Sentenza 3 novembre 2004
Massime • 1
In tema di provvedimenti resi dal questore per ragioni di ordine pubblico in relazione a turbative occorse nello svolgimento di manifestazioni sportive, la competenza territoriale del Questore è determinata in base al luogo ove si sono verificati i fatti giustificativi della misura e tale profilo può essere valutato dal giudice che può negare la convalida del provvedimento quando questo sia illegittimo per incompetenza dell'organo che lo ha emesso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che per gli episodi di violenza e di danneggiamento commessi in occasione dell'incontro di calcio Cagliari-Catania durante il trasferimento dalla Sicilia a Cagliari, fosse competente il Questore di Cagliari).
Commentario • 1
- 1. Il Daspo ai tempi del COVID - 19Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2004, n. 46043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46043 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/11/20047
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO GI - Consigliere - N. 4252
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 019282/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA LA ND GI N. IL 19/09/1969;
avverso ORDINANZA del 08/04/2004 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G..
Rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 08/04/2004 il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, ricorrendone i presupposti, convalidava il provvedimento 17/03/2004 del Questore di Cagliari, notificato il 5/04/2004, emesso ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989 (e succ. mod.), con il quale, per la durata di anni tre, veniva fatto divieto a La CO RO GI - resosi responsabile in occasione della partita Cagliari-Catania di episodi di violenza e di danneggiamento durante i viaggi di andata e ritorno Palermo-Cagliari con la motonave della Compagnia Tirrenia - di accedere a tutti gli stadi dove si svolgono incontri di calcio con l'obbligo di presentazione presso la Questura di Catania in orari prescritti in occasione degli incontri di calcio disputati dalla squadra del Catania in casa ed in trasferta.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento deducendo: a) l'incompetenza per territorio del Questore di Cagliari;
b) la mancata notifica della comunicazione relativa all'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990; c) l'omessa indicazione dell'avviso ex art. 6 co. 2 bis L. 401/1989 e succ. mod.; d) la nullità del provvedimento del Questore per l'omessa indicazione in modo specifico delle manifestazioni sportive cui è vietato l'accesso; e) l'omessa motivazione in ordine alla durata della misura.
Il ricorso è infondato.
Invero, quanto al primo motivo, deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che, per i provvedimenti previsti dall'art. 6 L. 401/1989 e succ. mod., collega la competenza territoriale del Questore al luogo in cui si sono verificati i fatti giustificativi della misura e attribuisce al giudice il potere di negare la convalida quando il provvedimento sia illegittimo per incompetenza dell'organo che l'ha emesso (Cass. sez. 1^ n. 38660/2004 proc. Vinci). Non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 8 ter L. 401/1989 (inserito dall'art. 1 L. 377/2001), tale competenza si estende anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive. Ne consegue che, poiché nel caso di specie gli episodi di violenza e di danneggiamento sono stati commessi in occasione dell'incontro di calcio Cagliari-Catania durante i trasferimenti del ricorrente dalla Sicilia a Cagliari e viceversa, correttamente è stata ritenuta sussistente la competenza del Questore di Cagliari alla emissione del provvedimento.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che, in tema di procedimento ex art. 6 L. 401/1989 e succ. mod., caratterizzato da esigenze di celerità della procedura, si deve escludere che sussista l'obbligo da parte dell'autorità amministrativa procedente di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990. Infatti - secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale che si condivide (Corte costituzionale sentenza n. 210/1995; Cass. sez. 1^, n. 10103 del 25/9/1998, proc. Cantarella, rv. 211398; Cass. sez. 1^ n. 11716 del 13/10/1999, proc. Pacella, rv. 214287) - non sussiste l'obbligo di comunicazione all'interessato, prescritto dall'art. 7 L. 241/1990, dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento del Questore qualora l'attività svolta dall'Autorità di Polizia si concretizza unicamente con l'emanazione del provvedimento stesso per la mancanza di adempimenti intermedi. In tal caso la comunicazione all'interessato può essere omessa, in quanto l'avvio del procedimento amministrativo coincide con l'emanazione del provvedimento del Questore, di guisa che l'interessato non ha la possibilità di interloquire con memorie e produzione di documenti a propria difesa.
Quanto al terzo motivo relativo alla omessa indicazione dell'avviso ex art. 6 co. 2 bis L. 401/1989 e succ. mod. è sufficiente rilevare che dalla relata di notifica del 5/04/2004 risulta che il ricorrente è stato ritualmente edotto delle sue facoltà difensive, di guisa che tale motivo deve ritenersi manifestamente infondato. Quanto al quarto motivo va rilevato che, in tema di convalida del provvedimento del Questore emesso ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989 e succ. mod., compito del G.I.P. è quello di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'emissione di tale provvedimento con facoltà di disapplicarlo, qualora venga accertato che il provvedimento sia stato emesso senza l'osservanza delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge.
Orbene, nel caso in esame, il G.I.P. ha correttamente accertato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, richiamando il contenuto del provvedimento del Questore, dal quale risulta che il ricorrente, in occasione della partita Cagliari-Catania durante il trasferimento, fu denunciato per danneggiamento ed atti vandalici commessi sulla motonave della "Tirrenia", introducendosi anche nella cabina 406 mediante forzatura. Pertanto il provvedimento del Questore deve ritenersi pienamente legittimo, rientrando il comportamento del ricorrente in una delle ipotesi previste dalla norma (atti di violenza e danneggiamento). Ne consegue che, ricorrendo i presupposti richiesti dalla legge per l'emissione del provvedimento del Questore, l'ordinanza impugnata non può essere censurata sotto nessun profilo, tanto più che il provvedimento del Questore specifica le competizioni calcistiche per le quali l'obbligo di presentazione in Questura è operante (incontri disputati in casa ed in trasferta dalla squadra di calcio del Catania, come si evince dall'obbligo di presentazione in Questura, che si riferisce inequivocabilmente alle partite disputate dalla squadra del Catania).
Quanto al quinto motivo è sufficiente rilevare che la durata della misura è stata correttamente ancorata alla elevata pericolosità dimostrata dal ricorrente, tenuto conto della gravità dei fatti commessi in concorso di più persone, appartenenti al gruppo degli "ultras" (circa settanta), in occasione della trasferta. Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004