Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
Il reato di violazione dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia contestualmente allo svolgimento di manifestazioni sportive (art. 6, comma sesto, legge n. 401 del 1989) non presuppone che il relativo provvedimento del Questore indichi specificamente le date di espletamento di detti incontri, essendo onere del destinatario informarsi sulla concreta epoca di svolgimento di dette competizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 40177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40177 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Presidente - del 06/10/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1493
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 12059/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA EL N. IL *06/12/1972*;
avverso la sentenza n. 3046/2007 CORTE APPELLO di GENOVA, del 08/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Genova ha ritenuto MP AN responsabile del reato previsto dall?art. 81 cpv c.p., dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 (violazioni del provvedimento del Questore che gli ordinava di presentarsi agli Uffici della Questura in occasione di determinati incontri calcistici) e lo ha condannato alla pena di giustizia. Per l?annullamento della sentenza, l?imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
1) che in assenza di prove della notifica della ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, non si puo? concludere che abbia avuto conoscenza dell?obbligo giuridico per la cui violazione si procede;
2) che la mancata ottemperanza della regola cautelare di informarsi sulle partite comporta una condotta colposa e non dolosa: pertanto, e? carente l?elemento soggettivo necessario per la integrazione della fattispecie di reato.
Le deduzioni del Ricorrente non sono meritevoli di accoglimento. La prima censura (tra l?altro prospettata in via ipotetica) manca della necessaria concretezza in quanto l?imputato (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso previsto dall?art. 360 c.p.c. e pacificamente applicabile in sede penale) non allega alcun elemento a sostegno del suo labiale assunto;
il motivo di ricorso avrebbe dovuto essere accompagnato dalla necessaria produzione degli atti del procedimento di convalida che soli erano in grado di confermare, o squalificare, la tesi difensiva.
La secondo deduzione (che, tra l?altro, si pone in contrasto con la prima) tende a dimostrare che l?imputato non ha adempiuto all?obbligo per cui e? processo non per ignoranza dello stesso, ma per mera negligenza.
La censura dimentica che il provvedimento del Questore gli imponeva di presentarsi agli uffici di Polizia in concomitanza di determinati eventi sportivi che non potevano essere indicati specificatamente nelle future date di espletamento;
di conseguenza, l?imputato era gravato dall?onere di informarsi sulla concreta epoca nelle quale di svolgevano le competizioni.
Non ottemperando al detto onere, l?imputato ha consapevolmente accettato il rischio di omettere le dovute presentazioni per cui e?
riscontrabile l?elemento soggettivo del reato, quanto meno, nella forma del dolo eventuale.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2010