05/2026 2 585, comma 1bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tardività dell’impugnazione. Il difensore evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto che l’appello sia stato proposto oltre il termine in quanto l’appellante non poteva fruire della proroga di 15 giorni prevista dall’art. 581 comma 1bis cod. proc. pen.; ciò si è ritenuto in quanto, nel corso del processo di primo grado, il NN era stato giudicato con rito abbreviato richiesto dal difensore di fiducia munito di procura speciale, con la conseguenza che l’imputato, sebbene erroneamente indicato come assente nella sentenza di primo grado, non poteva essere considerato tale. Secondo il difensore tale conclusione era errata in quanto la procura speciale in atti, in forza della quale è stato ritenuto applicabile l’art. 420 comma 2ter cod. proc. pen. e l’imputato è stato conseguentemente ritenuto presente, era stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della suddetta disposizione normativa (sebbene utilizzata per chiedere il rito alternativo in un momento successivo all’entrata in vigore della norma). 3. Il 06/05/2026 il ricorrente personalmente ha depositato memoria (con allegati) insistendo per l’accoglimento del ricorso. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni. L’art. 420, comma 2ter, cod. proc. pen. stabilisce che è considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale. Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs 10.10.22 n. 150 (cd riforma Cartabia). L'art. 89 comma 1 del suddetto decreto, nel dettare la normativa transitoria, prevede tuttavia che quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di assenza anteriormente vigenti. Da ciò consegue che le nuove disposizioni in materia di assenza, tra le quali vi è certamente anche il citato comma 2ter dell'art. 420, non si applicano per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (30.12.2022) in cui a tale data l’assenza dell'imputato è stata già dichiarata. 3 L'art. 585 c. 1bis cod. proc. pen. – che, come è noto, prevede un aumento di 15 giorni del termine per la proposizione dell'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza – è stato invece introdotto dall'art. 33 c. 1 lett. f) del D. Lgs 10.10.22 n. 150 e secondo la citata normativa transitoria (art. 89 comma 3) lo stesso si applica solo per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (30.12.2022). Nel caso in esame, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) – risulta che l'odierno ricorrente nel giudizio di primo grado è stato dichiarato assente all'udienza del 26/09/2022, quindi prima dell'entrata in vigore (30/12/2022) del D. Lgs 150 del 2022, sicché allo stesso, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non era applicabile la disposizione del comma 2ter dell'art. 420 cod. proc. pen.; il NN, dunque, non poteva essere considerato presente e si doveva invece ritenere che fosse stato “giudicato in assenza” (secondo la previgente normativa). D’altro canto, la sentenza di primo grado è stata emessa il 23/03/2023, dunque dopo l'entrata in vigore della cd riforma Cartabia, sicché all'appello proposto avverso la stessa era applicabile, per quanto detto, l'aumento del termine di 15 giorni per l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato “giudicato in assenza”. In conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, l'imputato, da un lato, non poteva essere considerato presente, e, dall'altro, aveva diritto alla proroga del termine per impugnare. Il termine per l'appello, che sarebbe ordinariamente scaduto il 07/04/2023, tenuto conto dell'aumento di 15 giorni, veniva a scadere solo il 22/04/2023, sicché l'appello proposto il 21/04/2023 è tempestivo. A prescindere dagli argomenti contenuti nel motivo di ricorso, seppur per le diverse ragioni sopra indicate, la decisione della Corte territoriale di ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo è quindi illegittima, in quanto non è stata fatta corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate. 2. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per la celebrazione del giudizio di appello. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA AR ER IN D'IN