Sentenza 27 febbraio 2004
Massime • 1
Quando la costituzione in giudizio della parte abbia avuto luogo senza contestazioni circa il deposito degli atti necessari allo scopo e circa l'esistenza e la tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti da altra emergenza processuale.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva confermato la sentenza di primo grado, dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza della procura al difensore, pur in mancanza di un accertamento dell'inesistenza assoluta della procura, da parte del primo giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2004, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA MA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Properzio n. 27, presso lo studio dell'avv. Anna Molle, difesa dall'avv. Mario Pica, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
Banca di Roma S.p.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 417/00 del Tribunale di Velletri, emessa il 9 giugno 1999 e depositata il 29 marzo 2000 (R.G. 335/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora MA SA propose opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti del Pretore di Velletri su istanza della Banca di Roma.
La Banca chiese il rigetto dell'opposizione.
Il Pretore dichiarò la inammissibilità dell'opposizione per mancanza della procura al difensore.
La signora SA propose appello deducendo che in effetti la procura non era stata rilasciata a margine dell'atto di opposizione, come erroneamente indicato nell'epigrafe dello stesso atto, ma era stata invece rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, pur dando atto che esisteva una procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per decreto ingiuntivo, osservò che non v'era prova che il suo conferimento fosse avvenuto prima della costituzione in giudizio, in mancanza di ogni riferimento alla procura nella nota di iscrizione a ruolo ed in assenza di un indice del fascicolo di parte di primo grado che a detta procura facesse riferimento.
Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso la signora MA SA.
La Banca di Roma non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 180 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Si deduce che, in virtù di quanto disposto dalla norma sopra indicata, il Pretore aveva certamente verificato l'esistenza della procura rilasciata in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, tant'è che, pure avendo fatta espressa riserva di esaminare altre questioni pregiudiziali, nessun riferimento aveva fatto in ordine alla regolarità della costituzione della parte opponente.
Con il secondo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 182, secondo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Si deduce che, anche con riferimento alla norma sopra richiamata, doveva ritenersi che il pretore avesse verificato la regolarità della costituzione in giudizio dell'opponente, perché nessun rilievo il giudice aveva fatto sul punto, ne' aveva ritenuto immediatamente la causa in decisione.
Con il terzo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione degli artt. 293 e 91 del c.p.c., in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Si deduce che la costituzione della Banca di Roma era avvenuta tardivamente, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, e ciò nonostante il pretore aveva condannato l'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Con il quarto motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Si ripropongono le deduzioni poste a sostegno dell'opposizione, non esaminate dai giudici di merito, stante la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione.
Il ricorso deve essere accolto nella parte in cui censura la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, mente le altre censure rimangono assorbite.
Fatti non controversi sono:
a) che una procura è stata rilasciata dalla signora MA SA all'avv. Mario Pica in calce alla copia del decreto ingiuntivo a lei notificata;
b) che l'epigrafe dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo indica che la procura è stata rilasciata a margine dell'atto di opposizione medesimo;
c) che a margine dell'atto di opposizione è stato predisposto il timbro per il rilascio della procura, ma la stessa non risulta sottoscritta;
d) che il fascicolo di parte opponente non è corredato di indice;
f) che, secondo quanto attestato nella sentenza impugnata, ad essa dovendosi fare riferimento in mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado, nella nota di iscrizione a ruolo manca ogni riferimento alla procura.
Poiché questi erano i fatti accertati, non essendovi la prova che la procura apposta in calce alla copia notificata fosse stata rilasciata in data successiva alla costituzione in giudizio, avrebbe dovuto essere ritenuta la anteriorità del rilascio della procura rispetto alla detta costituzione.
Occorre in primo luogo considerare che dalla sentenza del Pretore non può desumersi che da parte di quel giudice, in mancanza dell'instaurarsi sul punto di un contraddittorio tra le parti, sia stato compiuto un accertamento circa la inesistenza della procura in qualsiasi degli atti sui quali avrebbe potuto essere apposta, trovandosi nella sentenza solo l'accertamento che "sull'originale dell'opposizione è apposto il timbro contenente il testo della procura ad litem, ma non la firma della SA". In mancanza di un accertamento della inesistenza assoluta della procura da parte del giudice di primo grado, il quale - almeno a quanto è dato desumere dalla motivazione si è limitato ad un formale rilievo della non corrispondenza alla realtà della indicazione contenuta nell'epigrafe dell'atto di opposizione - avrebbe dovuto da parte del giudice d'appello essere applicato il principio altre volte affermato da questa Corte, secondo cui "quando la costituzione in giudizio della parte abbia avuto luogo senza contestazioni circa il deposito degli atti necessari allo scopo e circa l'esistenza e la tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti da altra emergenza processuale;
v. da ultimo Cass. 19 novembre 1999, n. 12858; Cass. 13 maggio 1998, n. 4818;
Cass. 2 agosto 1995, n. 8446). La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, accoglie il ricorso e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004