CASS
Sentenza 11 settembre 2023
Sentenza 11 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/09/2023, n. 37082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37082 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AL nato il [...] avverso l'ordinanza del 30/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANC:ONA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettOserrtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 37082 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/06/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO DI FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, formulata nell'interesse di DI DE, in relazione all'espiazione della pena residua di cui alla sentenza del Tribunale di Ancona di condanna per concorso in detenzione e cessione illecite di cocaina. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione DE, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione. La difesa lamenta che la pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Ancona, nel rigettare la richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha illegittimamente valorizzato l'assenza di occupazione lavorativa, mentre tale elemento avrebbe dovuto avere un rilievo residuale. Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nlucera). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo,, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424) e potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024). 3. Orbene, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi. Invero, dopo avere menzionato la gravità dei delitti di cui alla condanna in espiazione, evidenzia che tale elemento, nonostante l'idoneità del riferimento abitativo e familiare, incide sull'affidabilità esterna del condannato, anche considerata l'assenza allo stato di un'attività lavorativa e di utilità sociale che possa fungere da sostrato all'esecuzione della misura più ampia;
e che comunque la detenzione domiciliare appare più idonea al fine di poter svolgere un efficace controllo della condotta dell'interessato, consentendo, comunque, di autorizzarne l'uscita dall'abitazione per indispensabili esigenze di vita (salute, lavoro). A fronte di tali argomentazioni, che, senza trascurare la condotta successiva alla commissione del reato oggetto di condanna in espiazione, muovono proprio dalla stessa e fanno leva sui principi di progressione nel trattamento e di gradualità di accesso ai benefici penitenziari, in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte (si veda per tutte Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sic:ari, Rv. 264037), il ricorrente si limita a contestarle nei termini generici sopra indicati, svolgendo censure che non intaccano la tenuta motivazionale dell'impugnato provvedimento laddove ritiene, allo stato, più adeguata la misura alternativa della detenzione domiciliare. 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2023.
lettOserrtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 37082 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/06/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO DI FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, formulata nell'interesse di DI DE, in relazione all'espiazione della pena residua di cui alla sentenza del Tribunale di Ancona di condanna per concorso in detenzione e cessione illecite di cocaina. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione DE, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione. La difesa lamenta che la pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Ancona, nel rigettare la richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha illegittimamente valorizzato l'assenza di occupazione lavorativa, mentre tale elemento avrebbe dovuto avere un rilievo residuale. Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nlucera). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo,, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424) e potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024). 3. Orbene, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi. Invero, dopo avere menzionato la gravità dei delitti di cui alla condanna in espiazione, evidenzia che tale elemento, nonostante l'idoneità del riferimento abitativo e familiare, incide sull'affidabilità esterna del condannato, anche considerata l'assenza allo stato di un'attività lavorativa e di utilità sociale che possa fungere da sostrato all'esecuzione della misura più ampia;
e che comunque la detenzione domiciliare appare più idonea al fine di poter svolgere un efficace controllo della condotta dell'interessato, consentendo, comunque, di autorizzarne l'uscita dall'abitazione per indispensabili esigenze di vita (salute, lavoro). A fronte di tali argomentazioni, che, senza trascurare la condotta successiva alla commissione del reato oggetto di condanna in espiazione, muovono proprio dalla stessa e fanno leva sui principi di progressione nel trattamento e di gradualità di accesso ai benefici penitenziari, in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte (si veda per tutte Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sic:ari, Rv. 264037), il ricorrente si limita a contestarle nei termini generici sopra indicati, svolgendo censure che non intaccano la tenuta motivazionale dell'impugnato provvedimento laddove ritiene, allo stato, più adeguata la misura alternativa della detenzione domiciliare. 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2023.