Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2004, n. 3998
CASS
Sentenza 27 febbraio 2004

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Quando la costituzione in giudizio della parte abbia avuto luogo senza contestazioni circa il deposito degli atti necessari allo scopo e circa l'esistenza e la tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti da altra emergenza processuale.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva confermato la sentenza di primo grado, dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza della procura al difensore, pur in mancanza di un accertamento dell'inesistenza assoluta della procura, da parte del primo giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2004, n. 3998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3998
    Data del deposito : 27 febbraio 2004

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