Sentenza 22 gennaio 2013
Massime • 1
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, ove con esso si denunci l'erroneità del calcolo del tempo necessario al prodursi di tale vicenda, quando il termine di legge, come indicato nell'atto di impugnazione, è comunque spirato in data precedente a quella della decisione della Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2013, n. 6151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6151 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 22/01/2013
Dott. GRAMENDOLA F. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 151
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 31880/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;
nei confronti di:
AR NO N. IL 14/03/1972;
avverso la sentenza n. 791/2008 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del 22/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ricorre per cassazione contro la sentenza in data 22/1/2009, con la quale il Tribunale Monocratico - Sezione Distaccata di Eboli - aveva dichiarato n.d.p. a carico di LL UN in ordine al reato di cui all'art. 336 c.p., perché estinto per prescrizione e nell'unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia la violazione della legge penale e processuale in riferimento al calcolo per la individuazione del tempo necessario alla prescrizione, che non aveva preso in considerazione la circostanza aggravante ritualmente contestata della recidiva reiterata infraquinquiennale ex art. 99 c.p., comma 4, che elevava ad anni dieci il termine di cui all'art. 157 c.p., comma 2, ult. parte, non ancora decorso. Il ricorso, sebbene fondato in fatto e in diritto, è tuttavia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, giacché nelle more il termine di legge, come indicato nel ricorso, pur tenendo conto dell'interruzione di cui all'art. 161 c.p., comma 2 è spirato in data precedente alla presente decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2013